Una famiglia può lasciare passare molto tempo prima di occuparsi del risarcimento. Ci sono il lutto, le pratiche, a volte un processo penale che sembra dover risolvere tutto. Poi qualcuno dice che i termini sono di due anni, e la paura di averli già persi si aggiunge al resto. Altre volte accade il contrario: si pensa di avere tutto il tempo che si vuole, e ci si accorge tardi che un termine era scaduto.
La prescrizione del diritto al risarcimento dopo un incidente stradale mortale non è un numero solo. Dipende dal fatto che l’incidente sia anche un reato, dall’andamento del procedimento penale e dagli atti compiuti nel frattempo. Questa guida spiega le regole, con un’avvertenza iniziale: il calcolo nel caso concreto va sempre verificato, perché un errore qui non si corregge.
La regola di partenza: due anni
L’art. 2947 del codice civile stabilisce che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni, e che per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il termine è di due anni (secondo comma). Il termine decorre dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Se la regola finisse qui, una famiglia avrebbe due anni dall’incidente per chiedere il risarcimento o interrompere la prescrizione. Ma quasi sempre, dopo un incidente mortale, c’è un reato.
Quando il fatto è un reato: il termine più lungo
Il terzo comma dell’art. 2947 prevede che, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.
La morte causata violando le norme sulla circolazione è il reato di omicidio stradale, previsto dall’art. 589-bis del codice penale. Per questo reato l’art. 157 del codice penale, al sesto comma, prevede che i termini di prescrizione siano raddoppiati. Il termine ordinario di prescrizione di un reato corrisponde al massimo della pena prevista; con il raddoppio, per l’omicidio stradale nella forma base, punita con la reclusione da due a sette anni, si arriva a quattordici anni. Nelle forme aggravate, con pene massime più alte, il termine cresce di conseguenza.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 18 novembre 2008, n. 27337, hanno chiarito che il termine più lungo previsto per il reato vale anche per l’azione diretta contro la compagnia di assicurazione del responsabile, e non solo contro il conducente. Per la famiglia questo significa che, quando l’incidente integra un reato, il termine per agire verso la compagnia è di regola molto più ampio dei due anni.
Il termine lungo si applica anche quando il procedimento penale non è mai iniziato o è stato archiviato, purché il fatto sia astrattamente qualificabile come reato: è il giudice civile, in quel caso, a valutarlo incidentalmente. È un punto da verificare con attenzione, perché le circostanze del caso possono rendere la qualificazione incerta.
Che cosa cambia quando il processo penale si chiude
Lo stesso terzo comma dell’art. 2947 contiene una regola che cambia il calcolo. Se il reato si estingue per una causa diversa dalla prescrizione, oppure se nel giudizio penale è pronunciata una sentenza irrevocabile, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini ordinari, cioè due anni per i danni da circolazione, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è diventata irrevocabile.
In pratica: una sentenza di condanna o di patteggiamento diventata definitiva, o una sentenza che dichiara estinto il reato per una causa diversa dalla prescrizione, fa partire un nuovo termine di due anni. Una famiglia che pensava di avere ancora molti anni a disposizione può scoprire di averne soltanto due da quella data. Gli esiti del procedimento penale e i loro effetti sono descritti nella guida su archiviazione, patteggiamento e prescrizione del reato.
Come si interrompe la prescrizione
La prescrizione non è un conto alla rovescia che si può solo subire. Il codice civile prevede atti che la interrompono, e da ciascuno di essi il termine ricomincia a decorrere da capo.
L’art. 2943 del codice civile indica come atti interruttivi la notificazione dell’atto con cui si inizia un giudizio e, al quarto comma, ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore. Una richiesta scritta di risarcimento inviata alla compagnia, con raccomandata o posta elettronica certificata, interrompe la prescrizione. Lo stesso vale per la richiesta inviata al responsabile.
Anche la negoziazione assistita, obbligatoria prima della causa per i danni da circolazione, produce effetti sulla prescrizione: l’art. 8 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, stabilisce che dalla comunicazione dell’invito a stipulare la convenzione si producono gli stessi effetti della domanda giudiziale. Il percorso è descritto nella guida sulla trattativa stragiudiziale.
La domanda giudiziale ha un effetto più forte: secondo l’art. 2945, secondo comma, del codice civile, l’interruzione si protrae fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Un effetto analogo è riconosciuto dalla giurisprudenza alla costituzione di parte civile nel processo penale, che equivale alla domanda giudiziale per tutta la durata del processo. La guida sulla costituzione di parte civile spiega come funziona.
Le regole per i familiari minorenni
La minore età non sospende da sola la prescrizione. L’art. 2942 del codice civile la sospende contro i minori non emancipati soltanto per il tempo in cui non hanno un rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla nomina o alla cessazione dell’incapacità. Se il figlio minorenne è rappresentato dal genitore superstite, il termine corre anche per lui. Il tema è trattato nella guida sui diritti dei figli minorenni.
Voci diverse, termini diversi
La regola dell’art. 2947 riguarda il risarcimento del danno da fatto illecito. Altre pretese che nascono dalla stessa morte seguono termini propri. Le prestazioni dell’INAIL ai superstiti, per esempio, hanno regole e termini fissati dal testo unico sugli infortuni sul lavoro, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, distinti da quelli del risarcimento; la guida sull’incidente mortale in itinere le descrive. Anche le richieste al Fondo di garanzia per le vittime della strada vanno coordinate con le regole del Codice delle assicurazioni private, come spiega la guida sul pirata della strada e il veicolo non assicurato.
Gli errori più frequenti
Il primo errore è contare sul termine lungo del reato senza tenere conto dell’esito del processo penale. Una sentenza irrevocabile fa ripartire un termine breve, e la data in cui una sentenza diventa irrevocabile non sempre viene comunicata alla famiglia.
Il secondo è pensare che la pratica aperta con la compagnia basti di per sé. Una trattativa fatta di telefonate e incontri non interrompe la prescrizione se non c’è un atto scritto che la interrompa. Le lettere vanno inviate in forma tracciabile e conservate.
Il terzo riguarda i familiari che non hanno partecipato alla richiesta. Ogni familiare ha un diritto proprio, e l’atto interruttivo compiuto da uno di loro non vale necessariamente per gli altri. Se la richiesta alla compagnia è stata fatta solo dal coniuge, per esempio, la posizione dei fratelli o dei genitori della vittima va verificata separatamente. Chi sono gli aventi diritto è spiegato nella guida su chi ha diritto al risarcimento.
Il quarto è firmare una quietanza a saldo pensando di avere ancora tempo per chiedere il resto. Il problema, in quel caso, non è più la prescrizione: è la rinuncia contenuta nel documento, come spiega la guida sulla quietanza liberatoria.
Che cosa fare
Conviene annotare la data dell’incidente e quella di ogni atto inviato o ricevuto. Inviare presto una richiesta scritta di risarcimento a nome di tutti i familiari che hanno un diritto proprio, con mezzi che ne provino la ricezione. Tenere traccia dello stato del procedimento penale e, quando si chiude, della data in cui la sentenza diventa irrevocabile. Ripetere l’atto interruttivo prima della scadenza, se la trattativa si prolunga.
Il quadro completo, dal primo giorno al risarcimento, è nella guida generale sui diritti della famiglia dopo un incidente stradale mortale.
Domande frequenti
Sono passati più di due anni dall’incidente: è troppo tardi?
Non necessariamente. Se l’incidente integra il reato di omicidio stradale, si applica di regola il termine più lungo previsto per il reato, che vale anche verso la compagnia (Cass., Sez. Un., n. 27337/2008). Bisogna però verificare se nel frattempo il procedimento penale si è chiuso con una sentenza irrevocabile, perché da quella data decorre un termine di due anni.
Una telefonata con la compagnia interrompe la prescrizione?
No. Serve un atto scritto che manifesti in modo chiaro la richiesta di risarcimento, inviato in forma che ne provi la ricezione, come la raccomandata o la posta elettronica certificata.
La costituzione di parte civile ferma la prescrizione?
La costituzione di parte civile equivale alla domanda giudiziale e, secondo la giurisprudenza, produce un effetto interruttivo che dura per tutto il processo penale. Se però la famiglia esce dal processo, per esempio revocando la costituzione, il calcolo va rifatto.
Il termine è lo stesso per tutti i familiari?
Il termine si calcola allo stesso modo, ma gli atti interruttivi valgono per chi li compie. Ogni familiare deve verificare che la propria posizione sia stata tutelata.
Fonti normative
Gli articoli citati in questa guida, nel testo vigente pubblicato su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana.
- Codice civile, art. 2942 – Sospensione per la condizione del titolare
- Codice civile, art. 2943 – Interruzione da parte del titolare
- Codice civile, art. 2947 – Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
- Codice penale, art. 157 – Prescrizione
- Codice penale, art. 589-bis – Omicidio stradale o nautico
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