L’art. 148 del Codice delle assicurazioni prevede che, se il danneggiato non accetta l’offerta o non risponde, la compagnia paghi comunque la somma offerta, che viene imputata alla liquidazione definitiva del danno.
È una regola poco conosciuta e molto importante. La famiglia non deve scegliere tra accettare una cifra e restare senza nulla: la somma arriva comunque, e la trattativa sul resto può proseguire. La condizione è non firmare una quietanza con cui si rinuncia a ogni ulteriore pretesa.