L’assicurazione INAIL copre anche gli infortuni avvenuti durante il normale percorso di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. La regola è nell’art. 2, comma 3, del d.P.R. 1124/1965, nel testo introdotto dal d.lgs. 38/2000.
La tutela ha dei limiti. Sono escluse le deviazioni e le interruzioni non necessitate; l’uso del mezzo privato è coperto solo se necessitato; sono esclusi gli infortuni causati dall’abuso di alcol o dall’uso di stupefacenti e quelli del conducente senza patente. Il tragitto va ricostruito con elementi concreti.