Insieme alla lettera con l’offerta, la compagnia di assicurazione allega un modulo. In alto c’è il numero del sinistro, poi la cifra, poi una frase che dice più o meno così: il sottoscritto dichiara di ricevere la somma indicata a saldo e tacitazione di ogni pretesa, per qualsiasi titolo, derivante dal sinistro, e di non avere più nulla a pretendere. In fondo, lo spazio per la firma.
È un foglio solo, e la tentazione di firmarlo per chiudere una fase dolorosa è comprensibile. Quel foglio, però, può avere un effetto molto più ampio della semplice ricevuta di un pagamento: può chiudere per sempre la possibilità di chiedere altro, anche per danni che al momento della firma non erano ancora emersi.
Ricevuta o rinuncia: due documenti con lo stesso nome
La parola quietanza indica, in senso proprio, la dichiarazione con cui chi riceve un pagamento ne dà atto. Di per sé è una ricevuta: attesta che una certa somma è stata versata.
Il problema nasce quando alla ricevuta si aggiungono frasi che vanno oltre. Formule come “a saldo”, “a tacitazione di ogni pretesa”, “a definizione di ogni diritto”, “nulla più avendo a pretendere” possono trasformare la ricevuta in un accordo con cui il familiare rinuncia a qualsiasi ulteriore richiesta per quel sinistro. In questo caso si parla di quietanza liberatoria, perché libera la compagnia, e il responsabile, da ogni obbligo ulteriore.
Il Codice civile definisce la transazione all’art. 1965: è il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere. Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, una quietanza assume valore di transazione quando dal suo contenuto emergono la volontà di chiudere ogni controversia e concessioni da entrambe le parti: per esempio, la compagnia paga una somma senza attendere una sentenza, e il familiare accetta una cifra in cambio della rinuncia a chiedere altro.
Che cosa si perde firmando
Se la quietanza ha valore di transazione, il familiare che l’ha firmata non può, di regola, chiedere ulteriori somme per i danni che vi rientrano. Questo vale anche quando, in seguito, si scopre che la cifra accettata era inferiore a quanto un giudice avrebbe riconosciuto.
Le conseguenze pratiche più frequenti riguardano tre situazioni. La prima è quella delle voci che non erano state valutate: se l’offerta riconosceva solo il danno parentale, una quietanza “a saldo di ogni pretesa” può chiudere anche il danno patrimoniale, il danno subito dalla vittima prima di morire e le spese funerarie, che nessuno aveva conteggiato. La seconda riguarda i danni che emergono dopo, come un disturbo psichico di un familiare che si manifesta o viene diagnosticato mesi più tardi. La terza riguarda il rapporto con il procedimento penale: chi ha ricevuto l’intero risarcimento e ha rinunciato a ogni pretesa può non avere più un interesse civile da far valere nel processo contro il responsabile. Su questo punto c’è una guida dedicata, la costituzione di parte civile.
L’orientamento giurisprudenziale ritiene, in linea generale, che una transazione non possa riguardare danni del tutto imprevedibili al momento della firma. Si tratta però di una tutela incerta, che dipende dalla formulazione del documento e dalle circostanze, e su cui è difficile fare affidamento.
Non firmare non significa non ricevere
Una famiglia può pensare di dover firmare per ottenere il pagamento. Il Codice delle assicurazioni private, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, prevede invece all’art. 148 che, se l’offerta non viene accettata, la compagnia paghi comunque la somma offerta, da imputare alla liquidazione definitiva del danno. Il meccanismo è spiegato nella guida su come leggere l’offerta della compagnia.
Questo significa che il pagamento può essere ricevuto come acconto, con una quietanza che ne dia atto senza contenere rinunce. La differenza sta tutta nelle parole del documento: una ricevuta “a titolo di acconto” e una ricevuta “a saldo e tacitazione di ogni pretesa” accompagnano la stessa somma, ma producono effetti opposti.
La stessa norma richiede che nella quietanza siano indicati separatamente gli importi pagati a titolo di compenso per l’assistenza professionale, quando c’è.
Quando tra i familiari ci sono figli minorenni
Se il risarcimento spetta anche a figli minorenni, la quietanza non può essere firmata dai genitori come un atto qualsiasi. L’art. 320 del Codice civile stabilisce che i genitori non possono, tra l’altro, transigere né riscuotere capitali per conto del figlio minore senza l’autorizzazione del giudice tutelare, che decide anche come reimpiegare le somme. Quando il minore è affidato a un tutore, valgono le regole dell’art. 374 del Codice civile.
In pratica, la parte di risarcimento che spetta al minore richiede un provvedimento del giudice tutelare, e la somma viene di norma vincolata secondo le sue indicazioni. Una quietanza firmata dal genitore senza autorizzazione per conto del figlio espone l’accordo a contestazioni. Sulla posizione dei figli minorenni c’è una guida dedicata, morte di un genitore e figli minorenni.
Come leggere una quietanza prima di firmarla
Prima di firmare conviene leggere il documento cercando alcune cose precise.
- Se la somma è ricevuta “in acconto” oppure “a saldo”, “a tacitazione” o “a definizione” di ogni pretesa.
- Se il documento indica per quali voci di danno è pagata la somma, o si riferisce genericamente a ogni titolo derivante dal sinistro.
- Chi lo firma, e a nome di chi: ciascun familiare ha un diritto proprio, e un genitore che firma anche per un figlio minore ha bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare.
- Se contiene rinunce ulteriori, per esempio a costituirsi parte civile o a proseguire altre azioni.
- Se sono indicati separatamente gli importi per l’assistenza professionale.
Quando la formula è “a saldo”, la domanda da porsi è se la cifra corrisponde all’intero danno di quel familiare, valutato in modo indipendente. Se la risposta non è chiara, il pagamento può essere ricevuto come acconto mentre la valutazione prosegue. Sulla valutazione indipendente c’è una guida dedicata, la perizia di parte.
Il quadro completo, dal primo giorno al risarcimento, è nella guida generale sui diritti della famiglia dopo un incidente stradale mortale.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra quietanza e quietanza liberatoria?
La quietanza è la ricevuta di un pagamento. Diventa liberatoria quando contiene formule con cui chi riceve la somma dichiara di non avere più nulla da pretendere, e può valere come transazione che chiude ogni ulteriore richiesta per il sinistro.
Se non si firma la quietanza, la compagnia paga lo stesso?
Secondo l’art. 148 del Codice delle assicurazioni private, se l’offerta non viene accettata la compagnia paga comunque la somma offerta, che viene imputata alla liquidazione definitiva.
Un genitore può firmare anche per il figlio minorenne?
Per transigere o riscuotere capitali per conto del figlio minore serve l’autorizzazione del giudice tutelare, secondo l’art. 320 del Codice civile.
Dopo aver firmato a saldo si può chiedere altro?
Di regola no, se la quietanza ha valore di transazione. Le eccezioni sono limitate e dipendono dal testo firmato e dalle circostanze, per cui è difficile farvi affidamento.
Fonti normative
Gli articoli citati in questa guida, nel testo vigente pubblicato su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana.
- Codice civile, art. 320 – Rappresentanza e amministrazione
- Codice civile, art. 374 – Autorizzazione del giudice tutelare
- Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), art. 148 – Procedura di risarcimento
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