Nei giorni dopo un incidente mortale, la famiglia sente spesso pronunciare per la prima volta le parole «omicidio stradale». Le legge su un verbale o le sente da un agente, a volte dai giornali. Sembrano un’accusa precisa, e invece aprono un procedimento che dura a lungo e il cui esito non è affatto scontato.
Capire che cosa prevede la legge serve a orientarsi. Aiuta a leggere gli atti, a capire perché si parla di certe circostanze e non di altre e a sapere che cosa la famiglia può fare in quel procedimento.
Che cos’è il reato di omicidio stradale
L’omicidio stradale è previsto dall’art. 589-bis del Codice penale, introdotto dalla legge 23 marzo 2016, n. 41. Prima di quella legge, la morte causata in un incidente stradale era punita come omicidio colposo aggravato. Oggi è un reato autonomo.
È un reato colposo: chi lo commette non voleva causare la morte, ma l’ha causata violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale. La violazione può essere una distrazione, una velocità non adeguata, una precedenza non rispettata. Nei casi più gravi può essere la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.
Il procedimento comincia d’ufficio: non serve una querela della famiglia. Dopo un incidente mortale il pubblico ministero apre un fascicolo e dispone gli accertamenti necessari. Di quali si tratta, e che diritti ha la famiglia in quella fase, è spiegato nella guida su autopsia e accertamenti tecnici.
Le pene previste
La pena base, per chi causa la morte di una persona violando le norme sulla circolazione, è la reclusione da due a sette anni (art. 589-bis, comma 1).
La legge prevede poi pene molto più alte quando la condotta presenta certe caratteristiche. Il criterio è la gravità della violazione.
Alcol e stupefacenti
Se il conducente guidava con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena è la reclusione da otto a dodici anni (comma 2).
Se il tasso alcolemico era compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, la pena è da cinque a dieci anni (comma 4). Per chi guida per professione, come i conducenti di autobus, mezzi pesanti, taxi o di veicoli per il trasporto di persone o cose, anche questa fascia di tasso alcolemico comporta la pena da otto a dodici anni (comma 3).
Le violazioni più gravi del Codice della strada
La pena da cinque a dieci anni si applica anche quando la morte è causata da alcune violazioni specifiche, elencate al comma 5.
- Velocità pari o superiore al doppio del limite consentito e comunque non inferiore a 70 km/h in un centro urbano, o superiore di almeno 50 km/h al limite su strade extraurbane.
- Attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso.
- Circolazione contromano.
- Inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi.
- Sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale o oltre la linea continua.
Altre circostanze che aumentano la pena
La pena è aumentata se il conducente era senza patente, con la patente sospesa o revocata, oppure se il veicolo di sua proprietà non era assicurato (comma 6).
Se le vittime sono più di una, o se oltre alla morte di una persona ci sono lesioni ad altre, si applica la pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo, con un limite massimo di diciotto anni (comma 8).
Se il conducente si dà alla fuga, l’art. 589-ter del Codice penale prevede un aumento da un terzo a due terzi, e la pena non può comunque essere inferiore a cinque anni.
Quando la pena si riduce
La legge prevede anche una diminuzione: se la morte non è conseguenza esclusiva della condotta del conducente, la pena è diminuita fino alla metà (comma 7). È il caso, per esempio, in cui anche la vittima o un terzo hanno contribuito con un proprio comportamento a causare l’incidente.
Questa norma è uno dei punti più delicati per la famiglia. Nel processo può emergere che la persona scomparsa non indossava il casco o la cintura, attraversava fuori dalle strisce, procedeva a velocità elevata. La difesa dell’imputato può sostenerlo. Ha effetti sul processo penale e, separatamente, sul risarcimento: la guida sul concorso di colpa spiega come.
Un’altra circostanza che può ridurre la pena è il risarcimento integrale del danno prima del giudizio (art. 62, n. 6, c.p.). È una delle ragioni per cui la trattativa con la compagnia e il procedimento penale sono collegati.
Le aggravanti che il giudice non può bilanciare
Normalmente il giudice, quando ci sono sia circostanze aggravanti sia attenuanti, le mette a confronto e può farle prevalere le une sulle altre o considerarle equivalenti. Per l’omicidio stradale la legge limita questo bilanciamento: l’art. 590-quater del Codice penale stabilisce che le attenuanti, diverse da quelle previste dal comma 7 dell’art. 589-bis e da poche altre, non possono essere ritenute prevalenti o equivalenti rispetto alle aggravanti dei commi da 2 a 6. La diminuzione si applica sulla pena già aumentata.
In pratica significa che, quando ricorrono le aggravanti più gravi, la pena effettiva resta più alta di quanto accadrebbe per altri reati colposi.
Che cosa può fare la famiglia nel procedimento
La famiglia della vittima non è spettatrice del procedimento penale. I familiari sono persone offese dal reato e, se hanno subito un danno, possono costituirsi parte civile.
Come persone offese hanno diritto a essere informati di alcuni passaggi, a nominare un difensore e un consulente tecnico, a presentare memorie e a indicare elementi di prova. Possono opporsi alla richiesta di archiviazione. Quando e come farlo è spiegato nella guida su archiviazione, patteggiamento e prescrizione.
Come parti civili possono chiedere il risarcimento del danno nel processo penale, partecipare al dibattimento, presentare testimoni e chiedere una provvisionale. I vantaggi e i limiti di questa scelta sono descritti nella guida sulla costituzione di parte civile.
Il processo penale e il risarcimento sono due cose diverse
Un punto che crea molta confusione: il processo penale accerta se il conducente è colpevole e quale pena merita. Il risarcimento dei danni alla famiglia è una questione distinta, che riguarda soprattutto la compagnia di assicurazione del veicolo responsabile.
La famiglia può ottenere il risarcimento anche se il processo penale non è concluso, o se si chiude con un patteggiamento. La compagnia può pagare prima della sentenza. E una condanna, anche severa, non dice nulla sull’ammontare del risarcimento: le due valutazioni seguono criteri diversi.
Seguire entrambi i percorsi, senza confonderli, è uno dei compiti più importanti nelle prime settimane dopo l’incidente.
La prescrizione del reato e i tempi per il risarcimento
Il tempo conta anche nel processo penale. L’art. 157 del codice penale stabilisce che un reato si prescrive in un tempo pari al massimo della pena prevista, e il sesto comma raddoppia questi termini per l’omicidio stradale. Per l’ipotesi base, punita fino a sette anni di reclusione, il termine è quindi di quattordici anni, e diventa più lungo nelle ipotesi aggravate. Gli atti del procedimento che interrompono la prescrizione la allungano ulteriormente, entro i limiti fissati dall’art. 161 c.p.
Per la famiglia questo ha due conseguenze. La prima: un processo per omicidio stradale si estingue per prescrizione molto più difficilmente di quanto accada per tanti altri reati. La seconda riguarda il risarcimento. L’art. 2947 del codice civile prevede di regola due anni per chiedere i danni da circolazione stradale, ma quando il fatto è reato si applica anche all’azione civile il termine più lungo previsto per il reato (terzo comma). La Cassazione ha chiarito che il termine più lungo vale anche per i familiari, che subiscono il danno in via riflessa (Cass. civ. n. 16481/2017).
È una tutela importante, ma non un motivo per aspettare. Se il reato si estingue per una causa diversa dalla prescrizione, o se il processo si chiude con una sentenza irrevocabile, ripartono dalla data di quel provvedimento i termini civili ordinari di due o cinque anni. Il calcolo esatto dipende dall’imputazione e dagli atti del caso, e va fatto subito, come spiega la guida sulla prescrizione del risarcimento.
Il quadro completo, dal primo giorno al risarcimento, è nella guida generale sui diritti della famiglia dopo un incidente stradale mortale.
Domande frequenti
Il conducente responsabile andrà in carcere?
Non è possibile dirlo in anticipo. Dipende dalla pena concretamente inflitta, dalle circostanze, dal rito scelto e dalle norme sull’esecuzione della pena, che in alcuni casi consentono di scontarla in forme diverse dal carcere.
Che cosa succede alla patente del conducente?
Il Codice della strada prevede conseguenze sulla patente in caso di condanna per omicidio stradale, che possono arrivare alla revoca e al divieto di conseguirne una nuova per un certo periodo. La durata dipende dalle circostanze del reato.
La famiglia deve presentare una denuncia?
No. Il procedimento parte d’ufficio. La famiglia può però presentare un esposto o una memoria per segnalare circostanze che ritiene rilevanti, e nominare un difensore per seguire le indagini.
Se il conducente patteggia, la famiglia perde il diritto al risarcimento?
No. Il patteggiamento riguarda la pena. Il diritto al risarcimento resta e si può far valere nei confronti della compagnia e, se necessario, con una causa civile.
Fonti normative
Gli articoli citati in questa guida, nel testo vigente pubblicato su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana.
- Codice civile, art. 2947 – Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
- Codice penale, art. 157 – Prescrizione
- Codice penale, art. 161 – Effetti della sospensione e della interruzione
- Codice penale, art. 589-bis – Omicidio stradale o nautico
- Codice penale, art. 589-ter – Fuga del conducente in caso di omicidio stradale
- Codice penale, art. 590-quater – Computo delle circostanze
Se è stato aperto un procedimento per omicidio stradale e volete capire che cosa sta accadendo e che cosa potete fare, raccontaci che cosa è successo. Leggiamo ogni richiesta con attenzione e rispondiamo personalmente.