Il giudice tutelare vigila sulla gestione del patrimonio dei minori. L’art. 320 del codice civile stabilisce che i genitori non possono compiere senza la sua autorizzazione alcuni atti per conto del figlio, tra cui transigere, accettare o rinunciare a un’eredità e riscuotere capitali, di cui il giudice determina anche l’impiego. Per il tutore l’elenco è ancora più ampio (art. 374).
In pratica la parte di risarcimento che spetta a un figlio minorenne non si chiude con una semplice firma del genitore: serve un provvedimento del giudice.