L’art. 1, comma 49, della legge 20 maggio 2016, n. 76, stabilisce che, in caso di morte del convivente di fatto per fatto illecito di un terzo, nell’individuare il danno risarcibile al superstite si applicano i medesimi criteri previsti per il coniuge.
Il convivente deve dimostrare la convivenza stabile e il legame affettivo. La dichiarazione anagrafica facilita la prova, ma non è l’unico mezzo. Il convivente non è erede per legge: ha un diritto proprio al risarcimento, ma non riceve i crediti ereditari.