La quietanza, in senso proprio, è la ricevuta di un pagamento. Diventa liberatoria quando contiene formule come «a saldo e tacitazione di ogni pretesa» o «nulla più avendo a pretendere». In questi casi può valere come transazione, il contratto con cui le parti chiudono una lite facendosi reciproche concessioni (art. 1965 c.c.).
Firmata una quietanza liberatoria, di regola non si può chiedere altro, anche per voci di danno che non erano state considerate. La stessa somma può essere ricevuta come acconto, con una ricevuta che non contiene rinunce: la differenza sta tutta nelle parole del documento.