Eredità e risarcimento: che cosa spetta come familiare e che cosa come erede

Dopo un incidente mortale una parte del risarcimento spetta ai familiari per sé, un’altra agli eredi. Come si distinguono, che cosa cambia con la rinuncia all’eredità e con i minori.
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Nelle settimane dopo l’incidente arrivano due tipi di carte. Da una parte quelle della successione: la dichiarazione da presentare, il conto bloccato, la casa intestata alla persona scomparsa. Dall’altra quelle del risarcimento: la richiesta alla compagnia, l’offerta, la quietanza. Spesso la famiglia pensa che il risarcimento faccia parte dell’eredità, e che vada diviso secondo le stesse regole. Non è così, o meglio: lo è solo in parte.

Capire la differenza ha conseguenze pratiche importanti. Decide chi può chiedere che cosa, come si divide, che cosa succede se qualcuno rinuncia all’eredità, e quali autorizzazioni servono quando tra i familiari ci sono minori.

Due diritti diversi

Quando una persona muore in un incidente causato da altri, nascono due gruppi di diritti al risarcimento.

Il primo appartiene ai familiari in proprio, cioè iure proprio. È il danno che la morte ha causato direttamente a loro: la perdita del rapporto con la persona, l’eventuale danno alla loro salute, la perdita del sostegno economico che ricevevano. Questi diritti non sono mai stati della persona scomparsa: nascono in capo a ciascun familiare. Non fanno parte dell’eredità, non si dividono secondo le quote ereditarie e spettano anche a chi erede non è, come un fratello quando la vittima lascia dei figli. Le guide sul danno da perdita del rapporto parentale e su chi ha diritto al risarcimento li descrivono.

Il secondo appartiene alla persona scomparsa e passa agli eredi, iure hereditatis. Sono i diritti che la vittima aveva già maturato prima di morire. Se è morta sul colpo, secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 22 luglio 2015, n. 15350) non ha maturato un diritto al risarcimento per la perdita della vita in sé. Se è sopravvissuta per un tempo apprezzabile, ha maturato il danno terminale e, se era cosciente, il danno catastrofale, descritti nella guida dedicata a danno terminale e danno catastrofale. A questi si aggiungono i danni patrimoniali che la vittima aveva subito in vita, come le spese mediche sostenute o il danno al proprio veicolo.

Come si acquista l’eredità

Il codice civile stabilisce che la successione si apre al momento della morte (art. 456) e che l’eredità si acquista con l’accettazione (art. 459). Finché non accetta, il chiamato all’eredità non è erede. L’accettazione può essere espressa, con una dichiarazione in un atto pubblico o in una scrittura privata, o tacita, quando il chiamato compie un atto che presuppone la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non come erede (artt. 474 e 476).

Questo ha un riflesso diretto sul risarcimento. Chiedere alla compagnia, in qualità di erede, il danno terminale della vittima, o incassarlo, può essere considerato un atto di accettazione tacita dell’eredità. Chiedere invece il proprio danno da perdita del rapporto non lo è, perché è un diritto proprio. Per questo la richiesta di risarcimento va formulata distinguendo con chiarezza a che titolo agisce ciascun familiare.

L’eredità può essere accettata con beneficio d’inventario (art. 470), che tiene separato il patrimonio dell’erede da quello della persona scomparsa: l’erede risponde dei debiti dell’eredità soltanto nei limiti di ciò che riceve. È una scelta da considerare quando la situazione economica della persona scomparsa non è nota, o quando esistono possibili pretese di terzi.

Chi sono gli eredi

Se la persona scomparsa non ha lasciato testamento, si applicano le regole della successione legittima, agli artt. 565 e seguenti del codice civile. Il coniuge e la persona unita civilmente concorrono con i figli; in mancanza di figli, con i genitori e i fratelli; le quote variano a seconda di chi sopravvive. Il convivente di fatto non è erede per legge, anche se ha un diritto proprio al risarcimento per la perdita del partner, secondo la legge 20 maggio 2016, n. 76.

Le quote ereditarie determinano come si divide il danno terminale e catastrofale tra gli eredi. Non determinano, invece, come si divide il danno da perdita del rapporto: ogni familiare ha il suo, calcolato sulla propria posizione.

La rinuncia all’eredità

Una famiglia può decidere di rinunciare all’eredità, per esempio perché la persona scomparsa aveva debiti superiori al patrimonio. La rinuncia si fa con una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale (art. 519), e chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato (art. 521).

Chi rinuncia perde i diritti al risarcimento che passano agli eredi: il danno terminale e catastrofale e gli altri crediti della persona scomparsa. Conserva però, per intero, il proprio diritto al risarcimento come familiare. Questa distinzione è spesso fraintesa: molte famiglie temono che rinunciare all’eredità significhi rinunciare a ogni risarcimento, e accettano un’eredità passiva solo per non perderlo. Non è necessario.

Prima di rinunciare conviene però fare un conto completo. Il danno terminale e catastrofale, quando la sopravvivenza è stata significativa e documentata, può avere un valore rilevante, che va confrontato con i debiti dell’eredità. L’accettazione con beneficio d’inventario è spesso la soluzione che consente di non perdere quel credito senza esporsi ai debiti.

Quando tra gli eredi ci sono minori

L’eredità devoluta a un minore si può accettare soltanto con beneficio d’inventario (art. 471), e l’accettazione o la rinuncia richiedono l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 320). Lo stesso vale per la riscossione delle somme e per gli accordi con la compagnia che riguardano il minore, sia per i diritti ereditari sia per quelli propri. La guida sulla morte di un genitore con figli minorenni descrive il percorso.

I termini

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni (art. 480). Chi si trova nel possesso dei beni ereditari, però, ha tempi molto più brevi per fare l’inventario se vuole il beneficio (art. 485). I termini per chiedere il risarcimento seguono invece regole proprie, descritte nella guida sulla prescrizione, e non attendono la conclusione della successione. Le due scadenze vanno tenute d’occhio insieme.

Gli errori più frequenti

Il primo è presentare la richiesta di risarcimento senza distinguere i titoli. Una richiesta generica «degli eredi» può far perdere di vista i familiari che non sono eredi, e mescolare voci che seguono regole diverse.

Il secondo è rinunciare all’eredità credendo di rinunciare anche al proprio risarcimento, oppure accettarla senza beneficio solo per non perderlo.

Il terzo è firmare una quietanza che, nella stessa formula, chiude sia i diritti propri sia quelli ereditari, senza che tutti gli aventi diritto abbiano partecipato. La guida sulla quietanza liberatoria spiega che cosa controllare.

Il quadro completo, dal primo giorno al risarcimento, è nella guida generale sui diritti della famiglia dopo un incidente stradale mortale.

Domande frequenti

Il risarcimento per la morte va diviso secondo le quote ereditarie?

Solo la parte che spetta agli eredi, cioè il danno che la vittima aveva maturato prima di morire. Il danno da perdita del rapporto, il danno psichico e il danno patrimoniale dei familiari spettano a ciascuno per sé e non si dividono secondo le quote.

Chi rinuncia all’eredità perde il risarcimento?

Perde la parte ereditaria, come il danno terminale e catastrofale. Conserva il proprio diritto come familiare.

Il convivente ha diritto al risarcimento anche se non è erede?

Sì. Il convivente di fatto non è erede per legge, ma ha un diritto proprio al risarcimento per la perdita del partner, con gli stessi criteri previsti per il coniuge (legge n. 76 del 2016, art. 1, comma 49).

Chiedere il risarcimento significa accettare l’eredità?

Chiedere il proprio danno come familiare no. Chiedere o incassare un credito della persona scomparsa, come il danno terminale, può valere come accettazione tacita. Per questo è utile distinguere i titoli fin dalla prima richiesta.

Se state affrontando insieme la successione e il risarcimento, raccontaci che cosa è successo.

A cura di
Immagine di Roberta Scarpellini
Roberta Scarpellini
Roberta Scarpellini è avvocato del Foro di Milano. Assiste le famiglie delle vittime di incidenti stradali mortali e le persone che hanno subito lesioni gravi, nella trattativa con le compagnie di assicurazione e in giudizio, anche con la costituzione di parte civile nel processo penale. È presidente dell'associazione NEVRA, dedicata al riconoscimento medico-legale del danno neuropatico.

Avv. Roberta Scarpellini · Ordine degli Avvocati di Milano · studioscarpellini.com

Una nota. Questa guida offre informazioni generali, aggiornate alla data indicata, e non sostituisce un parere sul vostro caso: ogni vicenda ha tempi, prove e responsabilità proprie che vanno lette una per una.

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