Il settimo comma dell’art. 589-bis del codice penale prevede che la pena sia diminuita fino alla metà quando l’evento non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole. È il caso in cui anche la vittima o un terzo hanno contribuito con un proprio comportamento a causare l’incidente.
È una valutazione che riguarda la pena e non fissa una percentuale di responsabilità ai fini del risarcimento. Il giudice civile resta libero di valutare in modo autonomo il concorso di colpa della vittima, secondo l’art. 1227 del codice civile.