Quando a guidare era la persona scomparsa: la sua colpa e i diritti dei familiari

Se la persona scomparsa era alla guida e la compagnia le attribuisce una colpa, che cosa resta ai familiari? Concorso di colpa, responsabilità esclusiva, strada e veicolo.
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La compagnia scrive che il conducente dell’altra auto non ha colpe, o ne ha poche. La responsabilità, secondo la sua ricostruzione, è della persona che è morta: andava troppo veloce, non ha rispettato una precedenza, non aveva la cintura. Per la famiglia è una seconda ferita. Al dolore della perdita si aggiunge la sensazione che il proprio caro venga accusato quando non può più difendersi.

È una situazione frequente, e merita di essere affrontata con lucidità. Il diritto distingue tra il caso in cui la persona scomparsa ha avuto una parte di responsabilità e quello in cui è stata l’unica responsabile. Le conseguenze sono molto diverse, e in entrambi i casi la prima ricostruzione non è una decisione.

Il concorso di colpa: il risarcimento si riduce

Quando la persona scomparsa ha contribuito a causare l’incidente insieme a un altro conducente, si applica l’art. 1227, primo comma, del codice civile: se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Se alla persona scomparsa si attribuisce, per esempio, il 30 per cento della responsabilità, il risarcimento si riduce in proporzione.

Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, la riduzione si applica anche ai familiari che chiedono il risarcimento in proprio, per la perdita del rapporto. Il loro diritto nasce dallo stesso fatto, e la quota di responsabilità della vittima incide anche su di esso. Per questo la percentuale di concorso è spesso il punto più importante dell’intera pratica: incide su ogni voce di danno e su ogni familiare.

Lo scontro tra veicoli e la presunzione di pari colpa

Quando due veicoli si scontrano, l’art. 2054, secondo comma, del codice civile presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno. È una regola che opera quando non si riesce a stabilire come sono andate le cose. Una ricostruzione tecnica che dimostra la violazione determinante dell’altro conducente, per esempio una precedenza non rispettata o un sorpasso vietato, supera la presunzione e sposta la responsabilità.

La giurisprudenza ha anche chiarito che accertare la colpa di un conducente non libera automaticamente l’altro: occorre verificare se anche lui ha tenuto una condotta conforme alle regole. È il motivo per cui, anche quando la manovra dell’altro veicolo appare chiaramente scorretta, la compagnia esamina la velocità o l’attenzione della persona scomparsa.

La cintura, il casco, la velocità

Alcune contestazioni ricorrono. Il mancato uso della cintura (art. 172 del Codice della strada) o del casco (art. 171), la velocità superiore al limite, l’alcol. Ognuna va verificata con un criterio preciso: conta solo se ha avuto un ruolo causale. La cintura non indossata incide sul risarcimento se, indossata, avrebbe evitato la morte o ridotto le conseguenze; la velocità superiore al limite incide se, a velocità regolare, l’impatto si sarebbe evitato o sarebbe stato meno grave. Sono valutazioni tecniche e medico-legali, che si fondano sui rilievi e, quando c’è, sull’autopsia. Il caso del motociclista è trattato nella guida dedicata al motociclista morto in un incidente.

Una percentuale di concorso affermata dalla compagnia senza una ricostruzione tecnica merita sempre una verifica. È uno dei punti in cui la prima valutazione, fatta da chi deve pagare, va confrontata con una valutazione indipendente, come spiega la guida sulla perizia di parte.

La responsabilità esclusiva: che cosa resta

Il caso più difficile è quello in cui la persona scomparsa è stata l’unica responsabile della propria morte: un’uscita di strada senza altri veicoli coinvolti, un urto contro un ostacolo, uno scontro in cui l’altro conducente non ha alcuna colpa.

In questa situazione la Cassazione, con la sentenza della terza sezione 9 febbraio 2023, n. 4054, ha affermato che non è risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale chiesto in proprio dai congiunti della vittima che sia stata unica responsabile del proprio decesso. Il conducente responsabile, inoltre, non è considerato terzo rispetto all’assicurazione del veicolo che guidava (art. 129 del Codice delle assicurazioni private), e quella polizza non copre i suoi danni.

Prima di arrivare a questa conclusione, però, ci sono strade da verificare.

La prima è la strada. Buche, materiale sull’asfalto, segnaletica mancante o ingannevole, barriere inadeguate possono aver causato o aggravato l’incidente. In questi casi può rispondere l’ente che ha la custodia della strada, secondo l’art. 2051 del codice civile. Il custode si libera solo provando il caso fortuito, che può consistere anche in una condotta imprudente della vittima: la valutazione dipende dalle circostanze.

La seconda è il veicolo. Un difetto dei freni, degli pneumatici, dello sterzo, di un sistema di sicurezza può aver avuto un ruolo. In questi casi possono venire in rilievo la responsabilità del produttore per i prodotti difettosi, disciplinata dal Codice del consumo, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e quella di chi ha eseguito una riparazione o una manutenzione scorretta. Il veicolo va conservato e fatto esaminare prima che venga demolito.

La terza sono le polizze. Molte polizze auto includono, come garanzia facoltativa, un’assicurazione infortuni del conducente, che prevede un indennizzo in caso di morte. Altre polizze, personali o collegate al lavoro o a un conto corrente, possono prevedere un capitale per i beneficiari. Vanno cercate e lette.

La quarta riguarda il lavoro. Se la persona era alla guida per lavoro o nel tragitto tra casa e lavoro, l’INAIL riconosce ai superstiti una rendita anche quando l’incidente è stato causato dal lavoratore stesso, salvo le esclusioni previste per l’infortunio in itinere. La guida sull’incidente mortale in itinere le descrive.

Se la persona scomparsa ha causato danni ad altri

Quando l’incidente causato dalla persona scomparsa ha provocato danni ad altre persone, sono queste a poter chiedere il risarcimento alla compagnia del veicolo che lei guidava. Di regola la compagnia paga e la questione non coinvolge la famiglia. In alcuni casi, però, la compagnia può avere un’azione di rivalsa, per esempio se la polizza la prevede per la guida in stato di ebbrezza, e quella pretesa può rivolgersi verso gli eredi. È uno dei motivi per cui l’accettazione dell’eredità va valutata con attenzione, eventualmente con beneficio d’inventario. La guida su eredità e risarcimento spiega le possibilità.

Che cosa fare

Non accettare la ricostruzione della compagnia come un dato. Chiedere copia dei rilievi, delle fotografie e della planimetria. Conservare il veicolo e farlo esaminare prima della demolizione. Fotografare il luogo dell’incidente, soprattutto se si sospetta un difetto della strada. Valutare una ricostruzione tecnica indipendente della dinamica. Cercare le polizze che potrebbero prevedere un indennizzo.

Il tema del concorso di colpa si pone in modo particolare quando la vittima è un pedone o un ciclista, come spiega la guida su pedone o ciclista investito e morto.

Il quadro completo, dal primo giorno al risarcimento, è nella guida generale sui diritti della famiglia dopo un incidente stradale mortale.

Domande frequenti

Se la persona scomparsa aveva una parte di colpa, i familiari ricevono meno?

Sì, in proporzione alla quota di responsabilità, secondo l’art. 1227 del codice civile. La riduzione si applica anche al danno che i familiari chiedono in proprio. La percentuale va però verificata con una ricostruzione tecnica.

Se l’incidente è stato causato solo dalla persona scomparsa, la famiglia ha diritto a qualcosa?

Non verso la compagnia del veicolo che guidava, per il danno parentale (Cass. n. 4054/2023). Possono però esserci altri responsabili, come l’ente che gestisce la strada o il produttore del veicolo, e possono esserci polizze infortuni o prestazioni INAIL.

La mancanza della cintura riduce sempre il risarcimento?

No. Conta solo se si dimostra che la cintura avrebbe evitato la morte o ridotto le conseguenze. È una valutazione medico-legale da fare sul caso concreto.

La famiglia deve pagare i danni causati agli altri?

Di regola li paga la compagnia del veicolo. Possono esserci azioni di rivalsa verso gli eredi solo in casi particolari, legati al contenuto della polizza o alle circostanze dell’incidente.

Fonti normative

Gli articoli citati in questa guida, nel testo vigente pubblicato su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana.

Se la compagnia attribuisce la responsabilità alla persona che avete perso, raccontaci che cosa è successo.

A cura di
Immagine di Roberta Scarpellini
Roberta Scarpellini
Roberta Scarpellini è avvocato del Foro di Milano. Assiste le famiglie delle vittime di incidenti stradali mortali e le persone che hanno subito lesioni gravi, nella trattativa con le compagnie di assicurazione e in giudizio, anche con la costituzione di parte civile nel processo penale. È presidente dell'associazione NEVRA, dedicata al riconoscimento medico-legale del danno neuropatico.

Avv. Roberta Scarpellini · Ordine degli Avvocati di Milano · studioscarpellini.com

Una nota. Questa guida offre informazioni generali, aggiornate alla data indicata, e non sostituisce un parere sul vostro caso: ogni vicenda ha tempi, prove e responsabilità proprie che vanno lette una per una.

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