La prima valutazione la fa chi deve pagare: perizia di parte e consulenza del giudice

Dopo un incidente mortale la prima stima del danno è della compagnia. Che cosa fanno il medico legale di parte e il consulente del giudice, e quando servono.
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Qualche settimana dopo l’incidente arriva una lettera della compagnia di assicurazione del veicolo responsabile. Contiene una cifra, distinta per ciascun familiare, e una motivazione di poche righe. Chi la legge di solito non sa dire se quella cifra sia giusta, troppo bassa o ragionevole: sa soltanto che è il primo numero messo su carta, e che da quel momento tutto sembra ruotare intorno a lui.

Quella cifra è la prima valutazione del danno. È un passaggio previsto dalla legge e del tutto legittimo. Ha però una caratteristica che conviene tenere presente prima di rispondere: l’ha preparata chi dovrà pagare.

Chi fa la prima valutazione, e su quali basi

Il Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) stabilisce come si svolge la richiesta di risarcimento per i sinistri stradali. L’art. 148 prevede che, in caso di lesioni o di decesso, la compagnia formuli un’offerta congrua e motivata, oppure indichi i motivi per cui non la formula, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta completa. Per i casi mortali la richiesta deve contenere anche lo stato di famiglia della vittima, oltre ai dati su età, attività e reddito.

Per preparare l’offerta la compagnia si avvale dei propri tecnici: l’ufficio sinistri, quando serve un tecnico per la ricostruzione dell’incidente, un medico legale che lavora su incarico della compagnia. Lo stesso art. 148, al comma 3, stabilisce che il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno: se li rifiuta, i termini per l’offerta restano sospesi.

Nulla di tutto questo è anomalo. Il meccanismo, però, produce una valutazione costruita da una sola delle due parti, sulla documentazione che quella parte ha ritenuto sufficiente e con i criteri che quella parte ha scelto di applicare. La famiglia, in quel momento, non ha nessuna valutazione propria con cui confrontarla.

Che cosa c’è da valutare in un caso mortale

Quando una persona perde la vita in un incidente stradale, il danno non è uno solo. La legge e la giurisprudenza distinguono voci diverse, e ciascuna richiede un accertamento diverso.

La prima riguarda la responsabilità: come si è svolto l’incidente, se la vittima ha avuto una parte di colpa, se il conducente responsabile ha violato norme specifiche. Da qui dipende se e in quale misura il danno va risarcito. La seconda riguarda il nesso tra l’incidente e la morte, che di solito è evidente ma non sempre: quando il decesso avviene dopo giorni o settimane di ricovero, il collegamento va documentato. La terza riguarda il tempo tra l’incidente e la morte, quando c’è stato. In quell’intervallo possono essere maturati il danno biologico terminale e il danno catastrofale, che la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 22 luglio 2015, n. 15350) considera risarcibili quando ricorrono i rispettivi presupposti, e che passano agli eredi. Il tema è approfondito nella guida su danno terminale e danno catastrofale.

Poi ci sono i diritti propri dei familiari: il danno da perdita del rapporto parentale, che dipende dalla relazione concreta tra la vittima e ciascuno di loro; l’eventuale danno psichico, quando il lutto diventa una lesione della salute accertata da un medico; le perdite economiche, cioè il reddito e il contributo che la persona dava alla famiglia.

Una valutazione che non ha esaminato tutte queste voci non è necessariamente sbagliata. È incompleta, e una valutazione incompleta non permette alla famiglia di decidere.

Che cosa fa il medico legale di parte

Il medico legale di parte è un medico specializzato in medicina legale che lavora su incarico della famiglia, attraverso l’avvocato. Non sostituisce la valutazione della compagnia: la mette a confronto con una valutazione costruita dall’altro lato.

Nei casi mortali il suo lavoro tocca più punti. Esamina la documentazione clinica del ricovero, quando c’è stato, il verbale di pronto soccorso, l’eventuale relazione dell’autopsia, e ricostruisce la sequenza tra le lesioni e il decesso. Accerta, quando la morte non è stata immediata, che cosa la vittima ha subito in quel tempo e se era cosciente, perché da questo dipendono le voci trasmesse agli eredi. Valuta, se c’è ragione di farlo, la condizione dei familiari: un disturbo psichico conseguente al lutto si accerta con criteri clinici e richiede spesso il contributo di uno psichiatra.

Il medico legale di parte viene scelto in base al caso concreto, non in modo generico. Quando la dinamica dell’incidente è contestata, accanto a lui lavora un perito cinematico, che legge i rilievi delle forze dell’ordine e gli atti del procedimento penale.

Il risultato è una relazione scritta, con le sue conclusioni e le sue fonti. Con quella relazione la prima valutazione della compagnia deve confrontarsi.

Che cosa fa il consulente del giudice

Se la trattativa non porta a un accordo e la famiglia si rivolge al giudice, la valutazione tecnica cambia mano. Il codice di procedura civile prevede che il giudice possa farsi assistere da un consulente tecnico (art. 61 c.p.c.), che nomina con ordinanza fissando i quesiti a cui rispondere (art. 191 c.p.c.). È la consulenza tecnica d’ufficio, la CTU. Il consulente del giudice non lavora per nessuna delle parti.

Alle operazioni del consulente d’ufficio le parti possono partecipare con propri consulenti tecnici (art. 201 c.p.c.). Qui il lavoro fatto prima torna utile: il medico legale di parte che ha già studiato il caso conosce la documentazione, sa quali punti sono decisivi e può sollevare le osservazioni che il consulente del giudice è tenuto a considerare.

Esiste anche una via intermedia, prima della causa vera e propria. L’art. 696-bis c.p.c. consente di chiedere al giudice una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite: un consulente nominato dal giudice accerta i fatti tecnici e, se possibile, tenta la conciliazione tra le parti. Non è obbligatoria nei sinistri stradali, ma in alcuni casi può essere lo strumento adatto per sciogliere un disaccordo su un punto tecnico preciso.

Per i sinistri stradali, prima di rivolgersi al giudice, la legge richiede anche il tentativo di negoziazione assistita, di cui si parla nella guida sulla trattativa stragiudiziale.

Perché la valutazione di parte va fatta presto

L’istinto, nelle settimane successive all’incidente, è di rimandare. La famiglia ha altro a cui pensare, e la lettera della compagnia sembra un problema da affrontare più avanti. Ci sono però tre ragioni per non attendere troppo.

La prima è che alcune prove si deteriorano. La documentazione clinica resta, ma i testimoni dimenticano, le immagini delle telecamere vengono cancellate, il veicolo viene demolito. Una ricostruzione fatta a distanza di mesi può contare su meno elementi.

La seconda è che l’offerta della compagnia ha dei tempi. L’art. 148 prevede che, se la famiglia non accetta la somma offerta, la compagnia la versi comunque e la imputi alla liquidazione definitiva: funziona come un acconto. Se invece la famiglia accetta e firma una quietanza liberatoria, di solito rinuncia a chiedere altro per lo stesso fatto. Accettare senza una valutazione propria significa decidere con un solo punto di vista davanti.

La terza riguarda il procedimento penale, che di solito corre in parallelo. Alcuni accertamenti, come l’autopsia, si svolgono nelle prime settimane e non si possono ripetere. Se il pubblico ministero dispone un accertamento tecnico non ripetibile, i familiari ricevono un avviso e possono nominare un proprio consulente (art. 360 c.p.p.). È un’occasione che non si ripresenta: la guida su autopsia e accertamenti tecnici spiega come funziona.

Che cosa significa, in concreto, per la famiglia

Una valutazione di parte non garantisce una cifra diversa. Può confermare che l’offerta della compagnia è congrua, e anche questo è un risultato utile: la famiglia firma sapendo che cosa firma. Può invece mostrare che una voce di danno non è stata considerata, che la relazione tra la vittima e un familiare è stata stimata senza conoscerla, o che la dinamica dell’incidente è stata letta in modo sfavorevole senza elementi sufficienti.

In ogni caso, la decisione resta della famiglia. Il lavoro tecnico serve a fare in modo che, quando si decide, si abbiano davanti entrambe le valutazioni.

Il quadro completo, dal primo giorno al risarcimento, è nella guida generale sui diritti della famiglia dopo un incidente stradale mortale.

Domande frequenti

La compagnia può chiedere di visitare i familiari?

Sì, quando la richiesta riguarda un danno alla loro salute, per esempio un danno psichico conseguente al lutto. L’art. 148, comma 3, del Codice delle assicurazioni stabilisce che il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari; se li rifiuta, i termini per l’offerta restano sospesi. È possibile farsi accompagnare dal proprio medico legale.

Il medico legale di parte è obbligatorio?

No. La legge non lo impone. È però l’unico modo per avere, prima di rispondere all’offerta, una valutazione che non provenga da chi deve pagare.

Che differenza c’è tra consulente di parte e consulente del giudice?

Il consulente di parte lavora per la famiglia e ne sostiene le ragioni con argomenti tecnici. Il consulente d’ufficio è nominato dal giudice e risponde ai quesiti che il giudice gli pone, senza lavorare per nessuna delle parti (artt. 61 e 191 c.p.c.). Il consulente di parte può partecipare alle operazioni del consulente d’ufficio e formulare osservazioni (art. 201 c.p.c.).

Se è già arrivata un’offerta, è troppo tardi?

Dipende da che cosa è stato firmato. Se l’offerta non è stata accettata con una quietanza liberatoria, la valutazione di parte si può ancora fare. I termini di prescrizione vanno però verificati subito: la guida sulla prescrizione spiega quali sono.

Fonti normative

Gli articoli citati in questa guida, nel testo vigente pubblicato su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana.

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A cura di
Immagine di Roberta Scarpellini
Roberta Scarpellini
Roberta Scarpellini è avvocato del Foro di Milano. Assiste le famiglie delle vittime di incidenti stradali mortali e le persone che hanno subito lesioni gravi, nella trattativa con le compagnie di assicurazione e in giudizio, anche con la costituzione di parte civile nel processo penale. È presidente dell'associazione NEVRA, dedicata al riconoscimento medico-legale del danno neuropatico.

Avv. Roberta Scarpellini · Ordine degli Avvocati di Milano · studioscarpellini.com

Una nota. Questa guida offre informazioni generali, aggiornate alla data indicata, e non sostituisce un parere sul vostro caso: ogni vicenda ha tempi, prove e responsabilità proprie che vanno lette una per una.

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