Il mese dopo il funerale arrivano le bollette, la rata del mutuo, le spese della scuola. Lo stipendio che le copriva non c’è più. Oppure c’è ancora uno stipendio, ma manca la persona che teneva insieme la casa, accompagnava i figli, assisteva un genitore anziano, e quel lavoro ora va pagato a qualcun altro. La morte di una persona cambia anche i conti di una famiglia, e il diritto chiama questa perdita danno patrimoniale.
Nelle offerte delle compagnie è spesso la voce più trascurata, perché richiede calcoli e documenti che nessuno raccoglie al posto della famiglia. Questa guida spiega di che cosa si tratta, come si calcola e che cosa serve per dimostrarlo.
Che cosa si intende per danno patrimoniale
Il codice civile stabilisce che il risarcimento comprende sia la perdita subita sia il mancato guadagno, in quanto conseguenza immediata e diretta del fatto (art. 1223), e richiama questa regola per i fatti illeciti (art. 2056). Applicata alla morte di un familiare, questa regola si traduce in due gruppi di voci.
Il primo riguarda le spese che la famiglia ha già sostenuto a causa della morte: il funerale, la sepoltura, i viaggi, le spese mediche del ricovero se la vittima è sopravvissuta per qualche tempo, la consulenza tecnica per l’autopsia. Si dimostrano con fatture e ricevute, e si risarciscono nella misura documentata.
Il secondo, più rilevante, riguarda il futuro: il contributo economico che la vittima avrebbe continuato a dare alla famiglia se fosse vissuta. È un danno proprio dei familiari che da quel contributo dipendevano, e si chiede iure proprio, indipendentemente dall’eredità.
Il contributo perduto: chi può chiederlo
Il danno patrimoniale futuro spetta a chi riceveva, o avrebbe ragionevolmente ricevuto, un sostegno economico dalla vittima. Di solito sono il coniuge o il convivente e i figli, finché non diventano economicamente autonomi. Possono esserlo anche i genitori anziani che la vittima aiutava, o un fratello disabile di cui si prendeva cura.
Non basta il legame familiare: occorre dimostrare che il sostegno c’era, o che ci sarebbe stato. Per un figlio minorenne la dipendenza economica dal genitore è evidente. Per un genitore che riceveva aiuti saltuari dal figlio adulto, occorre documentarne la regolarità e la misura. La giurisprudenza ammette anche il danno da perdita di un sostegno futuro, per esempio quello che un figlio avrebbe dato ai genitori in età avanzata, ma richiede elementi concreti che lo rendano probabile.
Come si calcola: reddito, quota, durata
Il calcolo parte dal reddito della vittima. Si prende quello documentato, di regola dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, e lo si proietta nel futuro tenendo conto delle prospettive di carriera quando sono dimostrabili. Da quel reddito si sottrae la parte che la vittima avrebbe speso per sé, la cosiddetta quota personale, perché quella non sarebbe andata alla famiglia. Il risultato è il contributo annuo perduto da ciascun familiare.
Poi si stabilisce per quanto tempo quel contributo sarebbe durato: per il coniuge, fino all’età presumibile di pensionamento della vittima e oltre, considerando anche la pensione che avrebbe percepito; per i figli, fino all’età in cui sarebbero diventati autonomi.
Infine si trasforma la serie di contributi futuri in una somma attuale. È la capitalizzazione: una somma ricevuta oggi vale più della stessa somma ricevuta tra vent’anni, e il calcolo ne tiene conto con coefficienti che considerano la durata e la probabilità di sopravvivenza. Per molti anni si sono usati i coefficienti del regio decreto del 1922. La Cassazione, tra le altre con la sentenza della terza sezione 28 aprile 2017, n. 10499, ha affermato che vanno usati coefficienti aggiornati e scientificamente corretti, come quelli approvati per le rendite previdenziali o elaborati specificamente per il danno da fatto illecito, e ha giudicato superati quelli del 1922. Le tabelle milanesi, nell’edizione 2024, comprendono criteri orientativi per la capitalizzazione anticipata di una rendita.
La Cassazione ha precisato anche come trattare il periodo già trascorso. Con la sentenza della terza sezione 30 aprile 2018, n. 10321, ha chiarito che il danno per il periodo tra la morte e la decisione va calcolato come perdita già subita, sommando i contributi mancati, mentre la capitalizzazione riguarda soltanto il periodo successivo.
Il lavoro domestico e di cura
Una persona può non avere un reddito e lasciare comunque un danno patrimoniale. Chi si occupava della casa, dei figli, di un familiare non autosufficiente svolgeva un lavoro che ha un valore economico. Dopo la sua morte quel lavoro va sostituito, con un collaboratore domestico, una baby-sitter, un’assistente, oppure viene svolto da altri familiari che rinunciano a una parte del proprio tempo di lavoro.
La giurisprudenza riconosce questo danno ai familiari superstiti. Il valore si ricostruisce in base al costo di mercato delle prestazioni che la persona svolgeva, tenendo conto delle ore effettivamente dedicate e della composizione della famiglia. Anche chi lavorava fuori casa e contribuiva alla vita domestica lascia un vuoto di questo tipo, che si aggiunge al reddito perduto.
È una voce che le offerte spesso trascurano del tutto, soprattutto quando la vittima era una donna che non lavorava fuori casa o lavorava part-time. Va chiesta e documentata.
Il rapporto con pensioni e rendite
Dopo una morte la famiglia può ricevere la pensione di reversibilità dall’INPS e, se l’incidente è avvenuto per lavoro o nel tragitto casa-lavoro, una rendita dall’INAIL. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 22 maggio 2018, n. 12564, hanno stabilito che la pensione di reversibilità non si sottrae dal risarcimento del danno patrimoniale. La rendita INAIL ai superstiti, invece, incide sul danno patrimoniale perché ha la stessa funzione. Le regole sono spiegate nella guida su reversibilità, rendita INAIL e risarcimento.
Che cosa serve per dimostrarlo
Il danno patrimoniale si costruisce sui documenti. Per un lavoratore dipendente servono le dichiarazioni dei redditi o le certificazioni uniche degli ultimi anni, le buste paga, il contratto di lavoro e, se ci sono, elementi sulle prospettive di carriera. Per un lavoratore autonomo servono le dichiarazioni fiscali, i bilanci, e spesso una ricostruzione dell’attività da parte di un consulente, perché il reddito dichiarato non sempre rappresenta quello effettivo. Per chi svolgeva lavoro domestico e di cura servono elementi sull’organizzazione della famiglia: chi faceva che cosa, per quante ore, chi lo fa adesso e a che costo.
Servono anche i documenti sulla famiglia: stato di famiglia, età e situazione dei figli, eventuali condizioni di dipendenza di altri familiari. E le ricevute delle spese già sostenute.
Gli errori più frequenti
Il primo è non chiedere questa voce, pensando che il risarcimento per la perdita del rapporto comprenda tutto. Sono voci distinte, con presupposti e calcoli diversi.
Il secondo è accettare un calcolo basato su un reddito incompleto. Straordinari, premi, redditi da seconde attività, prospettive di avanzamento documentate cambiano il risultato.
Il terzo è non contestare una quota personale eccessiva. La parte di reddito che la vittima avrebbe speso per sé varia con la composizione della famiglia: in una famiglia con figli piccoli è di solito più bassa.
Il quarto riguarda i coefficienti di capitalizzazione. Un calcolo fatto con coefficienti superati può ridurre sensibilmente la somma.
Il quadro completo, dal primo giorno al risarcimento, è nella guida generale sui diritti della famiglia dopo un incidente stradale mortale.
Domande frequenti
Se la vittima non lavorava, c’è comunque un danno patrimoniale?
Può esserci. Il lavoro domestico e di cura ha un valore economico che la giurisprudenza riconosce, e la sua perdita è un danno per chi ne beneficiava. Per una persona giovane senza reddito può esserci anche la perdita del contributo futuro, se le circostanze lo rendono probabile.
La pensione di reversibilità riduce il danno patrimoniale?
No. Secondo Cass. SU n. 12564/2018 la reversibilità non si sottrae. La rendita INAIL ai superstiti, invece, si considera nel calcolo del danno patrimoniale.
Le spese del funerale sono sempre risarcibili?
Sì, se documentate, a favore di chi le ha sostenute. Vanno conservate fatture e ricevute.
Chi fa il calcolo?
Nella richiesta alla compagnia il calcolo lo propone la famiglia, di solito con l’aiuto di un consulente. La compagnia fa il suo. In una causa, il giudice può nominare un consulente tecnico, come spiega la guida sulla causa civile.
Se la morte del vostro familiare ha cambiato la situazione economica della famiglia, raccontaci che cosa è successo.