L’art. 696-bis del codice di procedura civile consente di chiedere al giudice, prima della causa, una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Il consulente accerta i fatti tecnici e, se possibile, tenta la conciliazione tra le parti.
Nei sinistri stradali non è un passaggio obbligatorio, ma può essere utile quando il disaccordo con la compagnia riguarda un punto tecnico preciso, come il tempo di sopravvivenza della vittima o l’incidenza del mancato uso della cintura.