Una persona attraversa la strada al rientro dal lavoro, oppure percorre in bicicletta il tragitto di sempre. Un veicolo la investe e lei non sopravvive. Nei giorni successivi la famiglia riceve le prime informazioni: il verbale della polizia, qualche frase raccolta dai testimoni, a volte un’ipotesi già formulata sulla dinamica. Capita che quell’ipotesi metta in discussione il comportamento della vittima: attraversava fuori dalle strisce, era buio, la bicicletta non aveva luci.
Sono informazioni che pesano, perché arrivano quando la famiglia non ha ancora gli strumenti per valutarle. È utile sapere fin dall’inizio che una prima ricostruzione non è una decisione, e che la legge tutela in modo particolare chi si muove sulla strada senza la protezione di un veicolo.
Il problema: una ricostruzione fatta in fretta
Il verbale redatto dagli agenti intervenuti descrive lo stato dei luoghi, la posizione dei veicoli, le tracce sull’asfalto, le dichiarazioni raccolte sul momento. È un documento importante, ma non stabilisce chi ha torto e chi ha ragione. Le valutazioni sulla responsabilità le fa il giudice, penale o civile, e prima ancora le fa la compagnia di assicurazione quando riceve la richiesta di risarcimento.
Nei casi in cui muore un pedone o un ciclista c’è una difficoltà in più: manca la versione della vittima. Il conducente può raccontare la propria, i testimoni possono essere pochi o assenti, e la dinamica deve essere ricostruita dalle tracce. Per questo la compagnia può proporre una lettura dei fatti che attribuisce alla vittima una parte di responsabilità, con l’effetto di ridurre la somma offerta. Il meccanismo è semplice: ogni punto percentuale di concorso di colpa attribuito alla vittima riduce in proporzione il risarcimento dovuto ai familiari.
Come funziona la responsabilità del conducente
La presunzione dell’art. 2054 del Codice civile
L’art. 2054, primo comma, del Codice civile stabilisce che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. È una regola che sposta l’onere della prova: non è la famiglia a dover dimostrare la colpa del conducente, è il conducente a dover dimostrare di aver fatto tutto ciò che poteva.
La giurisprudenza interpreta questa prova in modo rigoroso. Non basta che il conducente rispettasse i limiti di velocità: deve risultare che l’investimento non era evitabile con una condotta di guida attenta e prudente, per esempio perché il pedone è comparso all’improvviso da una posizione non visibile, a una distanza che non consentiva di frenare. Lo stesso articolo, al terzo comma, rende responsabile in solido anche il proprietario del veicolo.
Le regole del Codice della strada
Il Codice della strada contiene regole precise sul comportamento di pedoni, ciclisti e conducenti.
Per i pedoni, l’art. 190 prevede che attraversino la carreggiata sugli attraversamenti pedonali o nei sottopassaggi e sovrappassaggi, quando questi si trovano a meno di cento metri. Altrimenti possono attraversare anche fuori dalle strisce, prestando attenzione e dando la precedenza ai veicoli. Attraversare fuori dalle strisce non è quindi sempre una violazione.
Per i conducenti, l’art. 191 impone di dare la precedenza, rallentando e se necessario fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si accingono a farlo. Più in generale, il conducente deve regolare la velocità in modo da poter fermare il veicolo entro il campo di visibilità e prevedere i comportamenti degli altri utenti della strada, compresi quelli scorretti, quando sono ragionevolmente prevedibili.
Per i ciclisti, l’art. 182 disciplina la circolazione dei velocipedi: posizione sulla carreggiata, uso delle piste ciclabili dove esistono, dotazioni di illuminazione nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità.
Il concorso di colpa della vittima
Può accadere che anche la vittima abbia tenuto un comportamento non corretto. In questo caso si applica l’art. 1227, primo comma, del Codice civile: se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Riconoscere un concorso di colpa non significa dare la colpa alla vittima. Significa valutare, con criteri tecnici, quanto ciascun comportamento abbia inciso sull’evento. Una violazione della vittima conta solo se ha avuto un ruolo causale: un pedone che attraversa a pochi metri dalle strisce, in un tratto ben illuminato e con il veicolo ancora lontano, non ha di regola un peso paragonabile a quello di un conducente che procede a velocità eccessiva o distratto dal telefono.
Va ricordato anche che la riduzione per concorso di colpa della vittima si riflette sul risarcimento dovuto ai familiari, compreso il danno da perdita del rapporto parentale. È un orientamento consolidato, che rende la percentuale di concorso uno degli aspetti più importanti dell’intera pratica.
Il processo penale e la percentuale civile
Nel processo per omicidio stradale il comportamento della vittima ha un rilievo diverso. L’art. 589-bis, settimo comma, del Codice penale prevede una diminuzione della pena fino alla metà quando l’evento non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole. È una valutazione che riguarda la pena, non il risarcimento: il giudice penale può riconoscere questa attenuante senza fissare una percentuale di concorso, e il giudice civile resta libero di valutare in modo autonomo la ripartizione delle responsabilità.
Che cosa significa in pratica per la famiglia
La prima conseguenza è che la ricostruzione della dinamica merita attenzione fin dall’inizio. Le tracce si perdono, le telecamere di negozi e abitazioni sovrascrivono le registrazioni dopo pochi giorni, i testimoni si disperdono. Un consulente tecnico, ingegnere o esperto in ricostruzione degli incidenti, può analizzare i rilievi, le deformazioni del veicolo, la posizione finale della vittima e la visibilità del punto, e stimare velocità e tempi di reazione.
La seconda conseguenza riguarda il rapporto con la compagnia. La richiesta di risarcimento si rivolge direttamente all’assicuratore del veicolo investitore (art. 144 del Codice delle assicurazioni private), che deve formulare un’offerta motivata o indicare i motivi per cui non la formula, nei termini previsti dall’art. 148 dello stesso Codice. Se l’offerta applica un concorso di colpa, la motivazione dovrebbe spiegarne le ragioni. È su quella motivazione che si può discutere, con la ricostruzione tecnica alla mano.
La terza conseguenza riguarda i casi in cui una parte della responsabilità ricade su chi gestisce la strada: illuminazione assente, attraversamenti non segnalati, buche o ostacoli sulla corsia ciclabile. In questi casi può venire in rilievo la responsabilità del custode prevista dall’art. 2051 del Codice civile, che si aggiunge a quella del conducente. Se il veicolo investitore non è stato identificato o non era assicurato, la strada passa invece per il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Che cosa fare
Le azioni utili nelle prime settimane sono poche e concrete.
- Chiedere copia del verbale e dei rilievi fotografici e planimetrici.
- Individuare subito le possibili fonti video nella zona (esercizi commerciali, abitazioni, telecamere comunali) e segnalarle a chi conduce le indagini, perché le registrazioni vengono cancellate in tempi brevi.
- Annotare i nomi dei testimoni di cui si viene a conoscenza.
- Non rilasciare dichiarazioni alla compagnia di assicurazione del conducente sulla dinamica prima di avere un quadro completo.
- Valutare una consulenza tecnica sulla dinamica, che sarà utile sia nel procedimento penale sia nella trattativa con la compagnia.
Sui diritti dei familiari e su chi può chiedere il risarcimento, la guida chi ha diritto al risarcimento offre un quadro completo. Per le valutazioni sull’offerta della compagnia, si può leggere la guida sull’offerta della compagnia di assicurazione.
Il quadro completo, dal primo giorno al risarcimento, è nella guida generale sui diritti della famiglia dopo un incidente stradale mortale.
Domande frequenti
Se il pedone attraversava fuori dalle strisce, la famiglia ha ancora diritto al risarcimento?
Sì. Attraversare fuori dalle strisce non è sempre una violazione, e anche quando lo è non esclude la responsabilità del conducente. Al massimo può portare a un concorso di colpa, che riduce il risarcimento in proporzione al peso che quel comportamento ha avuto sull’evento.
Il ciclista non aveva le luci accese: che cosa cambia?
Dipende dalle condizioni del luogo e dell’ora. Se la mancanza di luci ha reso il ciclista effettivamente non visibile in tempo utile, può essere valutata come concorso di colpa. Se la zona era illuminata o il conducente aveva comunque modo di vederlo, il peso di quella violazione si riduce.
Chi deve provare come sono andati i fatti?
Per l’art. 2054 c.c. è il conducente a dover provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’investimento. La famiglia ha comunque interesse a raccogliere elementi sulla dinamica, perché la compagnia tende a valorizzare quelli favorevoli al proprio assicurato.
La percentuale di concorso decisa nel processo penale vale anche per il risarcimento?
Il giudice penale, quando applica l’attenuante dell’art. 589-bis, settimo comma, c.p., valuta la pena e non fissa necessariamente una percentuale. La ripartizione delle responsabilità ai fini del risarcimento si stabilisce nella trattativa con la compagnia o nel giudizio civile.
Fonti normative
Gli articoli citati in questa guida, nel testo vigente pubblicato su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana.
- Codice civile, art. 2051 – Danno cagionato da cosa in custodia
- Codice civile, art. 2054 – Circolazione di veicoli
- Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), art. 144 – Azione diretta del danneggiato
Se un vostro familiare è stato investito mentre camminava o andava in bicicletta, raccontaci che cosa è successo.