Autopsia e accertamenti tecnici dopo un incidente mortale: i diritti dei familiari

Quando la Procura dispone l’autopsia o la perizia sui veicoli, i familiari ricevono un avviso e possono nominare un consulente. Che cosa significa e perché il tempo è poco.
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Il telefono squilla uno o due giorni dopo l’incidente. È la polizia giudiziaria, oppure arriva una notifica: il pubblico ministero ha disposto l’autopsia, e l’incarico al medico legale sarà conferito domani mattina. Nell’avviso c’è una frase che molti familiari leggono senza capirla: la persona offesa ha facoltà di nominare un consulente tecnico.

È una delle poche scadenze, in tutta la vicenda, che non si possono recuperare. Questa guida spiega che cosa sono gli accertamenti tecnici disposti dopo un incidente mortale, quali diritti hanno i familiari e perché la scelta va fatta in poche ore.

Perché la Procura dispone l’autopsia

Quando una persona muore in un incidente stradale, si apre di regola un procedimento per omicidio stradale (art. 589-bis del codice penale). Il pubblico ministero deve accertare la causa della morte e il suo collegamento con l’incidente. L’art. 116 delle norme di attuazione del codice di procedura penale stabilisce che, quando vi è sospetto che la morte sia conseguenza di un reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ritiene necessario, ordina l’autopsia. Finché il procuratore non lo autorizza, la sepoltura non può avvenire.

L’autopsia non è sempre disposta. Quando la causa della morte è evidente e documentata, il pubblico ministero può limitarsi a un’ispezione esterna del corpo o alla documentazione sanitaria. Quando invece ci sono dubbi sulla causa, sul momento del decesso, sulle condizioni della vittima o del conducente, l’autopsia diventa un passaggio centrale delle indagini.

Accanto all’autopsia, il pubblico ministero può disporre altri accertamenti: la ricostruzione cinematica della dinamica, l’esame dei veicoli e dei loro dispositivi, l’analisi dei dati registrati da centraline o tachigrafi, gli esami tossicologici.

Accertamenti ripetibili e non ripetibili

La distinzione decisiva è tra accertamenti che si possono ripetere e accertamenti che non si possono ripetere. Un’autopsia, per sua natura, modifica in modo irreversibile ciò che esamina: dopo, non sarà possibile rifarla nelle stesse condizioni. Lo stesso può valere per l’esame di un veicolo che verrà smontato, o di un campione biologico che verrà consumato dall’analisi.

Per questi accertamenti l’art. 360 del codice di procedura penale prevede una garanzia: il pubblico ministero avvisa senza ritardo la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico, e della facoltà di nominare consulenti tecnici. I difensori e i consulenti nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

Quando la persona offesa è morta a causa del reato, l’art. 90, comma 3, del codice di procedura penale attribuisce l’esercizio dei suoi diritti ai prossimi congiunti o alla persona legata alla vittima da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente. L’avviso, quindi, è rivolto ai familiari.

Perché il consulente della famiglia conta

Senza un consulente nominato dalla famiglia, l’accertamento si svolge alla presenza del consulente del pubblico ministero e, spesso, di quello dell’indagato. La famiglia non ha nessuno che osservi, chieda, annoti. Quello che emerge in quella sede finirà nella relazione del consulente del pubblico ministero, e da quella relazione dipenderanno molte decisioni successive.

Le domande a cui l’autopsia risponde contano sia per il processo penale sia per il risarcimento. La causa della morte e il suo nesso con l’incidente servono a stabilire la responsabilità. Il tempo di sopravvivenza e lo stato di coscienza della vittima tra l’incidente e il decesso determinano se esistono il danno terminale e il danno catastrofale, voci che passano agli eredi e sono spiegate nella guida su danno terminale e danno catastrofale. La natura delle lesioni serve a valutare il ruolo di casco e cintura, quando la compagnia sostiene un concorso di colpa della vittima, come spiega la guida sul motociclista morto in un incidente.

Un consulente medico-legale nominato dalla famiglia può assistere alle operazioni, chiedere che vengano svolti specifici prelievi o fotografie, segnalare elementi da approfondire e mettere a verbale osservazioni e riserve. È un ruolo tecnico, non di parte nel senso di sostenere una tesi a ogni costo: il suo compito è fare in modo che l’accertamento risponda a tutte le domande utili, e che le risposte siano documentate.

Lo stesso vale per gli accertamenti sui veicoli. Un ingegnere o un perito cinematico incaricato dalla famiglia può partecipare all’esame dei mezzi, chiedere l’estrazione di dati dalle centraline, verificare lo stato di freni e pneumatici. Una volta che il veicolo è stato dissequestrato, riparato o demolito, nessuno potrà più farlo.

I tempi: perché la scelta va fatta in poche ore

L’avviso dell’art. 360 deve arrivare senza ritardo, ma la legge non fissa un preavviso minimo: in pratica può arrivare il giorno prima del conferimento dell’incarico. Nella stessa giornata la famiglia può trovarsi a organizzare il rientro della salma, ad avvisare i parenti, a parlare con l’impresa funebre.

Per questo conviene sapere in anticipo che cosa fare. La nomina del consulente si fa con una dichiarazione depositata al pubblico ministero, di solito tramite un difensore. Il consulente deve essere disponibile a presentarsi all’ora fissata. Se la famiglia non riesce a nominarlo in tempo, l’accertamento si svolge comunque.

Il codice prevede anche uno strumento per l’indagato: se prima del conferimento dell’incarico formula riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero non può procedere all’accertamento, salvo che, se differito, non possa più essere utilmente compiuto (art. 360, comma 4, c.p.p.). Anche la persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio, secondo l’art. 394 del codice di procedura penale. Si tratta di scelte tecniche, da valutare con il difensore nel singolo caso.

Che cosa succede dopo

Concluso l’accertamento, il consulente del pubblico ministero deposita la relazione. Il consulente della famiglia può redigere una propria relazione con le sue osservazioni. Durante le indagini preliminari la relazione del pubblico ministero può non essere subito accessibile; lo diventa con l’avviso di conclusione delle indagini o nelle fasi successive.

Le conclusioni dell’autopsia entrano nel fascicolo penale e, di regola, anche nella pratica di risarcimento. La compagnia di assicurazione le userà per la sua valutazione, come spiega la guida sulla perizia di parte. Avere una lettura indipendente di quegli stessi dati, fatta da chi ha assistito agli accertamenti, permette alla famiglia di non dipendere da una sola interpretazione.

Dopo l’autopsia il pubblico ministero rilascia il nulla osta alla sepoltura o alla cremazione. Per la cremazione possono servire autorizzazioni ulteriori, perché rende impossibile ogni accertamento successivo sul corpo; è un aspetto da chiarire con la Procura.

Gli esami sul conducente

Dopo un incidente mortale il conducente coinvolto viene di regola sottoposto ad accertamenti su alcol e stupefacenti. Il Codice della strada li prevede agli artt. 186 e 187, e il loro esito incide in modo rilevante sulla qualificazione del reato: l’art. 589-bis prevede pene più alte per chi guidava in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Anche questi accertamenti possono avere natura non ripetibile. La famiglia non vi partecipa direttamente, ma il difensore può verificare come sono stati svolti e se sono stati rispettati i diritti dell’indagato, perché un vizio procedurale può renderne inutilizzabile il risultato. La guida sull’omicidio stradale descrive le aggravanti.

Che cosa fare se arriva l’avviso

Le cose da fare sono poche. Leggere l’avviso con attenzione: indica il giorno, l’ora, il luogo e il nome del consulente nominato dal pubblico ministero. Contattare subito un difensore, che può depositare la nomina e individuare un medico legale disponibile. Se non è possibile trovare un consulente in tempo, chiedere comunque al difensore di essere presente al conferimento dell’incarico e di formulare le domande che la famiglia ritiene importanti. Conservare l’avviso e ogni comunicazione successiva della Procura.

Il quadro delle prime settimane è descritto nella guida sulle prime settimane dopo un incidente mortale.

Il quadro completo, dal primo giorno al risarcimento, è nella guida generale sui diritti della famiglia dopo un incidente stradale mortale.

Domande frequenti

I familiari possono opporsi all’autopsia?

L’autopsia disposta dal pubblico ministero nell’ambito di un procedimento penale non richiede il consenso dei familiari. I familiari possono però parteciparvi attraverso un consulente, nei modi previsti dall’art. 360 del codice di procedura penale, e far valere osservazioni e riserve.

Il consulente della famiglia può essere il medico di fiducia?

Può essere qualsiasi professionista con le competenze necessarie, di solito uno specialista in medicina legale. Conviene scegliere una persona abituata a operare in sede autoptica e disponibile con breve preavviso.

Chi paga il consulente della famiglia?

Il consulente nominato dalla persona offesa è retribuito dalla famiglia. Le spese sostenute per la consulenza possono essere chieste come danno patrimoniale nella richiesta di risarcimento o nella costituzione di parte civile.

Se l’avviso non è arrivato, che cosa succede?

Se l’accertamento non ripetibile si è svolto senza l’avviso dovuto alla persona offesa, la questione va valutata con il difensore, perché il codice prevede conseguenze sull’utilizzabilità dei risultati. In ogni caso conviene chiedere al più presto copia degli atti disponibili.

Fonti normative

Gli articoli citati in questa guida, nel testo vigente pubblicato su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana.

Se avete ricevuto un avviso dalla Procura o volete capire che cosa è stato fatto, raccontaci che cosa è successo.

A cura di
Immagine di Roberta Scarpellini
Roberta Scarpellini
Roberta Scarpellini è avvocato del Foro di Milano. Assiste le famiglie delle vittime di incidenti stradali mortali e le persone che hanno subito lesioni gravi, nella trattativa con le compagnie di assicurazione e in giudizio, anche con la costituzione di parte civile nel processo penale. È presidente dell'associazione NEVRA, dedicata al riconoscimento medico-legale del danno neuropatico.

Avv. Roberta Scarpellini · Ordine degli Avvocati di Milano · studioscarpellini.com

Una nota. Questa guida offre informazioni generali, aggiornate alla data indicata, e non sostituisce un parere sul vostro caso: ogni vicenda ha tempi, prove e responsabilità proprie che vanno lette una per una.

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