L’omicidio stradale è previsto dall’art. 589-bis del codice penale, introdotto dalla legge 23 marzo 2016, n. 41. Punisce chi, violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagiona per colpa la morte di una persona. La pena base è la reclusione da due a sette anni.
La pena aumenta in modo rilevante quando il conducente guidava in stato di ebbrezza grave o sotto l’effetto di stupefacenti, o ha commesso violazioni come l’attraversamento con il rosso, la guida contromano o un eccesso di velocità marcato. Il procedimento parte d’ufficio: la famiglia non deve presentare querela.