Dopo mesi di attesa, alla famiglia arriva una notizia dal procedimento penale. La Procura ha chiesto di archiviare il caso. Oppure l’imputato ha chiesto di patteggiare la pena. Oppure il processo si chiude perché il reato è prescritto, o perché il giudizio d’appello ha superato la durata massima consentita. Molte famiglie leggono queste notizie come la fine di tutto, compreso il risarcimento.
Non è così. Il diritto al risarcimento ha una strada propria, che corre accanto a quella penale ma non dipende interamente da essa. Ciascuno degli esiti possibili, però, incide su quella strada in modo diverso, e alcuni aprono termini che è bene conoscere subito.
Due giudizi diversi sullo stesso fatto
Il processo penale serve a stabilire se una persona ha commesso un reato e quale pena merita. Il giudizio civile serve a stabilire chi deve risarcire un danno e in quale misura. I due accertamenti usano regole diverse.
Nel processo penale la condanna richiede che la colpevolezza sia provata al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 533 del Codice di procedura penale). Nel giudizio civile la responsabilità si accerta con un criterio meno rigoroso, quello della probabilità prevalente. Per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, inoltre, l’art. 2054 del Codice civile pone a carico del conducente l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ne deriva che un esito penale sfavorevole alla famiglia non chiude, di regola, la strada civile. Le eccezioni riguardano soprattutto l’assoluzione pronunciata con determinate formule, di cui si dice più avanti.
L’archiviazione
Il pubblico ministero chiede l’archiviazione quando ritiene che gli elementi raccolti non consentano di sostenere l’accusa in giudizio, e il giudice per le indagini preliminari decide sulla richiesta (art. 408 c.p.p.).
La persona offesa dal reato può dichiarare di voler essere informata della richiesta di archiviazione. In quel caso riceve un avviso e può presentare opposizione, indicando le indagini che ritiene ancora necessarie e gli elementi di prova da raccogliere (artt. 408 e 410 c.p.p.). Nei casi di morte, la qualità di persona offesa spetta ai prossimi congiunti della vittima (art. 90, comma 3, c.p.p.). L’opposizione va presentata nel termine indicato nell’avviso, ed è un passaggio in cui una consulenza tecnica sulla dinamica può fare la differenza tra un fascicolo chiuso e un fascicolo riaperto.
Sul piano civile, l’archiviazione non è una sentenza e non ha efficacia di giudicato. Il giudice civile valuta in modo autonomo la responsabilità del conducente. I rilievi della polizia, le fotografie, le testimonianze e le consulenze raccolte durante le indagini restano utilizzabili come elementi di valutazione.
Va detto con chiarezza che cosa succede in pratica: la compagnia di assicurazione può richiamare l’archiviazione per contestare la responsabilità del proprio assicurato. È un argomento, non una decisione. La responsabilità civile per la circolazione dei veicoli si accerta con le regole dell’art. 2054 c.c., e su quelle va costruita la richiesta.
Il patteggiamento
Con il patteggiamento l’imputato e il pubblico ministero chiedono al giudice di applicare una pena concordata (art. 444 c.p.p.). Per la famiglia le conseguenze sono due, e vanno lette insieme.
La prima riguarda la parte civile. Se la famiglia si è costituita parte civile, il giudice che applica la pena su richiesta non decide sulla domanda di risarcimento. Condanna però l’imputato a rimborsare le spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per compensarle (art. 444, comma 2, c.p.p.). Il risarcimento va quindi chiesto in un’altra sede.
La seconda riguarda il valore della sentenza. Dopo la riforma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la sentenza di patteggiamento non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili (art. 445, comma 1-bis, c.p.p.). In passato la giurisprudenza le riconosceva un certo peso come elemento di valutazione; oggi la responsabilità va dimostrata nel giudizio civile con i suoi mezzi di prova.
Questo non significa partire da zero. Gli atti delle indagini, i rilievi tecnici e la presunzione dell’art. 2054 c.c. restano disponibili. Significa però che il patteggiamento, da solo, non chiude la discussione sulla responsabilità con la compagnia.
La prescrizione del reato e l’improcedibilità
Per l’omicidio stradale i termini di prescrizione del reato sono più lunghi di quelli ordinari: l’art. 157, sesto comma, del Codice penale li raddoppia. La prescrizione può comunque maturare nei processi molto lunghi, soprattutto nei gradi di impugnazione.
Se la prescrizione interviene in appello o in Cassazione dopo che l’imputato è stato condannato, anche in modo generico, al risarcimento in favore della parte civile, il giudice dichiara estinto il reato ma decide comunque sull’impugnazione per la parte che riguarda gli interessi civili (art. 578, comma 1, c.p.p.).
La legge 27 settembre 2021, n. 134 ha introdotto un istituto diverso: l’improcedibilità dell’azione penale quando il giudizio d’appello o di Cassazione supera i termini di durata massima (art. 344-bis c.p.p.). Anche in questo caso il diritto della famiglia non si perde. Se c’è stata condanna al risarcimento, o se la sentenza è impugnata per gli interessi civili, il giudice dichiara l’improcedibilità e rinvia la causa al giudice civile competente nello stesso grado, che decide utilizzando anche le prove acquisite nel processo penale (art. 578, comma 1-bis, c.p.p.).
L’assoluzione
L’assoluzione è l’unico esito che può avere effetti diretti sul giudizio civile. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile quando accerta che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima. Questo effetto vale nei confronti del danneggiato che si è costituito parte civile o che è stato messo in condizione di farlo, salvo che abbia già esercitato l’azione in sede civile (art. 652 c.p.p.).
È una delle ragioni per cui la scelta tra costituzione di parte civile e azione civile separata va fatta presto e con attenzione. La guida sulla costituzione di parte civile spiega i criteri.
Il termine civile riparte dalla chiusura del processo penale
C’è un effetto meno noto, che riguarda il tempo a disposizione della famiglia. Il diritto al risarcimento per i danni da circolazione si prescrive in due anni, ma quando il fatto è anche un reato si applica il termine più lungo previsto per il reato (art. 2947, commi 2 e 3, c.c.).
Lo stesso art. 2947, terzo comma, aggiunge che se il reato si estingue per una causa diversa dalla prescrizione, o se nel giudizio penale interviene una sentenza irrevocabile, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini ordinari a partire da quella data. In pratica: una sentenza di patteggiamento diventata irrevocabile fa ripartire un termine civile di due anni. Chi non lo sa rischia di perderlo mentre aspetta. La guida sulla prescrizione entra nel dettaglio dei casi.
Che cosa fare quando arriva una di queste notizie
Le azioni utili sono poche e hanno un ordine.
- Chiedere copia degli atti del procedimento: i familiari, come persone offese, possono ottenerla nei limiti previsti dall’art. 116 c.p.p.
- Verificare i termini: quello per l’opposizione all’archiviazione, indicato nell’avviso, e quello civile, che può ripartire dalla data in cui la sentenza penale diventa irrevocabile.
- Interrompere la prescrizione civile con una richiesta scritta di risarcimento alla compagnia, che ha effetto interruttivo (art. 2943, quarto comma, c.c.).
- Valutare se proseguire nella trattativa con la compagnia o avviare la causa civile, sulla base di una ricostruzione della dinamica indipendente dall’esito penale.
Il quadro completo, dal primo giorno al risarcimento, è nella guida generale sui diritti della famiglia dopo un incidente stradale mortale.
Domande frequenti
Se l’imputato patteggia, la famiglia perde il risarcimento?
No. Il patteggiamento chiude il processo penale ma non decide sul risarcimento. La famiglia può chiederlo alla compagnia di assicurazione e, se serve, nel giudizio civile. La sentenza di patteggiamento però non può essere usata come prova in quel giudizio.
L’archiviazione significa che il conducente non ha colpe?
Significa che, secondo il giudice delle indagini, gli elementi raccolti non bastano a sostenere un’accusa penale. Sul piano civile le regole sono diverse e la responsabilità del conducente si valuta in modo autonomo.
Il reato è prescritto: si può ancora chiedere il risarcimento?
Sì. Se la prescrizione interviene dopo una condanna al risarcimento, il giudice dell’impugnazione decide comunque sugli interessi civili. In ogni caso resta aperta la strada della richiesta alla compagnia e del giudizio civile, nei termini previsti dall’art. 2947 c.c.
Conviene opporsi all’archiviazione?
Dipende da che cosa manca nelle indagini. L’opposizione è utile se indica accertamenti concreti non ancora svolti, per esempio sulla velocità o sulla visibilità. Una consulenza tecnica sulla dinamica aiuta a capirlo.
Fonti normative
Gli articoli citati in questa guida, nel testo vigente pubblicato su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana.
- Codice civile, art. 2054 – Circolazione di veicoli
- Codice civile, art. 2947 – Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
- Codice di procedura penale, art. 90 – Diritti e facoltà della persona offesa dal reato
- Codice di procedura penale, art. 116 – Copie, estratti e certificati
- Codice di procedura penale, art. 344-bis – Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione
- Codice di procedura penale, art. 408 – Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato
- Codice di procedura penale, art. 410 – Opposizione alla richiesta di archiviazione
- Codice di procedura penale, art. 444 – Applicazione della pena su richiesta
- Codice di procedura penale, art. 533 – Condanna dell’imputato
- Codice di procedura penale, art. 578
- Codice di procedura penale, art. 652 – Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno
Se nel vostro caso è arrivata una di queste notizie e non è chiaro che cosa comporti, raccontaci che cosa è successo.