Il pubblico ministero chiede l’archiviazione quando ritiene che gli elementi raccolti non consentano di sostenere l’accusa in giudizio. Decide il giudice per le indagini preliminari.
La persona offesa che ha chiesto di essere informata riceve un avviso e può presentare opposizione, indicando le indagini ancora necessarie (artt. 408 e 410 c.p.p.). L’archiviazione non è una sentenza e non vincola il giudice civile: la responsabilità del conducente per il risarcimento si valuta in modo autonomo, con le regole dell’art. 2054 del codice civile.