L’art. 2054, primo comma, del codice civile stabilisce che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.
È una presunzione che sposta l’onere della prova: non è la famiglia a dover dimostrare ogni errore di guida, è il conducente a dover dimostrare di non averne commessi. La giurisprudenza interpreta questa prova in modo rigoroso, soprattutto negli investimenti di pedoni e ciclisti.