L’incidente probatorio consente di assumere una prova durante le indagini preliminari, davanti al giudice e con la partecipazione delle parti, quando non si potrebbe rinviarla al dibattimento. Una perizia su un elemento destinato a modificarsi è uno dei casi tipici.
L’indagato può formulare riserva di promuoverlo prima di un accertamento tecnico non ripetibile (art. 360, comma 4, c.p.p.). La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuoverlo (art. 394 c.p.p.). È una scelta tecnica da valutare con il difensore.