Il figlio già concepito al momento dell’incidente, e nato dopo la morte del genitore, subisce la privazione di un rapporto che non ha mai potuto avere. La Cassazione, con la sentenza 3 maggio 2011, n. 9700, gli ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Il diritto si fa valere dopo la nascita, tramite chi lo rappresenta. La sua posizione va considerata fin dalla prima richiesta alla compagnia, insieme a quella degli altri familiari.