L’art. 2697 del codice civile stabilisce che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provarne i fatti costitutivi. Nei sinistri stradali la regola è temperata dall’art. 2054, che pone a carico del conducente la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Restano comunque a carico della famiglia la prova del danno, del legame con la vittima per i familiari diversi dal nucleo stretto, e delle perdite economiche. Per questo la raccolta dei documenti nei primi mesi pesa così tanto sull’esito.