L’art. 1227, primo comma, del codice civile prevede che, se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze.
Secondo l’orientamento prevalente la riduzione si applica anche ai familiari che chiedono il danno in proprio. Il comportamento della vittima conta solo se ha avuto un ruolo causale: la cintura non allacciata incide se, allacciata, avrebbe evitato la morte. È spesso il punto più discusso dell’intera pratica.