Glossario

Parte civile

Il danneggiato che chiede il risarcimento direttamente nel processo penale.

L’art. 74 del codice di procedura penale consente a chi ha subito un danno da un reato di esercitare l’azione civile nel processo penale, contro l’imputato e il responsabile civile. Chi lo fa diventa parte civile.

La costituzione avviene con una dichiarazione depositata o presentata in udienza, tramite un difensore con procura speciale, entro i termini dell’art. 79. La parte civile partecipa al dibattimento, indica prove e testimoni, e in caso di condanna può ottenere il risarcimento o una provvisionale. Ogni familiare decide per sé: la costituzione di uno non vale per gli altri.

Una nota. Le voci del glossario offrono informazioni generali e non sostituiscono un parere sul singolo caso.

Se vi riconoscete in questa situazione

Raccontaci che cosa è successo

Leggiamo ogni richiesta e rispondiamo per spiegare che cosa si può fare nel vostro caso, quali tempi vanno rispettati e che cosa conviene non firmare nel frattempo.