Quando la causa richiede conoscenze tecniche, il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio (artt. 61 e 191 c.p.c.) e gli pone dei quesiti. Nei sinistri mortali i più frequenti riguardano la dinamica e gli aspetti medico-legali.
Le parti possono nominare propri consulenti, che partecipano alle operazioni (art. 201). Il consulente trasmette alle parti una bozza della relazione, riceve le loro osservazioni e ne tiene conto nella relazione finale (art. 195). È spesso il momento in cui la causa si decide.