Qualche mese dopo la richiesta di risarcimento arriva una lettera della compagnia di assicurazione del veicolo responsabile. Contiene una cifra, a volte una per ciascun familiare, e una frase che invita a restituire firmata la quietanza allegata per ricevere il pagamento. La lettera è scritta in un linguaggio tecnico, i numeri non sono spiegati, e spesso c’è un termine entro cui rispondere.
Per una famiglia che sta ancora affrontando la perdita, questa lettera pesa. Può sembrare l’unica proposta possibile, o la conclusione del percorso. In realtà l’offerta è un passaggio previsto dalla legge, con regole precise su che cosa deve contenere e su che cosa succede dopo. Va letta tenendo presente un dato semplice: la prima valutazione del danno la fa chi deve pagare.
Quando la compagnia deve fare l’offerta
Il Codice delle assicurazioni private, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, disciplina la procedura all’art. 148. In caso di danno alla persona, la compagnia deve formulare un’offerta motivata, oppure indicare i motivi per cui non la fa, entro novanta giorni dal ricevimento di una richiesta completa. Quando la vittima è morta, la richiesta deve comprendere anche lo stato di famiglia della vittima, insieme agli altri documenti previsti dalla norma.
Se la richiesta è incompleta, la compagnia può chiedere un’integrazione entro trenta giorni, e in quel caso i novanta giorni ripartono dal ricevimento dei documenti mancanti. I familiari, dal canto loro, non possono rifiutare gli accertamenti necessari per valutare il danno: se lo fanno, i termini restano sospesi.
Lo stesso Codice, all’art. 145, stabilisce che per il danno alla persona l’azione in giudizio può essere proposta solo dopo che sono trascorsi novanta giorni dalla richiesta di risarcimento. Il periodo serve a dare alla compagnia il tempo di esaminare la pratica e di fare la sua proposta.
Che cosa deve contenere un’offerta
La legge chiede un’offerta motivata. Significa che la compagnia deve spiegare come è arrivata alla cifra: quali voci di danno ha riconosciuto, per quali familiari, con quali criteri. Una lettera che indica soltanto un importo complessivo, senza ripartirlo e senza spiegarlo, non permette di capire che cosa è stato valutato e che cosa no.
Leggendo l’offerta conviene cercare alcuni elementi. Il primo è la ripartizione tra i familiari: ogni congiunto ha un diritto proprio, e la cifra riconosciuta al coniuge non coincide con quella dei figli, dei genitori o dei fratelli. Il secondo è il riferimento alle tabelle usate per il danno da perdita del rapporto parentale e ai punti assegnati alle diverse circostanze, come l’età della vittima e del familiare, la convivenza, la qualità del legame. Il tema è trattato nella guida sul danno da perdita del rapporto parentale.
Il terzo elemento riguarda le voci presenti e quelle assenti. Un’offerta può comprendere il danno parentale e omettere del tutto il danno patrimoniale per la perdita del reddito della vittima, il danno subito dalla vittima prima di morire, le spese funerarie, il danno psichico di un familiare. Le singole voci sono spiegate nelle guide sul danno patrimoniale dei familiari, sul danno terminale e catastrofale e sul danno psichico dei familiari.
Il quarto elemento sono le eventuali riduzioni. La compagnia può sostenere un concorso di colpa della vittima, per esempio per il mancato uso della cintura o per una velocità eccessiva, e ridurre l’offerta in percentuale. Può anche sottrarre prestazioni ricevute da altri enti. Ogni riduzione va confrontata con i documenti dell’incidente e con le regole sulla detrazione, spiegate nella guida su reversibilità, rendita INAIL e risarcimento.
Che cosa succede se si accetta
Se i familiari accettano, la compagnia deve pagare entro quindici giorni dalla comunicazione dell’accettazione, secondo l’art. 148 del Codice delle assicurazioni. Il pagamento avviene di solito contro la firma di una quietanza, un documento con cui chi riceve la somma ne dà atto. Il contenuto della quietanza decide che cosa resta ancora chiedibile dopo il pagamento, ed è trattato nella guida sulla quietanza liberatoria.
La stessa norma prevede che nella quietanza siano indicati separatamente gli importi corrisposti a titolo di compenso per l’assistenza professionale, quando c’è.
Che cosa succede se non si accetta
Non accettare l’offerta non significa perdere la somma proposta. L’art. 148 stabilisce che la compagnia, se i familiari non accettano o non rispondono, paga comunque l’importo offerto, che viene poi imputato alla liquidazione definitiva del danno. Se i familiari non comunicano nulla entro trenta giorni, la compagnia corrisponde la somma offerta.
La somma ricevuta in questo modo è un acconto. Il resto del danno può essere chiesto nella trattativa che prosegue o, se la trattativa non porta a un accordo, in giudizio. Il percorso è descritto nelle guide sulla trattativa stragiudiziale e sulla causa civile per il risarcimento.
Questo meccanismo ha un’importanza pratica che spesso sfugge. La scelta non è tra accettare una cifra e restare senza nulla: la somma offerta arriva comunque, e la questione è se considerarla l’intero risarcimento o una parte.
Il controllo sulle offerte troppo basse
La legge prevede anche un controllo a posteriori. Quando una sentenza riconosce ai danneggiati una somma superiore al doppio di quella offerta dalla compagnia, la cancelleria del giudice trasmette la sentenza all’IVASS, l’autorità che vigila sulle assicurazioni, per le valutazioni di sua competenza. La regola è contenuta nello stesso art. 148 del Codice delle assicurazioni.
Come prepararsi a rispondere
Prima di rispondere all’offerta conviene avere un quadro completo del danno, costruito in modo indipendente da quello della compagnia. Questo significa raccogliere la documentazione sull’incidente, sul reddito della vittima, sulla composizione e sulla vita della famiglia, e, quando serve, una valutazione medico-legale di parte. Sulla valutazione indipendente c’è una guida dedicata, la perizia di parte.
Con questo quadro diventa possibile confrontare voce per voce l’offerta con il danno effettivo, e decidere se accettare, rispondere con una controproposta motivata, o lasciare che la compagnia paghi la somma come acconto e proseguire.
Quando la compagnia è straniera, la richiesta passa di solito dal suo mandatario in Italia: la procedura è descritta nella guida sull’incidente con un veicolo straniero.
Il quadro completo, dal primo giorno al risarcimento, è nella guida generale sui diritti della famiglia dopo un incidente stradale mortale.
Domande frequenti
Entro quanto tempo la compagnia deve fare un’offerta?
Entro novanta giorni dal ricevimento di una richiesta completa, secondo l’art. 148 del Codice delle assicurazioni private. Se la richiesta è incompleta, la compagnia può chiedere un’integrazione entro trenta giorni, e il termine riparte.
Se non si accetta l’offerta, si perdono i soldi proposti?
No. La compagnia paga comunque la somma offerta, che viene considerata un acconto sulla liquidazione definitiva. Il resto del danno può essere chiesto nella trattativa o in giudizio.
L’offerta deve essere divisa tra i familiari?
Ogni familiare ha un diritto proprio al risarcimento, e un’offerta motivata deve permettere di capire che cosa è stato riconosciuto a ciascuno e con quali criteri.
Si può fare causa subito?
Per il danno alla persona l’azione in giudizio può essere proposta solo dopo novanta giorni dalla richiesta di risarcimento, secondo l’art. 145 del Codice delle assicurazioni private.
Fonti normative
Gli articoli citati in questa guida, nel testo vigente pubblicato su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana.
- Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), art. 145 – Proponibilità dell’azione di risarcimento
- Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), art. 148 – Procedura di risarcimento
Ogni offerta va letta alla luce del danno concreto di quella famiglia, voce per voce. Raccontaci che cosa è successo: leggiamo ogni richiesta con attenzione e rispondiamo personalmente.