L’art. 282 del codice di procedura civile stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti. La compagnia condannata a risarcire deve quindi pagare la somma riconosciuta anche se decide di proporre appello.
Il giudice d’appello può sospendere l’efficacia della sentenza in presenza di gravi motivi. Per la famiglia questo significa che, ottenuta una sentenza favorevole, non deve necessariamente attendere anni di impugnazioni per ricevere il risarcimento.