L’art. 116 delle norme di attuazione del codice di procedura penale stabilisce che, quando vi è sospetto che una morte sia conseguenza di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ritiene necessario, ordina l’autopsia. Senza il suo ordine la sepoltura non può avvenire.
L’autopsia è un accertamento non ripetibile: i familiari ricevono un avviso e possono nominare un proprio consulente medico-legale. I suoi risultati contano sia per il processo penale sia per il risarcimento, per esempio sul tempo di sopravvivenza e sullo stato di coscienza della vittima.