Nelle settimane dopo l’incidente, in casa resta un genitore solo, oppure restano i nonni o uno zio. Ci sono il funerale da organizzare, la scuola da avvisare, i bambini da tenere in piedi. In mezzo arrivano le lettere della compagnia assicurativa, indirizzate «agli eredi» o «al legale rappresentante del minore», con moduli da compilare e, a volte, una proposta di liquidazione già pronta.
Chi firma per un figlio di otto o di quindici anni non firma come firmerebbe per sé. Il figlio minorenne ha diritti propri, distinti da quelli del genitore sopravvissuto, e la legge stabilisce chi può esercitarli e con quali controlli. Questi controlli non sono burocrazia da sbrigare in fretta. Servono a evitare che una somma destinata a un bambino venga chiusa con una firma frettolosa o finisca confusa con il patrimonio degli adulti che se ne occupano.
Che cosa spetta a un figlio minorenne
Il figlio che perde un genitore in un incidente stradale vanta due gruppi di pretese, che hanno regole diverse.
Il primo gruppo spetta al figlio in proprio (iure proprio), perché è lui ad aver subito la perdita. La voce principale è il danno da perdita del rapporto parentale, cioè la privazione definitiva di quel legame, che rientra nel danno non patrimoniale dell’art. 2059 c.c. come ricostruito da Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972. Con la sentenza Cass. civ., Sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579, la Corte ha chiesto che la liquidazione segua tabelle costruite «a punti», in cui il valore dipende da elementi oggettivi: l’età del figlio e quella del genitore scomparso, la convivenza, la presenza di altri familiari superstiti. L’età del figlio pesa: a parità di altre condizioni, un bambino perde un genitore per un tratto di vita più lungo. Il meccanismo è spiegato nella guida sul danno da perdita del rapporto parentale.
Accanto a questa voce c’è il danno patrimoniale: il genitore contribuiva al mantenimento, all’istruzione, alle spese quotidiane, e quel contributo viene meno per gli anni in cui il figlio ne avrebbe avuto bisogno. La guida sul danno patrimoniale dei familiari descrive come lo si ricostruisce. Se il lutto produce nel figlio un disturbo psichico accertato, quella è una lesione della sua salute e si valuta a parte, come spiegato nella pagina sul danno psichico dei familiari.
Il secondo gruppo arriva al figlio come erede (iure hereditatis): sono i danni che il genitore aveva già maturato prima di morire. Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350 ha escluso che la perdita della vita in sé sia risarcibile quando la morte è immediata. Se però tra l’incidente e il decesso è trascorso un tempo apprezzabile, possono essere maturati il danno biologico terminale e, se la vittima era cosciente, il danno catastrofale, trattati nella guida sul danno terminale e catastrofale. Queste somme entrano nell’eredità e seguono le sue regole.
Chi agisce per il figlio
Se è vivo l’altro genitore, è lui a rappresentare il figlio negli atti civili e ad amministrarne i beni, in forza della responsabilità genitoriale (art. 320 c.c.). È quindi il genitore sopravvissuto a presentare la richiesta di risarcimento all’assicurazione anche per conto dei figli, e a ricevere le comunicazioni che li riguardano.
Se sono morti entrambi i genitori, oppure se quello sopravvissuto non può esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela (art. 343 c.c.): il giudice tutelare nomina un tutore, spesso un nonno o un altro familiare, che rappresenta il minore sotto il controllo del giudice. I poteri del tutore sono più ristretti di quelli di un genitore, e l’art. 374 c.c. elenca gli atti per i quali serve sempre l’autorizzazione del giudice tutelare. Tra questi ci sono la riscossione di capitali, l’accettazione o la rinuncia all’eredità, le transazioni e la promozione di giudizi.
Le autorizzazioni: perché una firma non basta
Il punto pratico più delicato riguarda la chiusura della pratica. Per i genitori, l’art. 320, terzo comma, c.c. stabilisce che senza autorizzazione del giudice tutelare non possono accettare o rinunciare a eredità, né transigere o promuovere giudizi relativi a quegli atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio. Il quarto comma aggiunge una regola che con le assicurazioni conta molto: i capitali del figlio non possono essere riscossi senza autorizzazione, e il giudice ne determina anche l’impiego.
In concreto, quando la compagnia propone una somma per il figlio minorenne e chiede di firmare una quietanza, l’accordo va sottoposto al giudice tutelare. Il giudice valuta se la transazione corrisponde all’interesse del minore e stabilisce come vanno impiegati i soldi, per esempio su un conto vincolato o in investimenti prudenti. Una quietanza firmata senza autorizzazione espone l’accordo a contestazioni. Che cosa comporta firmare una quietanza, e che cosa conviene controllare prima, è spiegato nella guida sulla quietanza liberatoria.
Dal 28 febbraio 2023 esiste un’alternativa: l’art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 consente al notaio che riceve un atto in cui è coinvolto un minore di rilasciare lui stesso l’autorizzazione, con comunicazione alla cancelleria del giudice e al pubblico ministero. La scelta tra le due strade dipende dall’atto e dai tempi, e va valutata nel singolo caso.
Quando gli interessi del figlio e del genitore non coincidono
A volte il genitore che rappresenta il figlio è anche lui creditore della stessa compagnia, per gli stessi fatti. Di solito non c’è contrasto. Ma ci sono situazioni in cui gli interessi divergono.
Una è la proposta globale: l’assicurazione offre un’unica somma «per il nucleo familiare» e lascia agli adulti il compito di ripartirla. Un’altra, più dolorosa, è quella in cui alla guida c’era il genitore sopravvissuto e la sua condotta ha contribuito all’incidente: in questo caso il figlio potrebbe avere pretese anche verso di lui e verso la sua assicurazione (il tema è sviluppato nella guida su quando a guidare era la persona scomparsa, che tocca anche le regole sul conducente responsabile). Per questi casi l’ultimo comma dell’art. 320 c.c. prevede che il giudice tutelare nomini un curatore speciale. Se il conflitto riguarda un solo genitore, la rappresentanza passa all’altro.
Segnalare il conflitto non significa accusare nessuno. È lo strumento che la legge prevede perché il figlio abbia qualcuno che guarda soltanto al suo interesse.
L’eredità ricevuta dal figlio
Le somme che il figlio riceve come erede passano dalla successione del genitore. L’eredità devoluta a un minore si accetta soltanto con beneficio d’inventario (art. 471 c.c.), e l’accettazione richiede, come visto, l’autorizzazione del giudice tutelare. Il beneficio d’inventario tiene separato il patrimonio del figlio da quello del genitore defunto, e lo protegge dagli eventuali debiti di quest’ultimo.
Il danno da perdita del rapporto parentale, invece, è del figlio in quanto tale e non dipende dall’eredità. La differenza tra ciò che spetta come familiare e ciò che spetta come erede, e le conseguenze di una rinuncia all’eredità, sono trattate nella guida su eredità e risarcimento.
I tempi
Per il risarcimento del danno da circolazione stradale l’art. 2947, secondo comma, c.c. fissa un termine di prescrizione di due anni dal fatto. Se il fatto costituisce reato, come accade quando si procede per omicidio stradale, si applica il termine più lungo previsto per il reato (art. 2947, terzo comma, c.c.). La minore età del figlio non ferma da sola il decorso del termine: l’art. 2942 c.c. sospende la prescrizione contro i minori soltanto per il periodo in cui non hanno un rappresentante legale e nei sei mesi successivi alla nomina. Se c’è un genitore che li rappresenta, quindi, il termine corre. I diversi termini sono spiegati nella guida sulla prescrizione.
Che cosa fare nelle prime settimane
Non serve fare tutto subito. Serve evitare gli errori difficili da correggere.
Conservate ogni comunicazione dell’assicurazione e non firmate quietanze, accordi o moduli di liquidazione che riguardano i figli prima di aver chiarito se serve l’autorizzazione del giudice tutelare. Raccogliete i documenti che descrivono il contributo economico del genitore scomparso: dichiarazioni dei redditi, buste paga, spese sostenute per i figli. Se il lutto ha effetti visibili sulla salute del bambino o del ragazzo, tenete traccia delle visite e dei percorsi di sostegno, senza forzare i tempi. Se entrambi i genitori sono morti, il primo passo è la nomina del tutore. Un quadro generale si trova nella guida sui diritti della famiglia dopo un incidente mortale, e l’elenco completo dei familiari legittimati in quella su chi ha diritto al risarcimento.
Domande frequenti
Il figlio nato dopo la morte del genitore ha diritto al risarcimento?
Con Cass. civ., Sez. III, 3 maggio 2011, n. 9700 la Corte ha riconosciuto al figlio già concepito al momento dell’incidente il diritto al risarcimento per la mancanza del rapporto con il padre, nato dopo la sua morte. Le condizioni e la liquidazione vanno verificate nel caso concreto.
Le somme del figlio possono essere usate per le spese di famiglia?
Le somme riscosse per il figlio sono sue. L’impiego dei capitali è determinato dal giudice tutelare (art. 320, quarto comma, c.c.), che può autorizzare utilizzi nell’interesse del minore, come le spese per la sua istruzione.
Serve un avvocato diverso per il figlio?
Non necessariamente. Lo stesso avvocato può seguire tutta la famiglia finché gli interessi coincidono. Se emerge un conflitto, il giudice nomina un curatore speciale, che può a sua volta avvalersi di un difensore.
Che cosa succede quando il figlio diventa maggiorenne durante la pratica?
Da quel momento agisce da solo, senza rappresentante, e le autorizzazioni del giudice tutelare non servono più per gli atti successivi.
Fonti normative
Gli articoli citati in questa guida, nel testo vigente pubblicato su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana.
- Codice civile, art. 320 – Rappresentanza e amministrazione
- Codice civile, art. 343 – Apertura della tutela
- Codice civile, art. 374 – Autorizzazione del giudice tutelare
- Codice civile, art. 471 – Eredità devolute a minori o interdetti
- Codice civile, art. 2059 – Danni non patrimoniali
- Codice civile, art. 2942 – Sospensione per la condizione del titolare
Se nella vostra famiglia ci sono figli minorenni e la compagnia ha già fatto una proposta, o state per firmare qualcosa, raccontaci che cosa è successo.