Quando il giudice penale condanna l’imputato ma non ha elementi per quantificare l’intero danno, pronuncia una condanna generica al risarcimento e rimette le parti al giudice civile. Su richiesta della parte civile può però assegnare una provvisionale: una somma immediatamente esecutiva, nei limiti del danno per cui ritiene già raggiunta la prova (art. 539, comma 2, c.p.p.).
Per una famiglia che attende da anni, la provvisionale è spesso il primo pagamento concreto. Viene poi imputata alla liquidazione definitiva.