Se la trattativa non porta a un accordo, la famiglia può agire davanti al giudice civile contro la compagnia del responsabile, chiamando in causa anche il conducente e il proprietario (art. 144 del Codice delle assicurazioni). Per i danni alla persona l’azione è possibile dopo novanta giorni dalla richiesta (art. 145) e dopo il tentativo di negoziazione assistita.
La causa si svolge secondo le regole riformate dal d.lgs. 149/2022: fase introduttiva, istruttoria con prove e consulenze, decisione. Un accordo resta possibile in ogni momento.