Quando un lavoratore muore per un infortunio sul lavoro o in itinere, l’INAIL riconosce ai superstiti una rendita, disciplinata dall’art. 85 del d.P.R. 1124/1965. Al coniuge o all’unito civilmente spetta il cinquanta per cento della retribuzione di riferimento, a ciascun figlio il venti per cento, il quaranta se orfano di entrambi i genitori. Genitori e fratelli hanno diritto solo in mancanza di coniuge e figli e se erano a carico.
La rendita sostiene economicamente chi dipendeva dalla vittima. Non è il risarcimento del danno, e non è costruita per coprirlo tutto.