Nel processo penale la persona offesa è il titolare dell’interesse che la norma penale protegge. Ha diritto a essere informata di alcuni passaggi, a nominare un difensore, a presentare memorie e a indicare elementi di prova.
Quando la persona offesa è morta a causa del reato, l’art. 90, comma 3, del codice di procedura penale attribuisce l’esercizio dei suoi diritti ai prossimi congiunti o alla persona legata da relazione affettiva e stabilmente convivente. Per questo, dopo un incidente mortale, sono i familiari a ricevere gli avvisi della Procura.