L’incidente è avvenuto alle sette e mezza del mattino, sulla strada che la persona faceva ogni giorno per andare al lavoro. Oppure nel pomeriggio, mentre guidava il furgone della ditta tra una consegna e l’altra. Qualche settimana dopo, alla famiglia arriva una comunicazione dell’INAIL, e quasi contemporaneamente una telefonata della compagnia di assicurazione del veicolo che ha causato l’incidente. Due enti diversi, due pratiche diverse, e una domanda che torna spesso: se l’INAIL paga, c’è ancora qualcosa da chiedere all’assicurazione? E se c’è, quanto si toglie da una parte per quello che arriva dall’altra? La risposta passa per due concetti precisi: l’infortunio in itinere e il danno differenziale.
Quando l’incidente stradale è un infortunio sul lavoro
L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, regolata dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, copre gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro. Un incidente stradale mentre si guida per lavoro, come fanno un autotrasportatore, un rappresentante, un tecnico che si sposta tra i clienti, rientra in questa nozione: la strada è il luogo in cui il lavoro si svolge.
Il caso più frequente, però, è un altro: l’incidente lungo il tragitto tra casa e lavoro. Si chiama infortunio in itinere, ed è disciplinato dall’art. 2, comma 3, dello stesso decreto, nel testo introdotto dall’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. La tutela copre il normale percorso di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Comprende anche alcuni percorsi collegati, come quello tra due luoghi di lavoro o verso il luogo in cui si consumano abitualmente i pasti se manca una mensa aziendale.
La norma pone però dei limiti, che sono spesso il punto su cui l’INAIL discute. Sono escluse le interruzioni e le deviazioni del tragitto che non siano necessitate. L’uso del mezzo privato è coperto solo se necessitato, cioè se non c’erano alternative ragionevoli di trasporto pubblico per orari, distanze o collegamenti. Sono esclusi anche gli infortuni causati dall’abuso di alcolici o dall’uso non terapeutico di stupefacenti, e quelli del conducente privo della prescritta abilitazione alla guida, come ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 9375 del 2021.
Che cosa paga l’INAIL ai familiari
Quando il lavoratore muore, l’INAIL riconosce ai superstiti una rendita, disciplinata dall’art. 85 del d.P.R. 1124/1965. Le quote sono fissate dalla legge in percentuale della retribuzione presa a base del calcolo. Al coniuge o alla persona unita civilmente spetta il cinquanta per cento; a ciascun figlio il venti per cento, che sale al quaranta per cento se il figlio è orfano di entrambi i genitori. I genitori e i fratelli hanno diritto a una quota del venti per cento solo se mancano coniuge e figli e se erano a carico della vittima. La somma delle quote non può superare l’intera retribuzione di riferimento.
Per i figli la rendita spetta fino a una certa età, prolungata se studiano o se sono inabili al lavoro; per il coniuge cessa in alcune ipotesi previste dalla legge. Il rapporto tra rendita INAIL, pensione di reversibilità e risarcimento è spiegato nella guida su pensione di reversibilità, rendita INAIL e risarcimento.
Il punto da fissare è che cosa la rendita rappresenta. È una prestazione di sicurezza sociale, calcolata su parametri di legge, che sostiene economicamente chi dipendeva dal reddito della vittima. Non è il risarcimento del danno che la famiglia ha subito, e non è costruita per coprirlo tutto.
Il danno differenziale: che cosa resta da chiedere al responsabile
Se l’incidente è stato causato da un terzo, per esempio il conducente di un altro veicolo, la famiglia ha diritto al risarcimento integrale nei confronti di quel conducente e della sua compagnia di assicurazione, secondo le regole ordinarie del codice civile. Il fatto che l’INAIL abbia pagato non cancella questo diritto. Pone però un problema di coordinamento: la stessa perdita non può essere pagata due volte.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 22 maggio 2018, n. 12566, hanno chiarito il principio in un caso di infortunio in itinere. Dal risarcimento dovuto dal responsabile si sottrae il valore della rendita INAIL erogata per lo stesso titolo, e resta dovuta al danneggiato la differenza. Questa differenza si chiama danno differenziale.
La parola chiave è “per lo stesso titolo”. La sottrazione si fa voce per voce, confrontando ciò che l’INAIL ha pagato con la parte di risarcimento che compensa la stessa cosa. Ciò che l’INAIL non indennizza resta interamente da chiedere al responsabile. Questa parte si chiama, in pratica, danno complementare.
Per i familiari la differenza è grande. La rendita ai superstiti compensa, entro i limiti di legge, la perdita del sostegno economico. Il danno da perdita del rapporto parentale, cioè il danno non patrimoniale che ciascun familiare subisce per la morte della persona, è un danno diverso, che la rendita non ha la funzione di coprire. La sua liquidazione segue le tabelle elaborate dalla giurisprudenza, descritte nella guida sul danno da perdita del rapporto parentale. Lo stesso vale per il danno psichico dei familiari, quando c’è, di cui parla la guida sul danno psichico.
Sul punto c’è stata una parentesi normativa che conviene conoscere, perché se ne trova ancora traccia in documenti e articoli. La legge di bilancio per il 2019, la n. 145 del 2018, all’art. 1, comma 1126, aveva modificato gli artt. 10 e 11 del d.P.R. 1124/1965 introducendo un criterio di calcolo meno favorevole al lavoratore. Quelle modifiche sono state abrogate pochi mesi dopo dall’art. 3-sexies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La Cassazione, con l’ordinanza n. 11114 del 2019, aveva già escluso che le modifiche potessero applicarsi agli infortuni avvenuti prima della loro entrata in vigore.
Due pratiche, due controparti
In concreto la famiglia si trova a gestire due rapporti distinti. Con l’INAIL c’è la pratica per il riconoscimento dell’infortunio e per la rendita ai superstiti, che ha i suoi moduli, i suoi termini e i suoi accertamenti. Con la compagnia del responsabile c’è la richiesta di risarcimento, con la trattativa descritta nella guida sulla trattativa stragiudiziale.
Le due pratiche si influenzano. La compagnia, quando formula l’offerta, sottrae quanto pagato dall’INAIL; la famiglia deve sapere che cosa sottrae e da quale voce. Una sottrazione fatta in blocco, sul totale del risarcimento, invece che voce per voce, riduce la cifra in modo non corretto. Anche qui vale un fatto di struttura: la prima valutazione la fa chi deve pagare, e il conteggio va controllato con una perizia di parte e un calcolo indipendente.
C’è poi un terzo soggetto che può comparire: l’INAIL stesso, che dopo aver pagato può rivalersi sul responsabile e sulla sua compagnia per recuperare quanto ha erogato. Questo non toglie nulla alla famiglia, ma spiega perché nella stessa pratica di sinistro si trovino talvolta sia le richieste dei familiari sia quelle dell’istituto.
Se il responsabile è il datore di lavoro, o se la vittima era alla guida
Ci sono situazioni particolari. Se la vittima guidava un mezzo aziendale e l’incidente dipende da un difetto del mezzo, da turni che non rispettavano i riposi o da un’organizzazione del lavoro carente, può emergere una responsabilità del datore di lavoro, con regole proprie. La guida su mezzi pesanti e veicoli aziendali descrive come si ricostruiscono questi elementi.
Se l’incidente è stato causato in tutto o in parte dalla stessa vittima, la tutela INAIL resta di regola dovuta, salvo le esclusioni dell’infortunio in itinere viste sopra. Il risarcimento dal terzo si riduce in proporzione alla colpa della vittima. È il tema del concorso di colpa, trattato nella guida dedicata alla vittima alla guida.
Che cosa fare
La prima cosa è che l’infortunio venga denunciato all’INAIL. Di regola lo fa il datore di lavoro, ma la famiglia può verificare che la denuncia sia partita e che l’evento sia stato qualificato correttamente, come infortunio in occasione di lavoro o in itinere.
La seconda è ricostruire il tragitto. Se l’INAIL contesta che il percorso fosse quello normale, o che l’uso dell’auto fosse necessitato, servono elementi concreti: orari di lavoro, distanze, collegamenti dei mezzi pubblici, eventuali soste e il loro motivo. Raccoglierli subito è più semplice che farlo a distanza di mesi.
La terza è tenere separate le due pratiche senza perderne il collegamento. Ogni pagamento dell’INAIL va documentato, perché servirà a controllare il calcolo del danno differenziale. Nessuna quietanza va firmata con la compagnia finché quel calcolo non è stato verificato; la guida sulla quietanza liberatoria spiega perché.
Infine, i termini di prescrizione del risarcimento, descritti nella guida sulla prescrizione, corrono indipendentemente dalla pratica INAIL.
Il quadro completo, dal primo giorno al risarcimento, è nella guida generale sui diritti della famiglia dopo un incidente stradale mortale.
Domande frequenti
Se l’INAIL paga la rendita, si può chiedere il risarcimento anche all’assicurazione?
Sì. Il responsabile deve il risarcimento integrale. Dal suo importo si sottrae ciò che l’INAIL ha pagato per lo stesso titolo, secondo le Sezioni Unite n. 12566 del 2018, e la differenza resta dovuta. Le voci che l’INAIL non copre, come il danno da perdita del rapporto parentale dei familiari, si chiedono per intero.
L’incidente in itinere con l’auto propria è sempre coperto?
No. L’art. 2, comma 3, del d.P.R. 1124/1965 copre l’uso del mezzo privato solo se necessitato. Escludono la tutela anche le deviazioni non necessitate dal percorso, l’abuso di alcol, l’uso di stupefacenti e la guida senza patente. Ogni caso va valutato sui fatti concreti.
Chi ha diritto alla rendita INAIL ai superstiti?
Il coniuge o l’unito civilmente e i figli, nelle percentuali dell’art. 85 del d.P.R. 1124/1965. I genitori e i fratelli vi hanno diritto solo in mancanza di coniuge e figli e se erano a carico della vittima. Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale spetta invece a una cerchia più ampia di familiari, descritta nella guida su chi ha diritto al risarcimento.
La riforma del 2019 sul danno differenziale è in vigore?
No. Le modifiche introdotte dalla legge n. 145 del 2018 sono state abrogate dal d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019. Documenti o calcoli che le applicano vanno controllati.
Fonti
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 2 e 85; art. 2, comma 3, nel testo introdotto dall’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
- Cass. civ., Sezioni Unite, 22 maggio 2018, n. 12566.
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1126; d.l. 30 aprile 2019, n. 34, art. 3-sexies, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
- Cass. civ., ord. n. 11114/2019; Cass. civ., ord. n. 9375/2021.
Se volete che qualcuno controlli come sono state calcolate la rendita e l’offerta nel caso della vostra famiglia, raccontaci che cosa è successo.