La legge 27 settembre 2021, n. 134, ha introdotto l’improcedibilità dell’azione penale quando il giudizio di appello o di Cassazione supera i termini massimi di durata (art. 344-bis c.p.p.).
Il diritto della famiglia non si perde. Se c’è stata condanna al risarcimento, o la sentenza è impugnata per gli interessi civili, il giudice dichiara l’improcedibilità e rinvia al giudice civile competente nello stesso grado, che decide utilizzando anche le prove raccolte nel processo penale (art. 578, comma 1-bis, c.p.p.).