Nel processo penale e in quello civile le parti possono nominare propri consulenti tecnici. Nel penale il consulente della persona offesa può assistere agli accertamenti non ripetibili e formulare osservazioni e riserve (art. 360 c.p.p.). Nel civile partecipa alle operazioni del consulente d’ufficio e può inviargli osservazioni (art. 201 c.p.c.).
Dopo un incidente mortale i consulenti più frequenti sono il medico legale di parte e il perito cinematico. Il loro compito è fare in modo che gli accertamenti rispondano a tutte le domande utili, e che le risposte siano documentate.