L’art. 147 del Codice delle assicurazioni prevede che, nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto che a causa del sinistro si trovano in stato di bisogno possano chiedere al giudice l’assegnazione di una somma da imputare alla liquidazione definitiva del danno.
È uno strumento pensato per le famiglie che hanno perso il reddito principale e non possono attendere la fine della causa. La richiesta va motivata e documentata, e il giudice decide sulla base degli elementi raccolti fino a quel momento.