L’art. 74 del codice di procedura penale consente a chi ha subito un danno da un reato di esercitare l’azione civile nel processo penale, contro l’imputato e il responsabile civile. Chi lo fa diventa parte civile.
La costituzione avviene con una dichiarazione depositata o presentata in udienza, tramite un difensore con procura speciale, entro i termini dell’art. 79. La parte civile partecipa al dibattimento, indica prove e testimoni, e in caso di condanna può ottenere il risarcimento o una provvisionale. Ogni familiare decide per sé: la costituzione di uno non vale per gli altri.