Glossario

Consulenza tecnica preventiva

Una consulenza disposta dal giudice prima della causa, che prova anche a far conciliare le parti.

L’art. 696-bis del codice di procedura civile consente di chiedere al giudice, prima della causa, una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Il consulente accerta i fatti tecnici e, se possibile, tenta la conciliazione tra le parti.

Nei sinistri stradali non è un passaggio obbligatorio, ma può essere utile quando il disaccordo con la compagnia riguarda un punto tecnico preciso, come il tempo di sopravvivenza della vittima o l’incidenza del mancato uso della cintura.

Una nota. Le voci del glossario offrono informazioni generali e non sostituiscono un parere sul singolo caso.

Se vi riconoscete in questa situazione

Raccontaci che cosa è successo

Leggiamo ogni richiesta e rispondiamo per spiegare che cosa si può fare nel vostro caso, quali tempi vanno rispettati e che cosa conviene non firmare nel frattempo.