Pensione di reversibilità, rendita INAIL e risarcimento: che cosa si somma e che cosa no

Dopo un incidente mortale la reversibilità non riduce il risarcimento; la rendita INAIL ai superstiti incide solo sul danno patrimoniale.
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Qualche settimana dopo l’incidente arrivano le prime comunicazioni dell’INPS: la domanda di pensione di reversibilità è stata accolta, e dal mese successivo sul conto della vedova arriverà un importo fisso. Se il marito stava andando al lavoro, o guidava per lavoro, può arrivare anche una lettera dell’INAIL che riconosce una rendita ai superstiti. Nello stesso periodo la compagnia di assicurazione del responsabile chiede alla famiglia una dichiarazione: se percepisce prestazioni da enti previdenziali, e quali.

La domanda che segue è comprensibile: se lo Stato già paga qualcosa, la compagnia pagherà di meno? La risposta non è la stessa per tutte le prestazioni. Dipende dalla funzione di ciascuna, e la regola è stata fissata dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2018.

Perché la domanda conta per la famiglia

La morte di chi lavorava toglie alla famiglia un reddito. Il diritto chiama questa perdita danno patrimoniale da morte del congiunto: è il contributo economico che la persona avrebbe continuato a dare al coniuge e ai figli negli anni successivi, calcolato sul suo reddito, sull’età e sulla durata presumibile del sostegno. Il tema è approfondito nella guida sul danno patrimoniale dei familiari.

Nello stesso momento la famiglia può ricevere prestazioni pubbliche legate alla stessa morte. Se ciascuna di queste venisse sottratta dal risarcimento, il responsabile, e per lui la sua compagnia, pagherebbe meno grazie ai contributi versati in vita dalla vittima. Se invece si sommassero sempre, in alcuni casi la famiglia riceverebbe due volte il ristoro dello stesso pregiudizio. Il principio che governa la questione si chiama compensatio lucri cum damno: dal danno si sottrae il vantaggio che il danneggiato ha ricevuto dallo stesso fatto, ma solo a certe condizioni.

Che cosa hanno deciso le Sezioni Unite il 22 maggio 2018

Con quattro sentenze depositate lo stesso giorno, le Sezioni Unite civili hanno chiarito quando un’altra prestazione si sottrae dal risarcimento. Il criterio è la funzione della prestazione: si detrae solo ciò che ha la stessa causa giustificativa del risarcimento, cioè lo scopo di riparare proprio quel danno, e solo quando chi la eroga può recuperarla dal responsabile.

La sentenza che interessa più da vicino le famiglie è Cass. civ., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12564. Riguardava la morte di un pedone e la pensione di reversibilità pagata dall’INPS alla vedova. La Corte ha stabilito che dal risarcimento del danno patrimoniale subito dal familiare non va detratto il valore capitale della pensione di reversibilità. Il motivo è la natura della prestazione: la reversibilità è una tutela previdenziale fondata su una logica solidaristica, collegata ai contributi versati, e non nasce per eliminare le conseguenze del fatto illecito.

Le altre tre decisioni dello stesso giorno hanno guardato a prestazioni diverse, e sono arrivate a conclusioni opposte proprio perché la funzione era diversa. La n. 12565 riguardava un indennizzo assicurativo contro i danni ricevuto dal danneggiato, che si detrae perché ha funzione risarcitoria e l’assicuratore subentra nei diritti del danneggiato verso il responsabile, come prevede l’art. 1916 del Codice civile. La n. 12566 riguardava la rendita INAIL per inabilità permanente riconosciuta a chi era rimasto ferito in un infortunio in itinere: anche questa si detrae, perché indennizza lo stesso pregiudizio e l’INAIL può rivalersi sul responsabile. La n. 12567 riguardava l’indennità di accompagnamento, che è stata detratta dal danno per le spese di assistenza.

La pensione di reversibilità: si somma al risarcimento

Per la famiglia di chi muore in un incidente stradale la conseguenza pratica è netta. La pensione di reversibilità non riduce il risarcimento del danno patrimoniale, né, a maggior ragione, quello del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale. La compagnia non può proporre una cifra più bassa perché il coniuge riceve la reversibilità.

Il principio va però applicato con attenzione al singolo caso. La reversibilità non incide sul calcolo, ma il calcolo del danno patrimoniale resta legato al reddito effettivo della vittima e alla quota che destinava alla famiglia. Una cosa è dire che la pensione non si sottrae, un’altra è dimostrare quanto la persona contribuiva al bilancio familiare: per questo servono dichiarazioni dei redditi, buste paga, contratti, e talvolta la ricostruzione di un’attività autonoma.

La rendita INAIL ai superstiti: incide solo sul danno patrimoniale

Il quadro cambia quando la morte è avvenuta durante il lavoro, o nel tragitto tra casa e lavoro. In questi casi l’INAIL riconosce ai familiari una rendita ai superstiti, prevista dall’art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il testo unico sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La differenza con la reversibilità è di funzione: la rendita ai superstiti indennizza la perdita del sostegno economico che il lavoratore dava alla famiglia, cioè un pregiudizio patrimoniale.

La Cassazione ne ha tratto una conseguenza precisa. Con l’ordinanza Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 2019, n. 26647, ha stabilito che la rendita ai superstiti si detrae soltanto dal risarcimento del danno patrimoniale, e non da quello non patrimoniale dei congiunti. È il criterio delle “poste omogenee”: si confrontano voci della stessa natura, e il dolore per la perdita di un familiare non è della stessa natura di una rendita che sostituisce un reddito.

Per la famiglia questo significa che il risarcimento per la perdita del rapporto parentale resta integro anche quando c’è la rendita INAIL. La parte patrimoniale, invece, va calcolata tenendo conto di quanto l’INAIL già paga, e la parte residua prende il nome di danno differenziale. Quando la morte è avvenuta per lavoro, il quadro si complica ulteriormente: se ne occupa la guida su morte alla guida per lavoro o in itinere.

Che cosa chiede la compagnia, e perché

L’art. 142 del Codice delle assicurazioni private, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, disciplina proprio questo passaggio. Prima di pagare un danno alla persona, la compagnia deve chiedere al danneggiato una dichiarazione su eventuali prestazioni da enti di assicurazione sociale obbligatoria. Se il familiare dichiara di averne diritto, la compagnia avvisa l’ente e può pagare solo dopo aver accantonato una somma che copra l’eventuale rivalsa. Se l’ente non dichiara entro quarantacinque giorni di voler esercitare la surroga, la compagnia può liquidare. La stessa norma stabilisce un limite: l’ente non può esercitare la surroga a danno del diritto del familiare al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.

La dichiarazione va compilata con esattezza. Un’omissione può bloccare la liquidazione o esporre la famiglia a richieste di restituzione da parte dell’ente, perché l’art. 142 consente all’ente di recuperare le somme dal danneggiato quando il suo comportamento ha impedito la surroga. Una dichiarazione corretta, d’altra parte, permette di distinguere le prestazioni che possono pesare sul calcolo da quelle che non lo toccano.

Le altre prestazioni che la famiglia può ricevere

Oltre alla reversibilità e alla rendita INAIL, dopo una morte possono arrivare somme di natura diversa: l’indennizzo di una polizza vita o infortuni stipulata dalla vittima, contributi di enti locali, fondi di solidarietà. La regola delle Sezioni Unite si applica caso per caso, guardando alla funzione e all’esistenza di un diritto di rivalsa di chi paga.

Un esempio aiuta a capire il criterio. Una polizza vita stipulata e pagata dalla vittima a favore dei figli non nasce per risarcire un fatto illecito e non dà all’assicuratore un diritto di rivalsa verso chi ha causato l’incidente. Una polizza contro i danni, invece, può avere funzione indennitaria. La distinzione dipende dal contratto, e va letta sulla polizza, non dedotta dal nome.

Che cosa fare in concreto

Prima di qualunque trattativa conviene raccogliere i documenti che dicono quali prestazioni sono state chieste e riconosciute: il provvedimento INPS di liquidazione della pensione di reversibilità, con l’importo mensile; l’eventuale provvedimento INAIL di costituzione della rendita ai superstiti; le polizze assicurative intestate alla vittima o alla famiglia, con le condizioni generali; la dichiarazione che la compagnia ha chiesto ai sensi dell’art. 142 del Codice delle assicurazioni, se è già stata inviata.

Con questi documenti è possibile verificare se nell’offerta della compagnia qualche somma è stata sottratta e se la sottrazione era dovuta. La lettura dell’offerta è spiegata nella guida su come leggere l’offerta della compagnia.

Il quadro completo, dal primo giorno al risarcimento, è nella guida generale sui diritti della famiglia dopo un incidente stradale mortale.

Domande frequenti

La compagnia può ridurre il risarcimento perché il coniuge riceve la reversibilità?

No. Secondo Cass. civ., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12564, il valore della pensione di reversibilità non si sottrae dal risarcimento del danno patrimoniale per la morte del congiunto. Se nell’offerta compare una riduzione motivata dalla reversibilità, quella riduzione non trova fondamento in questo orientamento.

La rendita INAIL riduce il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale?

No. Secondo Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 2019, n. 26647, la rendita INAIL ai superstiti incide solo sul danno patrimoniale, perché indennizza la perdita del sostegno economico e non la sofferenza per la perdita del familiare.

Che cos’è il danno differenziale?

È la parte del danno che resta scoperta dopo l’indennizzo dell’INAIL. Si calcola confrontando voci omogenee: per la parte patrimoniale, quanto la famiglia ha perso meno quanto l’INAIL già paga.

Le prestazioni ricevute vanno dichiarate alla compagnia?

Sì. L’art. 142 del Codice delle assicurazioni private prevede che la compagnia chieda questa dichiarazione prima di pagare. Va compilata in modo completo, perché un’omissione può creare problemi con l’ente che ha pagato la prestazione.

Fonti normative

Gli articoli citati in questa guida, nel testo vigente pubblicato su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana.

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A cura di
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Roberta Scarpellini
Roberta Scarpellini è avvocato del Foro di Milano. Assiste le famiglie delle vittime di incidenti stradali mortali e le persone che hanno subito lesioni gravi, nella trattativa con le compagnie di assicurazione e in giudizio, anche con la costituzione di parte civile nel processo penale. È presidente dell'associazione NEVRA, dedicata al riconoscimento medico-legale del danno neuropatico.

Avv. Roberta Scarpellini · Ordine degli Avvocati di Milano · studioscarpellini.com

Una nota. Questa guida offre informazioni generali, aggiornate alla data indicata, e non sostituisce un parere sul vostro caso: ogni vicenda ha tempi, prove e responsabilità proprie che vanno lette una per una.

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