Se entrambi i genitori sono morti, o non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela (art. 343 del codice civile). Il giudice tutelare nomina un tutore, spesso un nonno o un altro familiare, che rappresenta il minore e ne amministra i beni.
I poteri del tutore sono più limitati di quelli di un genitore: per molti atti, tra cui la riscossione di capitali e le transazioni, serve l’autorizzazione del giudice (art. 374). Dopo un incidente che toglie a un bambino entrambi i genitori, la nomina del tutore è il primo passo.