Qualche settimana dopo l’incidente arriva una lettera della compagnia di assicurazione. Dentro c’è una cifra, indicata come risarcimento per la morte di un marito, di una madre, di un figlio. Accanto alla cifra di solito non c’è nessun calcolo: nessun criterio, nessuna spiegazione del perché proprio quell’importo e non un altro. La famiglia si trova davanti a un numero che dovrebbe rappresentare una relazione durata decenni e non ha modo di capire da dove venga.
Questa guida risponde a una domanda precisa: come si misura, oggi, il danno da perdita del rapporto parentale. Non quanto vale una vita, domanda a cui il diritto non risponde e non pretende di rispondere, ma con quali criteri un giudice italiano traduce in una somma la perdita di un legame familiare. Conoscere questi criteri serve a una cosa concreta: leggere l’offerta della compagnia, capire quali elementi della propria storia familiare sono stati considerati e quali no, e decidere con cognizione di causa se accettarla.
Il punto di partenza è un dato di struttura, non un giudizio sulle persone. La prima valutazione del danno la fa chi lo deve pagare. La compagnia di assicurazione del responsabile è obbligata per legge a formulare un’offerta motivata, ma quell’offerta nasce dall’ufficio liquidazione di una delle due parti. Per questo vale la pena sapere come lavorerebbe un giudice sullo stesso caso.
Che cos’è il danno da perdita del rapporto parentale
Il danno da perdita del rapporto parentale è il pregiudizio che subisce un familiare quando la persona con cui aveva un legame affettivo muore per il fatto illecito di un altro. Non è il danno della vittima, che con la morte non può più agire. È un danno proprio di chi resta: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli, e in presenza di determinate condizioni i nonni, i nipoti e il convivente. Per questo si dice che viene chiesto iure proprio, cioè per diritto personale del familiare, e non iure hereditatis, cioè come erede della vittima.
Sul piano normativo il fondamento è l’art. 2059 c.c., che consente il risarcimento del danno non patrimoniale nei casi previsti dalla legge, letto insieme agli artt. 2, 29 e 30 Cost., che tutelano la persona, la famiglia e il rapporto tra genitori e figli. Il fatto illecito da cui nasce l’obbligo di risarcire è regolato dall’art. 2043 c.c.; quando la morte è causata dalla circolazione di veicoli, l’art. 2054 c.c. disciplina la responsabilità del conducente e del proprietario.
Il quadro di sistema lo hanno fissato le Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze dell’11 novembre 2008, nn. 26972-26975, note come sentenze di San Martino. Da allora il danno non patrimoniale è considerato una categoria unitaria. Le diverse etichette che si incontrano nelle lettere e nelle sentenze, come danno morale, danno esistenziale o danno da lutto, descrivono aspetti dello stesso pregiudizio e non sono voci autonome da sommare tra loro. La conseguenza pratica è doppia: il giudice non può liquidare due volte la stessa sofferenza chiamandola in due modi diversi, ma deve considerare tutti gli aspetti concreti della perdita, sia il dolore interiore sia lo stravolgimento della vita quotidiana.
Che cosa non rientra in questa voce
Il danno da perdita del rapporto parentale non esaurisce tutto ciò che la famiglia può chiedere. Restano distinti altri pregiudizi, che seguono regole proprie.
Il primo è il danno patrimoniale dei familiari, cioè la perdita del sostegno economico che la vittima garantiva con il proprio reddito o con il lavoro domestico. Si calcola con criteri diversi, descritti nella guida sul danno patrimoniale dei familiari della vittima.
Il secondo è il danno subito dalla vittima prima di morire, quando tra l’incidente e il decesso è trascorso un tempo apprezzabile. È un credito della vittima che passa agli eredi, e se ne occupa la guida su danno terminale e danno catastrofale.
Il terzo è l’eventuale danno alla salute del familiare, quando il lutto produce una patologia psichica accertabile da un medico. In quel caso non si parla più soltanto di sofferenza, ma di una lesione dell’integrità psicofisica che va documentata e valutata come danno biologico: è il tema della guida sul danno psichico dei familiari.
Tenere separati questi piani non è una sottigliezza. Un’offerta che indica un’unica cifra complessiva per la morte di un congiunto può includere voci diverse senza dirlo, e diventa impossibile capire quale componente sia stata valutata e quale dimenticata.
Perché misurare questo danno è il punto più difficile
La perdita di un genitore o di un figlio non ha un prezzo di mercato. Il codice civile affida allora al giudice una valutazione equitativa, secondo l’art. 1226 c.c., da applicare quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare. Equità però non significa arbitrio: significa che la somma deve essere motivata e che casi simili devono ricevere trattamenti simili. Per garantire questa uniformità i tribunali usano da anni le tabelle, cioè schemi di liquidazione costruiti a partire dalle sentenze già pronunciate.
Per molto tempo le tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, le più diffuse in Italia, indicavano per ogni grado di parentela una forbice: un valore minimo e un valore massimo, molto distanti tra loro. Dentro quella forbice il giudice si muoveva con ampia discrezionalità, e lo stesso faceva la compagnia nel formulare l’offerta. Due famiglie con storie molto diverse potevano ricevere somme simili, e due famiglie con storie simili somme molto diverse.
Con la sentenza del 21 aprile 2021, n. 10579, la terza sezione civile della Cassazione ha giudicato questo criterio inadeguato. Secondo la Corte, per garantire uniformità e prevedibilità serve una tabella a punti. Il valore medio del punto va ricavato dai precedenti; le circostanze rilevanti vanno elencate con il loro peso; restano possibili correttivi finali per le peculiarità del caso. Tra le circostanze da considerare in ogni caso la sentenza indica l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza. Nella stessa linea si sono poste altre pronunce dello stesso anno, tra cui Cass. civ., sez. III, n. 26300/2021 e n. 33005/2021.
L’Osservatorio milanese ha recepito questo orientamento integrando le proprie tabelle con un sistema a punti. L’edizione oggi in uso è l’Edizione 2024, pubblicata il 4 giugno 2024, che aggiorna i valori monetari alla variazione ISTAT intervenuta dal 2021.
Che cosa cambia per una famiglia? Con la forbice era difficile contestare un’offerta, perché qualsiasi cifra compresa tra il minimo e il massimo poteva sembrare ragionevole. Con la tabella a punti ogni elemento della storia familiare ha un peso dichiarato. Se l’offerta della compagnia non tiene conto della convivenza, dell’età del figlio rimasto o dell’intensità della relazione, quella omissione diventa visibile e contestabile. Il sistema a punti non rende il risarcimento più alto o più basso in sé: lo rende verificabile.
C’è poi un aspetto temporale. La Cassazione ha chiarito, con la sentenza della terza sezione dell’11 maggio 2012, n. 7272, che se le tabelle cambiano mentre la causa è in corso il giudice deve applicare quelle vigenti al momento della decisione, e non limitarsi a rivalutare importi calcolati con tabelle superate. È una regola da tenere presente quando si confronta un’offerta di qualche anno fa con i criteri attuali.
Come funziona la tabella a punti milanese, Edizione 2024
Le tabelle milanesi 2024 distinguono due gruppi di familiari, perché il legame tra genitori e figli o tra coniugi è considerato diverso, in media, da quello tra fratelli o tra nonni e nipoti. Per ciascun gruppo c’è una tabella con un proprio punteggio massimo e un proprio valore del punto. Qui si descrive la struttura dei criteri, senza riportare valori in euro, perché dipendono dall’edizione vigente al momento della liquidazione e dalla combinazione dei punteggi nel caso concreto.
Prima tabella: genitori, figli, coniuge, unito civilmente, convivente di fatto
La prima tabella si applica alla morte di un genitore, di un figlio, del coniuge, della persona unita civilmente o del convivente di fatto. Il punteggio massimo è di 118 punti, distribuiti su cinque criteri.
- Età della vittima primaria, cioè della persona deceduta: fino a 28 punti, con un punteggio che decresce al crescere dell’età.
- Età della vittima secondaria, cioè del familiare che chiede il risarcimento: fino a 28 punti, anche qui decrescenti con l’età.
- Convivenza: 16 punti se vittima e familiare vivevano insieme, 8 punti se abitavano nello stesso edificio o condominio.
- Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario: fino a 16 punti, che si riducono man mano che aumentano i familiari superstiti. Il punteggio pieno spetta quando non sopravvive nessun altro congiunto, e scende con uno, due, tre o più superstiti.
- Qualità e intensità della relazione affettiva: fino a 30 punti.
Il criterio dell’età funziona in modo intuitivo, anche se doloroso da leggere. Un bambino che perde un genitore perde un rapporto che avrebbe accompagnato tutta la sua vita; un genitore anziano che perde un figlio adulto ha, statisticamente, meno anni davanti a sé in cui quella mancanza si farà sentire. Il sistema non dice che un dolore vale più di un altro: misura la durata attesa della relazione perduta.
Il criterio dei congiunti superstiti risponde a un’idea analoga. Chi resta completamente solo, senza altri familiari del nucleo con cui condividere il lutto e la quotidianità, subisce una perdita più grave di chi può contare su altri legami stretti.
Seconda tabella: fratelli e nipoti
La seconda tabella si applica alla morte di un fratello o di una sorella e al rapporto tra nonni e nipoti, in entrambe le direzioni: il nipote che perde il nonno e il nonno che perde il nipote. Il punteggio massimo è di 116 punti.
Le età della vittima e del superstite valgono fino a 20 punti ciascuna. La convivenza ha qui un peso più alto e graduato, fino a 30 punti. Il punteggio cresce se la convivenza è durata oltre i trenta o oltre i quaranta anni, e si riduce per chi abitava soltanto nello stesso edificio. La ragione è comprensibile: tra fratelli adulti la convivenza non è la regola, e quando c’è segnala un legame di tipo particolare. Restano i criteri della sopravvivenza di altri congiunti, fino a 16 punti, e della qualità e intensità della relazione, fino a 30 punti.
Il criterio della qualità della relazione
Il quinto criterio è quello in cui si gioca gran parte della differenza tra un’offerta generica e una liquidazione aderente al caso. Le tabelle 2024 indicano alcuni elementi da cui ricavare la qualità e l’intensità del legame. Contano la frequenza dei contatti, la condivisione di festività e vacanze, le attività lavorative o sportive svolte insieme. Contano anche l’assistenza prestata nella malattia o nella vita domestica e la particolare penosità della vicenda.
Sono elementi che una compagnia non conosce, se nessuno glieli racconta e documenta. Un figlio che ogni domenica pranzava dai genitori, una madre che accudiva la figlia malata, due fratelli che lavoravano nella stessa impresa: nella tabella a punti queste circostanze hanno un peso, ma entrano nel calcolo solo se emergono.
I correttivi finali
Dopo il calcolo per punti, il giudice può applicare correttivi per adattare la somma alle particolarità del caso. Le tabelle prevedono che il massimo sia superabile solo in casi eccezionali e con una motivazione specifica. Prevedono anche il contrario: gravi conflitti familiari, violenze o reati commessi dal familiare contro la vittima possono ridurre la somma fino ad azzerarla. Il criterio è sempre lo stesso: si risarcisce la perdita di un legame reale, non la sola esistenza di un vincolo anagrafico.
Tre situazioni a confronto
Per capire come lavorano i criteri conviene guardarli applicati. Le tre situazioni che seguono sono ipotetiche e servono solo a mostrare il meccanismo; non indicano somme, che dipendono dal valore del punto vigente e dalle prove raccolte.
Nella prima, muore in un incidente una donna di quarant’anni. Lascia il marito e un figlio di otto anni, con cui viveva. Il figlio ottiene un punteggio alto sull’età propria e su quella della madre, perché la relazione perduta avrebbe accompagnato tutta la sua vita. Ottiene il punteggio pieno sulla convivenza. Sul criterio dei congiunti superstiti il punteggio si riduce, perché resta il padre. La qualità della relazione, tra una madre e un bambino che vivevano insieme, è facile da documentare. Il marito segue la stessa tabella, con punteggi diversi per l’età.
Nella seconda, muore un uomo di settantacinque anni, vedovo, che viveva da solo. Ha due figli adulti che abitano in altre città. Il punteggio per l’età della vittima e per quella dei figli è più basso, e manca il punteggio della convivenza. Qui il quinto criterio pesa più che altrove. Se uno dei figli raggiungeva il padre ogni settimana, lo accompagnava alle visite mediche e trascorreva con lui le festività, quei fatti possono recuperare una parte rilevante del punteggio. Se nessuno li documenta, l’offerta sarà costruita sui soli dati anagrafici.
Nella terza, muore un uomo di cinquant’anni che viveva da trent’anni con il fratello, anche lui celibe, nella casa dei genitori ormai scomparsi. Il fratello rientra nella seconda tabella, quella con il valore del punto più basso. Ma la convivenza ultratrentennale gli dà un punteggio vicino al massimo su quel criterio. E se non sopravvivono altri congiunti del nucleo, anche il criterio dei superstiti è pieno. Un’offerta che tratti questo fratello come un parente lontano, applicando i soli criteri anagrafici, trascura gli elementi che la tabella considera più rilevanti.
Le tre situazioni hanno in comune un punto. La tabella a punti premia la documentazione, e il punteggio dei criteri che dipendono dalla storia della famiglia non si attribuisce da solo.
Le tabelle romane e la libertà del giudice
Le tabelle milanesi non sono una legge. Sono uno strumento di cui i giudici si servono per esercitare la valutazione equitativa, e la stessa sentenza n. 10579/2021 indicava come modello più vicino ai propri criteri la tabella elaborata dal Tribunale di Roma, che già utilizzava un sistema a punti. Più di recente la terza sezione, con la sentenza del 3 novembre 2025, n. 29054, ha ribadito che il giudice può servirsi delle tabelle romane, in quel caso con riferimento al danno parentale dei congiunti di una persona gravemente ferita. In pratica la maggior parte dei tribunali italiani applica le tabelle milanesi; quale tabella sia preferibile in un determinato foro è una valutazione da fare sul caso concreto.
La Tabella unica nazionale non riguarda questo danno
Dal 5 marzo 2025 è in vigore la Tabella unica nazionale (d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12), che liquida il danno non patrimoniale per le lesioni di non lieve entità causate dalla circolazione dei veicoli e dalla responsabilità sanitaria, cioè i postumi permanenti dal 10 al 100 per cento. Non disciplina il danno da perdita del rapporto parentale, che resta affidato alla liquidazione equitativa del giudice con l’aiuto delle tabelle giurisprudenziali, in particolare di quelle milanesi descritte sopra.
La sentenza della Cassazione n. 8630 del 7 aprile 2026, che ha indicato la Tabella unica come parametro privilegiato anche per i sinistri anteriori alla sua entrata in vigore, riguarda le lesioni permanenti della persona sopravvissuta e non fissa principi sul danno dei congiunti per la morte. Diverso è anche il caso dei familiari di una persona gravemente ferita ma sopravvissuta: per quel danno la Cassazione ha indicato come riferimento le tabelle romane (Cass. civ., ord. n. 13540/2023).
Se una lettera della compagnia richiama la Tabella unica per misurare la perdita di un genitore, di un figlio o del coniuge, il criterio usato va chiesto per iscritto e verificato prima di qualsiasi risposta.
La prova del legame affettivo
Il punteggio si applica a un rapporto di cui si deve dimostrare l’esistenza. Su questo la Cassazione ha distinto due situazioni.
Per i componenti del nucleo familiare più stretto, cioè coniuge, genitori e figli, il legame affettivo si presume. Lo ha affermato la terza sezione con l’ordinanza del 21 marzo 2022, n. 9010: la presunzione vale fino a prova contraria, e chi deve pagare può cercare di dimostrare che il rapporto si era interrotto o svuotato, anche attraverso indizi, secondo le regole dell’art. 2729 c.c. Nel caso deciso, la Corte ha ritenuto che la liquidazione in favore della moglie andasse riesaminata perché erano emersi dubbi sulla convivenza e relazioni successive.
Per gli altri familiari la presunzione non opera allo stesso modo. Con l’ordinanza del 26 giugno 2025, n. 17208, la terza sezione ha ribadito che chi chiede il risarcimento iure proprio deve provare che il legame era effettivo, e ha chiarito due punti. La convivenza non è un requisito necessario ma un indizio tra gli altri: un nipote che non viveva con il nonno può comunque dimostrare un rapporto stretto. E la tutela costituzionale della famiglia non si ferma al nucleo composto da genitori e figli.
In concreto, la prova del legame si costruisce con gli strumenti della vita quotidiana: testimonianze di chi conosceva la famiglia, fotografie che documentano anni di vacanze e ricorrenze condivise, messaggi, la documentazione dell’assistenza prestata durante una malattia, la residenza anagrafica. Nessuno di questi elementi da solo è decisivo. Insieme raccontano una relazione, ed è la relazione che il quinto criterio della tabella misura. Su chi può agire e con quali oneri di prova, la guida chi ha diritto al risarcimento entra nel dettaglio dei singoli familiari, convivente compreso.
Errori frequenti nella valutazione
Alcuni errori ricorrono nelle offerte e nelle trattative. Non sono necessariamente frutto di malafede: derivano spesso dal fatto che la valutazione è fatta a distanza, sulla base dei soli documenti anagrafici, da chi non conosce la storia della famiglia.
La cifra unica senza calcolo
L’errore più diffuso è l’offerta che indica una somma complessiva per tutti i familiari, o per ciascuno, senza esplicitare i punteggi attribuiti. In questi casi è impossibile capire se la convivenza è stata considerata, quale età è stata usata e che punteggio ha ricevuto la qualità della relazione. Il Codice delle Assicurazioni Private, all’art. 148 del d.lgs. 209/2005, impone alla compagnia di formulare un’offerta motivata o di comunicare i motivi per cui non la formula. Chiedere il dettaglio del calcolo è il primo passo per leggere l’offerta.
Il quinto criterio azzerato o ridotto al minimo
Il criterio della qualità della relazione vale fino a 30 punti, più di qualsiasi altro. Quando la compagnia non dispone di informazioni sul rapporto, tende ad attribuire un punteggio basso o nullo. È un esito prevedibile: se nessuno ha documentato i pranzi della domenica o l’assistenza nella malattia, per chi valuta quegli elementi non esistono.
I familiari dimenticati
Le richieste si concentrano spesso sul coniuge e sui figli. Fratelli, nonni e nipoti rimangono fuori, a volte perché la famiglia stessa non sa che possono agire, a volte perché la compagnia non li considera. Ogni familiare ha un diritto autonomo e una propria posizione nella tabella.
La confusione tra le voci
Un’offerta che comprende in un’unica cifra il danno parentale, il danno patrimoniale e il danno subito dalla vittima prima di morire non consente di verificare nessuna delle tre componenti. Ciascuna voce ha criteri propri e va calcolata separatamente.
Tabelle superate
Un calcolo eseguito con un’edizione precedente delle tabelle, o con il vecchio criterio della forbice, non corrisponde a quello che farebbe oggi un giudice. Come ricordato, la regola stabilita da Cass. n. 7272/2012 impone di applicare le tabelle vigenti al momento della decisione.
Il concorso di colpa applicato senza verifica
Quando la compagnia sostiene che la vittima abbia contribuito a causare l’incidente, riduce le somme di una percentuale. La riduzione può riguardare anche i familiari, ma la percentuale va verificata sui fatti: rilievi, perizie cinematiche, testimonianze. La guida sul concorso di colpa della vittima alla guida spiega come si contesta.
Che cosa fare, in pratica
La sequenza che segue non sostituisce una valutazione del caso, ma indica le cose che conviene fare prima di rispondere a qualsiasi offerta.
- Non firmare nulla in fretta. L’accettazione di una somma è di solito accompagnata da una quietanza liberatoria, con cui si dichiara di non avere più nulla da pretendere. Una volta firmata, è molto difficile tornare indietro. La guida sulla quietanza liberatoria spiega che cosa contiene e quando è definitiva.
- Chiedere il dettaglio del calcolo. Per ogni familiare: quale tabella è stata applicata, quale edizione, quale punteggio per ciascun criterio, quale valore del punto, quali correttivi.
- Raccogliere la documentazione del legame. Certificati di residenza, fotografie, messaggi, testimonianze, documenti che provano l’assistenza prestata. Vale per tutti i familiari, ma diventa decisivo per fratelli, nonni, nipoti e conviventi.
- Fare l’elenco completo dei familiari. Coniuge o convivente, figli, genitori, fratelli, nonni, nipoti: chi aveva un legame effettivo con la vittima ha una posizione propria.
- Tenere distinte le voci. Danno parentale di ciascun familiare, danno patrimoniale, eventuale danno subito dalla vittima prima della morte, eventuale danno alla salute dei familiari.
- Controllare i termini. Per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli l’art. 2947 c.c. prevede un termine di prescrizione di due anni; quando il fatto costituisce reato, come l’omicidio stradale previsto dall’art. 589-bis c.p., si applica il termine più lungo previsto per il reato. Il calcolo dei termini nel caso concreto è spiegato nella guida sulla prescrizione del risarcimento.
- Valutare l’offerta con criteri omogenei. Il confronto utile non è tra l’offerta e un’aspettativa generica, ma tra l’offerta e il calcolo che un giudice farebbe applicando la tabella vigente agli elementi documentati. La guida sull’offerta della compagnia spiega come leggerla.
Se è in corso un procedimento penale per omicidio stradale, i familiari possono anche costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento in quella sede. Vantaggi e limiti di questa scelta sono descritti nella guida sulla costituzione di parte civile.
Quando a morire è un figlio, la misura del danno e il ruolo dei fratelli hanno regole e criteri propri, spiegati nella guida sulla perdita di un figlio in un incidente stradale.
Il quadro completo, dal primo giorno al risarcimento, è nella guida generale sui diritti della famiglia dopo un incidente stradale mortale.
Domande frequenti
Il danno da perdita del rapporto parentale spetta a tutti i familiari?
Spetta a chi aveva con la vittima un legame affettivo effettivo. Per coniuge, genitori e figli il legame si presume, salvo prova contraria della compagnia, come ha chiarito Cass. civ., sez. III, ord. 21 marzo 2022, n. 9010. Fratelli, nonni, nipoti e conviventi hanno anch’essi diritto, ma devono dimostrare che il rapporto era reale e intenso. La convivenza aiuta, ma non è indispensabile: secondo Cass. ord. 26 giugno 2025, n. 17208, è un indizio tra gli altri. Non esiste un elenco chiuso fissato dalla legge: conta la sostanza della relazione, che va documentata.
Il convivente ha gli stessi diritti del coniuge?
Per il danno da morte del partner, la legge sulle unioni civili e sulle convivenze, L. 76/2016, riconosce al convivente di fatto gli stessi criteri di risarcimento previsti per il coniuge superstite. La tabella milanese 2024 colloca infatti il convivente di fatto nello stesso gruppo del coniuge e della persona unita civilmente. Il convivente deve però dimostrare la convivenza stabile e il legame affettivo, ad esempio con la dichiarazione anagrafica, la residenza comune e testimonianze. I dettagli sono nella guida chi ha diritto al risarcimento.
Perché l’offerta per un fratello è più bassa di quella per un figlio?
Perché le tabelle milanesi collocano i fratelli in una tabella diversa, con un valore del punto diverso, sul presupposto che il legame tra genitori e figli o tra coniugi sia in media più intenso. È una presunzione statistica, non un giudizio sul singolo caso. Per questo i criteri della convivenza e della qualità della relazione pesano molto anche nella seconda tabella. Due fratelli che hanno vissuto insieme per decenni o che lavoravano fianco a fianco possono ottenere un punteggio alto proprio su quei criteri.
La convivenza è obbligatoria per avere il risarcimento?
No. La convivenza è uno dei criteri della tabella e, se c’è, aumenta il punteggio; se manca, quel criterio non contribuisce al calcolo, ma il diritto resta. Cass. ord. n. 17208/2025 ha chiarito che la convivenza non è un requisito necessario. Un figlio adulto che viveva altrove ma era presente nella vita del genitore ha diritto al risarcimento, e la frequenza dei contatti e l’assistenza prestata entrano nel criterio della qualità della relazione.
Si può contestare la cifra proposta dalla compagnia?
Sì. L’offerta è una proposta e non vincola la famiglia finché non viene accettata con la firma della quietanza. Per contestarla in modo utile serve conoscere il calcolo su cui si basa: tabella, edizione, punteggi attribuiti a ciascun criterio. Il confronto tra quel calcolo e gli elementi documentati della storia familiare mostra dove la valutazione è incompleta. Se la trattativa non porta a un accordo, resta la via giudiziale, civile o penale.
Quanto tempo c’è per chiedere il risarcimento?
Per i danni da circolazione di veicoli l’art. 2947 c.c. prevede due anni, ma quando il fatto è anche un reato, come nell’omicidio stradale, si applica il più lungo termine di prescrizione del reato. Il termine può essere interrotto, ad esempio con una richiesta scritta di risarcimento. Poiché il calcolo dipende dalle circostanze del caso, conviene verificarlo presto: la guida sulla prescrizione spiega come funziona.
Il risarcimento del danno parentale fa parte dell’eredità?
No. Il danno da perdita del rapporto parentale è un diritto proprio di ciascun familiare, che lo chiede per sé e non come erede. Spetta anche a familiari che non sono eredi, come i fratelli in presenza di figli, e non si divide secondo le quote ereditarie. È diverso il caso del danno subito dalla vittima prima di morire, che entra nel patrimonio ereditario. Le differenze sono spiegate nella guida su eredità e risarcimento.
Il dolore dei familiari va dimostrato con una perizia psicologica?
Per il danno da perdita del rapporto parentale no: la sofferenza per la morte di un congiunto stretto si desume dalla relazione, che va provata con i mezzi ordinari. La perizia medica serve invece quando il lutto ha prodotto una vera patologia, come un disturbo depressivo o post-traumatico. In quel caso si aggiunge un danno alla salute del familiare, da accertare e valutare separatamente. Ne parla la guida sul danno psichico dei familiari.
Se la vittima aveva una parte di colpa, i familiari ricevono meno?
In genere sì. Quando la vittima ha contribuito a causare l’incidente, ad esempio non indossando la cintura o violando una regola di circolazione, la responsabilità viene ripartita e la somma si riduce in proporzione. La percentuale attribuita però va verificata sulle prove: rilievi delle forze dell’ordine, ricostruzione della dinamica, testimonianze. Una percentuale di concorso affermata senza una ricostruzione tecnica merita una verifica prima di essere accettata.
Che cosa succede se le tabelle cambiano mentre la pratica è in corso?
Il giudice applica le tabelle in vigore al momento della decisione, non quelle in vigore al momento dell’incidente o della domanda: lo ha stabilito Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2012, n. 7272. In una trattativa stragiudiziale lunga, quindi, è opportuno controllare che l’offerta faccia riferimento all’edizione più recente delle tabelle e non a un’edizione superata.
Che cosa resta da fare
La tabella a punti non dà un valore alla persona perduta, ma rende esplicito quali aspetti della relazione vengono considerati e con quale peso. Questo sposta il lavoro della famiglia su un piano concreto: far emergere e documentare la storia del legame, controllare che ogni familiare sia stato considerato, chiedere conto di ogni punteggio. Un’offerta costruita su elementi anagrafici e un’offerta costruita sulla storia reale della famiglia possono dare risultati molto diversi, e la differenza dipende in gran parte da ciò che viene raccontato e provato.
Fonti normative
Gli articoli citati in questa guida, nel testo vigente pubblicato su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana.
- Codice civile, art. 1226 – Valutazione equitativa del danno
- Codice civile, art. 2043 – Risarcimento per fatto illecito
- Codice civile, art. 2054 – Circolazione di veicoli
- Codice civile, art. 2059 – Danni non patrimoniali
- Codice civile, art. 2729 – Presunzioni semplici
- Codice civile, art. 2947 – Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
- Codice penale, art. 589-bis – Omicidio stradale o nautico
- Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), art. 148 – Procedura di risarcimento
Se state valutando un’offerta o non sapete da dove cominciare, raccontaci che cosa è successo.