La causa civile per il risarcimento di un incidente mortale: fasi, tempi, consulenza tecnica

Quando la trattativa non basta: come si svolge la causa civile per un incidente stradale mortale, chi viene citato, che ruolo ha il consulente del giudice.
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Quando la trattativa con la compagnia non porta a un accordo, la famiglia si trova davanti a una scelta che spesso teme: fare causa. Le domande sono sempre le stesse. Quanto dura? Bisognerà testimoniare? Che cosa succede se il giudice dà ragione alla compagnia? E intanto, nel frattempo, che cosa si fa?

Una causa civile per un incidente mortale è un percorso lungo, con passaggi precisi e tempi che dipendono molto dal tribunale e dalla complessità del caso. Conoscerne le tappe non la rende più breve, ma permette di decidere sapendo a che cosa si va incontro.

Prima della causa: i passaggi che la legge richiede

Una causa per il risarcimento di un sinistro stradale non può essere iniziata in qualsiasi momento. La legge prevede due passaggi preliminari.

Il primo è la richiesta di risarcimento alla compagnia. L’art. 145 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) stabilisce che, per i danni alla persona, l’azione davanti al giudice si può proporre solo dopo novanta giorni dalla richiesta inviata alla compagnia con le modalità e i contenuti dell’art. 148. È il tempo che la legge concede alla compagnia per formulare un’offerta.

Il secondo è la negoziazione assistita. L’art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la rende condizione di procedibilità per le domande di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, qualunque sia il loro valore. Se non viene tentata, la causa non può essere decisa finché il tentativo non si svolge. Come funziona è spiegato nella guida sulla trattativa stragiudiziale.

Solo quando questi passaggi non hanno portato a un accordo si va davanti al giudice.

Chi viene citato in giudizio

Nella causa per un sinistro stradale la famiglia può agire direttamente contro la compagnia che assicura il veicolo responsabile. È l’azione diretta prevista dall’art. 144 del Codice delle assicurazioni. La stessa norma stabilisce che nel giudizio contro la compagnia deve essere chiamato anche il responsabile del danno: il conducente e, se diverso, il proprietario del veicolo, che risponde in solido con il conducente secondo l’art. 2054, comma 3, del Codice civile.

Quando il veicolo responsabile non è identificato o non è assicurato, la causa si rivolge all’impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada. La guida su pirata della strada e veicolo non assicurato spiega come.

Per una causa con questi valori, la sede è di regola il tribunale. La riforma del processo civile (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) ha ridisegnato le prime fasi del giudizio: a seconda dei casi si procede con il rito ordinario o con il rito semplificato di cognizione, e la scelta dipende anche da quanto la causa richiede accertamenti complessi.

Le fasi del giudizio

Una causa civile si può descrivere in quattro momenti. Non sono rigidi, ma aiutano a capire dove ci si trova.

Nella fase introduttiva le parti espongono le loro ragioni. La famiglia, attraverso l’avvocato, indica che cosa chiede e su quali prove si basa; la compagnia risponde, contesta, propone la sua lettura dei fatti. È qui che si fissa il perimetro della causa: ciò che non viene chiesto e provato in questa fase difficilmente potrà entrarvi dopo.

Segue la fase istruttoria, in cui si raccolgono le prove: documenti, testimonianze, atti del procedimento penale, e soprattutto le consulenze tecniche. È la fase più lunga, e spesso la più importante.

Poi vengono la fase decisoria, in cui le parti presentano le loro conclusioni, e la sentenza. La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva (art. 282 c.p.c.): la compagnia condannata deve pagare anche se decide di impugnarla. Contro la sentenza si può proporre appello, e poi ricorso in Cassazione per motivi di diritto.

In qualsiasi momento le parti possono raggiungere un accordo. Molte cause si chiudono così, spesso dopo la consulenza tecnica, quando il quadro è diventato più chiaro per entrambe.

Il consulente tecnico d’ufficio

Quando la causa richiede conoscenze che il giudice non possiede, come una valutazione medico-legale o la ricostruzione di un incidente, il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio, la CTU (artt. 61 e 191 c.p.c.). Il consulente risponde ai quesiti formulati dal giudice e non lavora per nessuna delle parti.

Le parti possono nominare propri consulenti, che partecipano alle operazioni peritali e possono formulare osservazioni (art. 201 c.p.c.). Il codice prevede che il consulente d’ufficio trasmetta alle parti una bozza della relazione, che le parti possano inviargli osservazioni e che il consulente ne tenga conto nella relazione finale, spiegando perché le accoglie o no (art. 195 c.p.c.).

È in questo passaggio che il lavoro fatto prima della causa torna utile. Un medico legale di parte che ha già studiato il caso, come spiegato nella guida sulla perizia di parte, sa quali elementi sono decisivi e può indicarli al consulente del giudice prima che le conclusioni siano scritte. Lo stesso vale per il perito cinematico, quando la responsabilità è contestata.

Il rapporto con il processo penale

Dopo un incidente mortale, di solito è in corso anche un procedimento penale per omicidio stradale. La famiglia può scegliere di chiedere il risarcimento in quella sede, costituendosi parte civile, oppure con una causa civile separata. Le due strade hanno vantaggi e limiti diversi, illustrati nella guida sulla costituzione di parte civile.

Il codice di procedura penale regola il rapporto tra le due azioni. Se la causa civile è iniziata prima che la famiglia si costituisca parte civile, la famiglia può trasferire l’azione nel processo penale, rinunciando agli atti del giudizio civile, finché in sede civile non è stata pronunciata una sentenza di merito (art. 75, comma 1, c.p.p.). Se invece la causa civile viene proposta dopo la costituzione di parte civile, o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile resta sospeso fino alla sentenza penale definitiva, salve le eccezioni previste dalla legge (art. 75, comma 3, c.p.p.).

Mentre la causa è in corso

Le cause per incidenti mortali possono durare anni, e nel frattempo la famiglia deve vivere. La legge prevede alcuni strumenti per questo tempo.

La somma offerta dalla compagnia e non accettata viene versata comunque e imputata alla liquidazione definitiva, come un acconto (art. 148 Cod. Ass.). Durante il giudizio, chi a causa del sinistro si trova in stato di bisogno può chiedere al giudice l’assegnazione di una somma da imputare alla liquidazione definitiva (art. 147 Cod. Ass.). Nel processo penale, il giudice che condanna l’imputato può assegnare alla parte civile una provvisionale, cioè una somma immediatamente esecutiva, nei limiti del danno già provato (art. 539 c.p.p.).

Che cosa significa, in concreto, per la famiglia

Una causa non è un fallimento della trattativa: a volte è l’unico modo per far valutare a un terzo imparziale ciò su cui le parti non riescono ad accordarsi. Ha però dei costi, dei tempi e dei rischi, che vanno pesati con chiarezza prima di cominciare. L’esito di una causa non si può garantire in anticipo.

Ciò che si può fare è prepararla bene: con la documentazione completa, con valutazioni tecniche solide, con una richiesta che comprenda tutte le voci di danno. E tenere sempre presente che un accordo resta possibile fino all’ultimo.

Le spese della causa e il rischio di perdere

Una delle paure più diffuse riguarda i costi. Il principio generale è fissato dall’art. 91 del codice di procedura civile: la parte che perde viene condannata a rimborsare all’altra le spese del giudizio, compresi i compensi dell’avvocato, che il giudice liquida secondo i parametri ministeriali (d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147). L’art. 92 consente però al giudice di compensarle, in tutto o in parte, quando ciascuna parte ha avuto ragione solo in parte o ricorrono altre gravi ed eccezionali ragioni.

Lo stesso art. 91 contiene una regola da conoscere prima di rifiutare una proposta: se la domanda viene accolta in misura non superiore a una proposta conciliativa rifiutata senza giustificato motivo, chi l’ha rifiutata paga le spese maturate dopo la proposta. In una causa per la morte di un familiare la sconfitta totale è rara, perché la responsabilità del conducente, soprattutto quando c’è un accertamento chiaro della dinamica, spesso non è in discussione. Il rischio concreto è ottenere in sentenza una somma vicina a quella già proposta. Per questo la scelta di andare in causa si prende dopo aver confrontato l’offerta con una valutazione completa del danno, non prima.

All’avvio del giudizio è dovuto il contributo unificato, una tassa il cui importo cresce per scaglioni in base al valore della causa (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13). Anche questa somma rientra tra le spese che la parte vittoriosa può farsi rimborsare.

Il quadro completo, dal primo giorno al risarcimento, è nella guida generale sui diritti della famiglia dopo un incidente stradale mortale.

Domande frequenti

Quanto dura una causa civile per un incidente mortale?

Dipende dal tribunale, dalla complessità degli accertamenti tecnici e dall’eventuale sospensione legata al processo penale. Per il primo grado si parla di regola di anni, non di mesi.

I familiari devono testimoniare?

Possono essere sentiti come testimoni su circostanze utili, per esempio sul rapporto con la persona scomparsa, quando non sono parti del giudizio. Chi agisce in giudizio come parte non è testimone, ma può essere chiamato a rendere un interrogatorio.

Chi paga il consulente del giudice?

Il giudice ne liquida il compenso e lo pone provvisoriamente a carico di una o di entrambe le parti. Con la sentenza decide chi deve sopportarlo in via definitiva, di regola la parte soccombente.

Se la compagnia è condannata ma fa appello, bisogna aspettare?

No. La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva (art. 282 c.p.c.), quindi la somma riconosciuta va pagata anche se la compagnia propone appello, salvo che il giudice d’appello ne sospenda l’efficacia.

Fonti normative

Gli articoli citati in questa guida, nel testo vigente pubblicato su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana.

Se la trattativa con la compagnia non ha portato a una soluzione, o volete capire se convenga andare avanti, raccontaci che cosa è successo. Leggiamo ogni richiesta con attenzione e rispondiamo personalmente.

A cura di
Immagine di Roberta Scarpellini
Roberta Scarpellini
Roberta Scarpellini è avvocato del Foro di Milano. Assiste le famiglie delle vittime di incidenti stradali mortali e le persone che hanno subito lesioni gravi, nella trattativa con le compagnie di assicurazione e in giudizio, anche con la costituzione di parte civile nel processo penale. È presidente dell'associazione NEVRA, dedicata al riconoscimento medico-legale del danno neuropatico.

Avv. Roberta Scarpellini · Ordine degli Avvocati di Milano · studioscarpellini.com

Una nota. Questa guida offre informazioni generali, aggiornate alla data indicata, e non sostituisce un parere sul vostro caso: ogni vicenda ha tempi, prove e responsabilità proprie che vanno lette una per una.

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