Incidente stradale mortale: i diritti della famiglia, dal primo giorno al risarcimento

Chi ha diritto al risarcimento dopo un incidente stradale mortale, quali danni si riconoscono, come si muovono processo penale e richiesta all’assicurazione.
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Una telefonata dei carabinieri o della polizia locale, un ospedale, poi una sequenza di adempimenti che nessuno ha mai dovuto affrontare prima: il riconoscimento, il nulla osta per la sepoltura che tarda, un verbale di cui non si conosce il contenuto, una lettera dell’assicurazione che arriva quando il funerale è appena passato. Chi perde un familiare in un incidente stradale si trova dentro due procedimenti paralleli, uno penale e uno risarcitorio, mentre è nel pieno del lutto.

Non è una situazione rara. L’Istat ha registrato 3.030 morti in incidenti stradali in Italia nel 2024, in linea con l’anno precedente. Dietro ciascuno di quei numeri c’è una famiglia che deve capire, in poche settimane, che cosa sta accadendo e quali diritti ha.

Questa guida segue l’ordine in cui le questioni si presentano. Prima chiarisce i concetti di base: che cosa significa, per il diritto, un incidente mortale e chi sono i familiari che possono chiedere il risarcimento. Poi descrive il meccanismo che crea le maggiori difficoltà, cioè il fatto che la prima valutazione del danno la compie chi poi deve pagarlo. Seguono il funzionamento concreto dei due percorsi, quello penale e quello civile, gli errori che si ripetono più spesso e le cose da fare nei primi mesi. Le domande frequenti in fondo raccolgono i dubbi che le famiglie pongono con maggiore frequenza. Ogni sezione si può leggere anche da sola.

Che cosa significa, per il diritto, un incidente stradale mortale

Dal punto di vista giuridico lo stesso fatto produce conseguenze su due piani distinti.

Sul piano penale, quando la morte è causata da una violazione delle norme sulla circolazione stradale si configura il reato di omicidio stradale, previsto dall’articolo 589-bis del codice penale e introdotto dalla legge 41 del 2016. La pena base va da due a sette anni di reclusione. Sale da otto a dodici anni se il conducente guidava con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, e da cinque a dieci anni con un tasso compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro. Altre ipotesi aggravate riguardano l’eccesso di velocità, il passaggio con il rosso, la guida contromano e alcuni sorpassi vietati. Se la morte non è conseguenza esclusiva della condotta del colpevole, per esempio perché ha contribuito anche il comportamento della vittima, la pena può essere diminuita fino alla metà. Il reato è procedibile d’ufficio: la famiglia non deve presentare una querela perché il pubblico ministero avvii le indagini. Il procedimento penale è descritto nella guida sull’omicidio stradale.

Sul piano civile, lo stesso fatto è un illecito che obbliga a risarcire il danno. La regola generale è l’articolo 2043 del codice civile: chi causa ad altri un danno ingiusto con un fatto doloso o colposo deve risarcirlo. Per la circolazione dei veicoli l’articolo 2054 aggiunge una presunzione di responsabilità a carico del conducente, che si libera solo provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In caso di scontro tra veicoli, se non si prova diversamente, si presume che ciascun conducente abbia concorso in egual misura a produrlo. Del danno rispondono in solido anche il proprietario del veicolo e, per legge, la compagnia che lo assicura per la responsabilità civile.

Il danno ingiusto e i familiari

Il concetto di danno ingiusto spiega perché i familiari hanno un diritto proprio. La morte di una persona lede direttamente anche chi era legato a lei: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli. Il legame familiare, protetto dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, è un interesse che il diritto tutela, e la sua distruzione è un danno ingiusto per ciascuno di loro. Le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze 26972-26975 del 2008, hanno ricondotto questo pregiudizio al danno non patrimoniale previsto dall’articolo 2059 del codice civile, risarcibile quando il fatto costituisce reato o lede diritti inviolabili della persona.

Diritti propri e diritti ereditari

Dopo un incidente mortale i diritti della famiglia hanno due origini diverse, e conviene distinguerle subito perché seguono regole differenti.

Ci sono i diritti che i familiari hanno in proprio (iure proprio), per il danno che la morte ha causato a loro: la perdita del rapporto con la persona, le eventuali conseguenze sulla salute psichica, la perdita del sostegno economico che quella persona garantiva. Questi diritti spettano a ciascun familiare indipendentemente dall’eredità.

Ci sono poi i diritti che la vittima stessa aveva maturato prima di morire e che passano agli eredi (iure hereditatis). Riguardano il periodo, a volte di ore, a volte di giorni, tra l’incidente e il decesso. Questi diritti seguono le regole della successione: spettano agli eredi in proporzione alle quote, e chi rinuncia all’eredità li perde, mentre conserva i diritti propri. Il rapporto tra le due voci è approfondito nella guida su eredità e risarcimento.

Chi sono i familiari che possono chiedere il risarcimento

La legge non contiene un elenco chiuso. La giurisprudenza riconosce il diritto al coniuge, al partner dell’unione civile e al convivente stabile, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, e in determinate condizioni ai nonni, ai nipoti e ad altri parenti. Per i familiari più stretti il legame affettivo si presume. Per gli altri occorre dimostrare un rapporto effettivo, fatto di frequentazione, vicinanza e condivisione, e la convivenza è uno degli elementi che pesano. La questione è trattata in dettaglio nella guida su chi ha diritto al risarcimento.

Il nodo della prima valutazione: chi deve pagare stima il danno

Il punto che crea più difficoltà alle famiglie non è la mancanza di regole, ma il modo in cui il procedimento è costruito.

Dopo un incidente con un veicolo assicurato, la richiesta di risarcimento va indirizzata alla compagnia del responsabile. È la compagnia che raccoglie i documenti, valuta la dinamica, stabilisce se e in quale misura riconoscere la responsabilità del proprio assicurato, individua i familiari che ritiene legittimati e quantifica il danno. In altre parole, la prima valutazione la fa chi deve pagare. Non c’è nulla di scorretto in sé: l’articolo 148 del Codice delle assicurazioni private obbliga l’impresa a formulare un’offerta congrua e motivata, oppure a spiegare le ragioni per cui non la formula. Ma la compagnia è una parte del rapporto, non un arbitro, e la sua valutazione riflette inevitabilmente il suo punto di vista.

Il meccanismo si vede in alcuni passaggi concreti.

Sulla dinamica, la compagnia può ritenere che la vittima abbia contribuito all’incidente, per esempio per la velocità, per il mancato uso del casco o della cintura, per un attraversamento fuori dalle strisce. L’articolo 1227 del codice civile riduce il risarcimento in proporzione al concorso di colpa del danneggiato, e una percentuale attribuita alla vittima riduce l’importo per tutta la famiglia. Il tema è sviluppato nella guida sul concorso di colpa della vittima alla guida.

Sui familiari, la compagnia può riconoscere i parenti più stretti e contestare la posizione di altri, come un fratello non convivente o un convivente di fatto, chiedendo prove del legame.

Sulla quantificazione, i criteri sono quelli delle tabelle elaborate dai tribunali, ma all’interno delle tabelle ci sono margini ampi. Le tabelle di Milano, nell’edizione vigente, quantificano il danno da perdita del rapporto parentale con un sistema a punti, che tiene conto dell’età della vittima e del familiare, della convivenza, della composizione del nucleo e della qualità della relazione. Ogni elemento sposta il risultato, e ciascuno va documentato.

Sulle voci di danno, alcune richiedono una prova specifica e non emergono se la famiglia non le fa valere: il danno patrimoniale per la perdita del contributo economico della vittima, il danno psichico di un familiare accertato da uno specialista, il danno subito dalla vittima nel tempo tra l’incidente e la morte.

C’è poi un fattore di tempo. La compagnia gestisce sinistri ogni giorno, mentre la famiglia affronta questa situazione per la prima volta e nel momento peggiore. Un’offerta arriva spesso quando i familiari non hanno ancora potuto leggere un verbale, conoscere l’esito dell’autopsia o capire quali voci di danno spettano loro. Se l’offerta viene accettata con una quietanza a saldo, il rapporto si chiude, e riaprirlo è molto difficile. La guida sulla quietanza liberatoria spiega che cosa comporta quella firma.

Un esempio ipotetico rende l’idea. Un uomo di cinquantadue anni muore investito mentre attraversa una strada extraurbana al tramonto. Lascia la moglie, due figli e una madre anziana con cui pranzava ogni domenica. La compagnia del conducente ipotizza un concorso di colpa della vittima del 30 per cento, riconosce il danno alla moglie e ai figli, non considera la madre e non quantifica alcun danno patrimoniale, pur essendo l’uomo il principale reddito della famiglia. Ciascuno di questi passaggi può essere discusso: la ricostruzione tecnica della visibilità e della velocità del veicolo, il rapporto con la madre, il calcolo del reddito perduto. Ma la discussione richiede documenti e consulenze che la famiglia deve procurarsi. Da qui nasce l’utilità di una perizia di parte indipendente dalla compagnia.

Come funzionano i due percorsi, penale e civile

Il percorso penale

Dopo un incidente mortale le forze dell’ordine intervenute redigono gli atti e informano il pubblico ministero, che apre un procedimento per omicidio stradale. Nella fase delle indagini il pubblico ministero dispone gli accertamenti necessari: la ricostruzione della dinamica, gli esami su alcol e stupefacenti, l’eventuale sequestro dei veicoli e, quando serve, l’autopsia.

Le norme di attuazione del codice di procedura penale, all’articolo 116, stabiliscono che quando vi è sospetto di reato il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ritiene necessario, dispone l’autopsia. Fino a quel momento la sepoltura non può avvenire senza il suo ordine. Questo spiega perché, nei primi giorni, la famiglia attende il nulla osta.

Se l’autopsia o la perizia cinematica sono accertamenti tecnici non ripetibili, l’articolo 360 del codice di procedura penale prevede che il pubblico ministero avvisi senza ritardo l’indagato e la persona offesa del giorno, dell’ora e del luogo, e della facoltà di nominare consulenti tecnici. I consulenti nominati possono assistere alle operazioni e formulare osservazioni e riserve. Quando la persona offesa è deceduta a causa del reato, l’articolo 90 dello stesso codice attribuisce l’esercizio dei suoi diritti ai prossimi congiunti o alla persona legata da relazione affettiva e stabilmente convivente. In concreto, l’avviso dell’accertamento tecnico arriva ai familiari, spesso con pochissimo preavviso. La guida su autopsia e accertamenti tecnici descrive che cosa si può fare in quelle ore.

Concluse le indagini, il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio oppure l’archiviazione. In caso di processo, i familiari possono costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento direttamente nel processo penale, come spiegato nella guida sulla costituzione di parte civile. Il procedimento può chiudersi anche con un patteggiamento o con un’archiviazione: la guida su archiviazione, patteggiamento e prescrizione del reato spiega come queste soluzioni incidono sulla posizione della famiglia.

Il percorso civile e assicurativo

Il risarcimento si chiede di regola alla compagnia del veicolo responsabile. La richiesta va inviata con raccomandata o posta elettronica certificata e deve contenere gli elementi indicati dall’articolo 148 del Codice delle assicurazioni: per i casi di morte, i codici fiscali degli aventi diritto, la descrizione delle circostanze e lo stato di famiglia della vittima. Dal ricevimento della documentazione completa, la compagnia ha novanta giorni per formulare un’offerta motivata o comunicare le ragioni per cui non la formula. Se sospetta una frode deve informare l’Ivass e decidere entro trenta giorni dal termine ordinario.

Nei casi di morte non si applica la procedura di risarcimento diretto dell’articolo 149, che riguarda i danni ai veicoli e le lesioni lievi del conducente: la richiesta va rivolta alla compagnia del responsabile. La legge riconosce al danneggiato un’azione diretta contro quell’assicuratore, entro i limiti del massimale di polizza, all’articolo 144.

Se l’offerta arriva, la famiglia può accettarla o rifiutarla. La regola dell’articolo 148 è importante e poco conosciuta: se l’offerta non viene accettata, la compagnia deve comunque corrispondere la somma offerta entro quindici giorni, e quella somma viene imputata alla liquidazione definitiva. In pratica funziona come un acconto: la famiglia la riceve senza rinunciare a chiedere di più, purché non firmi una quietanza a saldo. La guida sull’offerta della compagnia descrive le scelte possibili.

Se l’accordo non si raggiunge, prima della causa civile la legge prevede per i danni da circolazione stradale un tentativo di negoziazione assistita dagli avvocati, come condizione per poter procedere in giudizio. Le guide sulla trattativa stragiudiziale e sulla causa civile descrivono le due fasi.

Quando il veicolo responsabile non è identificato o non è assicurato, la richiesta si rivolge al Fondo di garanzia per le vittime della strada, attraverso un’impresa designata. Le regole sono diverse e sono illustrate nella guida su pirata della strada e veicolo non assicurato. Se la vittima era al lavoro o nel tragitto casa-lavoro, al risarcimento si affianca la tutela Inail, trattata nella guida sull’incidente mortale in itinere.

Le voci di danno

Il risarcimento si compone di voci diverse, ciascuna con una propria prova.

Il danno da perdita del rapporto parentale è la voce principale per i familiari. Ripara la sofferenza per la morte e lo sconvolgimento della vita che ne deriva. La Cassazione, con la sentenza 10579 del 2021 e le successive 26300 e 33005 dello stesso anno, ha chiesto che la liquidazione avvenga con tabelle basate su un sistema a punti, per rendere trasparenti i criteri. Le tabelle di Milano hanno adottato questo sistema dal 2022. La guida sul danno da perdita del rapporto parentale spiega come si costruisce il punteggio.

Il danno patrimoniale riguarda la perdita economica: il contributo che la vittima avrebbe dato alla famiglia con il proprio reddito o con il lavoro domestico e di cura, oltre alle spese sostenute, a partire da quelle funerarie. Si calcola sul reddito documentato, sulle prospettive della vittima e sulla quota che sarebbe andata ai familiari. È approfondito nella guida sul danno patrimoniale dei familiari, mentre il rapporto con pensioni di reversibilità e rendite Inail è nella guida dedicata alla pensione di reversibilità e alla rendita Inail.

Il danno psichico dei familiari è un danno alla salute: si ha quando il lutto produce una patologia accertata da uno specialista, distinta dalla sofferenza che fa parte della perdita del rapporto. Si valuta con una consulenza medico-legale e una documentazione clinica. La guida sul danno psichico dei familiari chiarisce la differenza.

Il danno subito dalla vittima prima di morire passa agli eredi. Le Sezioni Unite, con la sentenza 15350 del 2015, hanno escluso il risarcimento della perdita della vita in sé quando la morte è immediata. Se però tra l’incidente e la morte è trascorso un tempo apprezzabile, si risarcisce il danno biologico di quel periodo, detto danno terminale, e, se la vittima era cosciente, la sofferenza di chi ha percepito la fine imminente, detta danno catastrofale. La guida su danno terminale e danno catastrofale entra nel merito.

Gli errori che si ripetono più spesso

Alcune difficoltà si presentano con una regolarità che permette di descriverle in anticipo. Nessuna dipende da una colpa della famiglia: derivano dalla situazione in cui si trova.

Il primo errore è firmare troppo presto. Un’offerta arriva, è un importo che in quel momento sembra rilevante, e il modulo che accompagna il pagamento contiene una dichiarazione di quietanza a saldo di ogni pretesa. Firmandola si rinuncia a chiedere qualsiasi altra somma, anche per voci che non erano state considerate. L’articolo 148 permette di incassare l’offerta come acconto senza rinunciare a nulla, ma solo se non si firma la rinuncia.

Il secondo è lasciare che sia il processo penale a occuparsi di tutto. Il processo penale accerta il reato e i suoi tempi possono essere lunghi. Non quantifica automaticamente il risarcimento, e non sostituisce la richiesta alla compagnia. Le due strade si coordinano, ma vanno seguite entrambe.

Il terzo è perdere la finestra degli accertamenti tecnici. L’autopsia e gli accertamenti sui veicoli si svolgono nei primi giorni. Se la famiglia non nomina un consulente, le operazioni si svolgono senza un punto di vista tecnico indipendente, e alcune non potranno essere ripetute. Allo stesso modo, i veicoli dissequestrati possono essere demoliti e le registrazioni delle telecamere vengono cancellate dopo pochi giorni.

Il quarto riguarda la prescrizione. Il diritto al risarcimento per danni da circolazione si prescrive in due anni secondo l’articolo 2947 del codice civile, ma quando il fatto è un reato si applica il termine più lungo previsto per il reato. Per l’omicidio stradale l’articolo 157 del codice penale raddoppia i termini di prescrizione. Questo non significa che il tempo sia illimitato: la combinazione tra le regole civili e l’andamento del processo penale, per esempio un’archiviazione o una sentenza definitiva, modifica il calcolo. La guida sulla prescrizione del risarcimento lo descrive in dettaglio.

Il quinto è sottovalutare le voci che richiedono una prova. Il danno patrimoniale si dimostra con redditi, dichiarazioni fiscali, contratti e una ricostruzione del contributo della vittima alla famiglia, compreso il lavoro domestico e di cura. Il danno psichico richiede una diagnosi. Il legame con un familiare non convivente si dimostra con elementi concreti. Se queste prove non vengono raccolte, nessuno le raccoglierà al posto della famiglia.

Il sesto è discutere la dinamica senza i dati. Senza il verbale, i rilievi, le fotografie e una ricostruzione tecnica, è difficile contestare un concorso di colpa attribuito alla vittima. Un esempio ipotetico: un motociclista di ventotto anni muore in uno scontro a un incrocio con un’auto che svoltava a sinistra. La compagnia dell’auto sostiene che la moto viaggiasse a velocità elevata. Una ricostruzione cinematica basata sulle deformazioni, sulle tracce e sulla posizione finale dei mezzi può confermare o smentire quell’ipotesi, ma richiede che i dati siano stati acquisiti quando erano disponibili. La guida dedicata al motociclista morto in un incidente affronta i casi tipici.

Che cosa fare nei primi mesi

Le prime settimane sono descritte in dettaglio nella guida sulle prime settimane dopo un incidente mortale. Qui si indicano le azioni che hanno effetti sui diritti della famiglia.

Conviene raccogliere fin dall’inizio i documenti che serviranno in ogni fase: il certificato di morte, lo stato di famiglia della vittima e i documenti dei familiari con i codici fiscali, il verbale o almeno gli estremi dell’intervento delle forze dell’ordine e del procedimento penale, la documentazione sanitaria del soccorso e del ricovero, le fatture delle spese funerarie e mediche. Per il danno patrimoniale servono le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, le buste paga, eventuali contratti di lavoro o documenti dell’attività autonoma.

È utile individuare la compagnia del veicolo responsabile e il numero di sinistro, e inviare la richiesta di risarcimento con gli elementi previsti dall’articolo 148. L’invio della richiesta avvia i termini entro cui la compagnia deve rispondere. Prima di firmare qualsiasi documento che la compagnia invia, va letto con attenzione che cosa si dichiara: una ricevuta di acconto e una quietanza a saldo hanno effetti opposti.

Sul fronte penale, la famiglia può chiedere notizie sullo stato del procedimento e, tramite un difensore, accedere agli atti nei limiti consentiti nella fase delle indagini. La nomina di un avvocato e di un consulente tecnico nei primi giorni permette di partecipare agli accertamenti non ripetibili e di presentare osservazioni. Se il pubblico ministero chiede l’archiviazione, la persona offesa che ne abbia fatto richiesta riceve l’avviso e può opporsi.

È opportuno conservare ogni elemento che documenta il legame con la vittima: fotografie, messaggi, testimonianze di persone che conoscevano la relazione. Per i familiari non conviventi questi elementi sono spesso decisivi. Allo stesso modo, se un familiare inizia un percorso psicologico o psichiatrico, la documentazione clinica è utile anche per il risarcimento, oltre che per la persona stessa. La guida su lutto e sostegno psicologico indica le risorse disponibili.

Un ultimo esempio ipotetico mostra come le azioni si concatenano. Una donna di quarant’anni muore come passeggera nell’auto guidata da un amico, che perde il controllo del veicolo. Il marito riceve dopo due mesi una lettera della compagnia dell’auto con un’offerta per sé e per il figlio di otto anni. Prima di rispondere, verifica che la richiesta comprenda tutti i familiari, compresi i genitori della moglie, e che consideri il contributo economico e di cura che la moglie dava alla famiglia. Incassa la somma offerta come acconto, senza firmare quietanze a saldo, e prosegue la trattativa. Per il figlio minorenne, qualsiasi accordo richiede l’autorizzazione del giudice tutelare. La posizione del passeggero è approfondita nella guida sul passeggero morto in un incidente, quella dei figli minori nella guida sulla morte di un genitore con figli minorenni.

Domande frequenti

Bisogna presentare una denuncia perché si avvii il processo penale?

No. L’omicidio stradale è procedibile d’ufficio: il pubblico ministero avvia le indagini sulla base degli atti delle forze dell’ordine intervenute, senza bisogno di querela. I familiari possono comunque presentare un esposto o una memoria per segnalare circostanze o testimoni, e conviene che indichino di voler essere informati di un’eventuale richiesta di archiviazione. La partecipazione attiva al procedimento, attraverso un difensore, permette di seguire gli accertamenti, di presentare osservazioni e di valutare in seguito la costituzione di parte civile. Il fatto che il procedimento parta da solo non significa che la famiglia debba restare in attesa: alcune scelte, come la nomina di un consulente per l’autopsia, vanno fatte nei primi giorni.

Quanto tempo ha la compagnia per rispondere?

Per i casi di morte l’articolo 148 del Codice delle assicurazioni fissa novanta giorni dal ricevimento della richiesta completa. Il termine decorre solo se la richiesta contiene gli elementi previsti: i codici fiscali degli aventi diritto, la descrizione delle circostanze e lo stato di famiglia della vittima. Se mancano documenti, la compagnia può chiedere integrazioni e il termine si sposta. Entro quel periodo l’impresa deve formulare un’offerta congrua e motivata oppure indicare i motivi per cui non la formula. Se sospetta una frode, deve informare l’Ivass e decidere nei trenta giorni successivi. Il rispetto dei termini dipende quindi molto dalla completezza della prima richiesta.

Se si rifiuta l’offerta, si perdono i soldi?

No. L’articolo 148 prevede che, se il danneggiato non accetta l’offerta, la compagnia deve comunque pagare la somma offerta entro quindici giorni, e quella somma viene imputata alla liquidazione definitiva. Funziona come un acconto: la famiglia la incassa e continua a chiedere la differenza. La condizione è non firmare una quietanza a saldo, cioè una dichiarazione con cui si rinuncia a ogni ulteriore pretesa. Per questo, quando arriva un modulo da firmare insieme al pagamento, conviene leggerlo con attenzione: la stessa somma può essere un acconto o una chiusura definitiva a seconda di ciò che si sottoscrive.

Chi ha diritto al risarcimento oltre a coniuge e figli?

Hanno diritto i familiari che hanno subito un danno dalla perdita del rapporto: genitori, fratelli e sorelle, il partner dell’unione civile e il convivente stabile, e in presenza di un legame effettivo anche nonni, nipoti e altri parenti. Per i familiari più stretti il legame si presume, anche se la convivenza incide sulla quantificazione. Per gli altri serve dimostrare un rapporto concreto: frequentazione, aiuto reciproco, condivisione della vita quotidiana. Il diritto spetta a ciascun familiare in proprio, indipendentemente dall’eredità: anche chi non è erede, come un fratello in presenza di figli, può chiedere il risarcimento del proprio danno.

Il risarcimento fa parte dell’eredità?

Solo in parte. Il danno subito dai familiari per la perdita del rapporto, il danno psichico e il danno patrimoniale per la perdita del sostegno economico sono diritti propri di ciascun familiare e non entrano nell’eredità. Entrano invece nell’eredità i diritti che la vittima aveva maturato prima di morire, come il danno terminale e il danno catastrofale quando tra l’incidente e la morte è trascorso un tempo apprezzabile. Questi spettano agli eredi secondo le quote. La differenza conta, per esempio, se un familiare rinuncia all’eredità: perde la quota dei diritti ereditari, ma conserva il proprio diritto al risarcimento.

Si può ottenere un risarcimento se la morte è stata immediata?

Sì, per il danno subito dai familiari. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 15350 del 2015, hanno escluso che la perdita della vita in sé, quando la morte è immediata, generi un diritto al risarcimento che passa agli eredi. Restano pienamente risarcibili i danni propri dei familiari: la perdita del rapporto parentale, l’eventuale danno psichico e il danno patrimoniale. Se invece la vittima è sopravvissuta per un tempo apprezzabile, si aggiungono il danno terminale e, se era cosciente, il danno catastrofale, che passano agli eredi. Per stabilirlo conta la documentazione del soccorso e del ricovero.

Che cosa succede se la vittima aveva una parte di colpa?

Il risarcimento si riduce in proporzione. L’articolo 1227 del codice civile prevede che, se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze. La riduzione si applica anche ai familiari, perché il loro diritto deriva dallo stesso fatto. In caso di scontro tra veicoli l’articolo 2054 presume un concorso paritario se non si prova diversamente. La percentuale di concorso è spesso il punto più discusso: una ricostruzione tecnica della dinamica può confermarla, ridurla o escluderla, purché i dati siano stati acquisiti in tempo.

Quanto tempo c’è per chiedere il risarcimento?

Il termine base per i danni da circolazione è di due anni, previsto dall’articolo 2947 del codice civile. Quando il fatto è un reato e la legge penale prevede una prescrizione più lunga, si applica quel termine anche all’azione civile. Per l’omicidio stradale l’articolo 157 del codice penale raddoppia i termini di prescrizione del reato, e il periodo disponibile risulta quindi più lungo dei due anni. Il calcolo però dipende dalle circostanze del reato e dall’andamento del processo penale, e la prescrizione si interrompe con atti specifici, come una richiesta scritta di risarcimento. Conviene non affidarsi a stime generiche e verificare il proprio caso.

Serve un consulente per l’autopsia?

Non è obbligatorio, ma è l’unico modo per avere un punto di vista tecnico indipendente su accertamenti che spesso non si possono ripetere. L’articolo 360 del codice di procedura penale prevede che, per gli accertamenti tecnici non ripetibili, il pubblico ministero avvisi la persona offesa, e quindi i prossimi congiunti della vittima, della facoltà di nominare consulenti. Il consulente può assistere, partecipare e formulare osservazioni e riserve. L’avviso arriva con poco preavviso, a volte un giorno, ed è per questo che la scelta va fatta subito. L’esito dell’autopsia incide sia sul processo penale sia sul risarcimento, per esempio sul tempo di sopravvivenza della vittima.

E se il responsabile è fuggito o non era assicurato?

In questi casi interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che risarcisce i danni causati da veicoli non identificati o non assicurati. La richiesta si presenta a un’impresa designata per la regione in cui è avvenuto l’incidente e al Fondo, gestito da Consap. Le regole hanno alcune differenze rispetto alla richiesta alla compagnia del responsabile, in particolare sulla prova che il veicolo non sia identificabile. La fuga del conducente è anche un reato autonomo, previsto dall’articolo 589-ter del codice penale, e la circostanza va segnalata alle forze dell’ordine con ogni elemento utile, comprese eventuali telecamere della zona.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • Codice civile: artt. 1227, 2043, 2054, 2059, 2943, 2947 c.c.
  • Codice penale: art. 589-bis c.p. (omicidio stradale), art. 589-ter c.p. (fuga), art. 157 c.p. (prescrizione, comma 6).
  • Codice di procedura penale: art. 90 c.p.p., art. 360 c.p.p.; art. 116 disp. att. c.p.p.
  • Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005): artt. 144, 148, 149.
  • Cass. civ., Sez. Un., n. 26972/2008 (e coeve 26973, 26974, 26975) (danno non patrimoniale).
  • Cass. civ., Sez. Un., n. 15350/2015 (danno da morte, danno terminale e catastrofale).
  • Cass. civ., Sez. III, n. 10579/2021, n. 26300/2021 e n. 33005/2021 (tabelle a punti per la perdita del rapporto parentale).
  • Tribunale di Milano, Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, edizione vigente.
  • Istat, Incidenti stradali in Italia, anno 2024 (comunicato del luglio 2025).

Fonti normative

Gli articoli citati in questa guida, nel testo vigente pubblicato su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana.

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A cura di
Immagine di Roberta Scarpellini
Roberta Scarpellini
Roberta Scarpellini è avvocato del Foro di Milano. Assiste le famiglie delle vittime di incidenti stradali mortali e le persone che hanno subito lesioni gravi, nella trattativa con le compagnie di assicurazione e in giudizio, anche con la costituzione di parte civile nel processo penale. È presidente dell'associazione NEVRA, dedicata al riconoscimento medico-legale del danno neuropatico.

Avv. Roberta Scarpellini · Ordine degli Avvocati di Milano · studioscarpellini.com

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