Le prime settimane dopo un incidente mortale: che cosa accade e che cosa fare

Dal nulla osta alla prima lettera dell’assicurazione: che cosa succede nelle settimane dopo un incidente stradale mortale e quali passaggi non si possono rimandare.
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La notizia arriva quasi sempre da una telefonata. Poi c’è un ospedale o una caserma, il riconoscimento, l’attesa di sapere quando si potrà fare il funerale. In pochi giorni la famiglia si trova a parlare con persone che usano parole sconosciute: pubblico ministero, nulla osta, accertamento non ripetibile, numero di sinistro. Nessuno spiega in che ordine arriveranno le cose, e la sensazione più comune è di rincorrerle.

Questa guida segue l’ordine reale delle prime settimane. Non chiede di fare tutto subito: separa ciò che si può lasciare a dopo da quei pochi passaggi che, se saltati, non si recuperano più.

Perché le prime settimane contano più di quanto sembri

Dopo un incidente mortale si aprono due strade che corrono in parallelo. La prima è il procedimento penale: il pubblico ministero indaga per stabilire se qualcuno ha commesso il reato di omicidio stradale, previsto dall’art. 589-bis del codice penale. La seconda è la richiesta di risarcimento alla compagnia di assicurazione del veicolo responsabile. Le due strade hanno tempi e regole diversi, e il quadro d’insieme è descritto nella guida sui diritti della famiglia dopo un incidente mortale.

Nelle prime settimane si formano le prove su cui entrambe si reggeranno: i rilievi sul luogo, gli accertamenti sui veicoli, l’autopsia quando viene disposta, le immagini delle telecamere, i ricordi dei testimoni. Molte di queste prove hanno una vita breve. Le registrazioni di videosorveglianza di negozi e condomini vengono sovrascritte in pochi giorni, i veicoli dissequestrati possono essere riparati o demoliti, i testimoni occasionali non lasciano recapiti. Quello che non viene raccolto in questa fase spesso non si potrà più raccogliere.

Nello stesso periodo la compagnia del responsabile apre il sinistro e comincia a costruire la propria valutazione. La prima valutazione del danno la fa chi deve pagare: non c’è nulla di irregolare, ma la famiglia deve sapere che quel lavoro è già iniziato.

I primi giorni: nulla osta, autopsia, sequestro

Quando una morte può essere conseguenza di un reato, la sepoltura dipende dalla Procura. L’art. 116 delle norme di attuazione del codice di procedura penale stabilisce che, in caso di sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ritiene necessario, dispone l’autopsia; senza il suo ordine la sepoltura non può avvenire. È la ragione per cui, nei primi giorni, la famiglia attende il nulla osta e non può fissare la data del funerale.

Se il pubblico ministero dispone un’autopsia o un altro accertamento tecnico che non si potrà ripetere, l’art. 360 del codice di procedura penale prevede che avvisi senza ritardo la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del giorno, dell’ora e del luogo dell’incarico, e della facoltà di nominare un consulente tecnico. Quando la vittima è morta, i diritti della persona offesa sono esercitati dai prossimi congiunti, come prevede l’art. 90, comma 3, dello stesso codice. In pratica l’avviso arriva ai familiari, a volte con un giorno di anticipo. Che cosa significa e che cosa si può fare in quelle ore è spiegato nella guida su autopsia e accertamenti tecnici.

Nello stesso momento i veicoli coinvolti sono di solito sotto sequestro, e possono esserlo anche il telefono del conducente o altri oggetti. Il sequestro serve alle indagini; quando viene revocato, il veicolo torna al proprietario. Per la famiglia della vittima il punto da tenere presente è che, una volta restituito e riparato o demolito, il veicolo non potrà più essere esaminato.

Le prime due o tre settimane: raccogliere, non firmare

Passati i giorni del funerale, la famiglia comincia a ricevere documenti e telefonate. È il momento di fare poche cose con ordine.

La prima è recuperare le informazioni essenziali sull’incidente: quale forza di polizia è intervenuta, il numero del verbale o almeno la data e il comando, la Procura competente. Di solito il comando intervenuto rilascia ai familiari gli estremi dell’intervento e i dati dei veicoli coinvolti, compresa la compagnia di assicurazione. Copia integrale del verbale e dei rilievi può non essere disponibile subito, perché gli atti sono coperti dal segreto delle indagini; il difensore può chiederli quando diventano accessibili.

La seconda è cercare le fonti video e i testimoni. Se nella zona ci sono esercizi commerciali, abitazioni con telecamere, impianti comunali, conviene segnalarli il prima possibile a chi conduce le indagini, che può acquisirne le registrazioni. Se qualcuno si è fermato a prestare soccorso o ha assistito alla scena, il suo nome e il suo numero vanno annotati.

La terza è conservare. I documenti sanitari del soccorso e del ricovero, gli effetti personali restituiti, le fatture del funerale, le spese di viaggio sostenute in quei giorni: sono tutti elementi che serviranno più avanti, nel procedimento penale o nella richiesta di risarcimento.

La quarta è non firmare. In queste settimane può arrivare una telefonata della compagnia, a volte la visita di un incaricato, a volte un modulo da restituire firmato. Nessun documento della compagnia va firmato prima di aver capito che cosa contiene. Una dichiarazione resa al telefono sulla dinamica, data in un momento di confusione, può essere usata per sostenere un concorso di colpa della vittima. Un modulo che contiene la parola quietanza può chiudere ogni pretesa futura, come spiega la guida sulla quietanza liberatoria.

La richiesta di risarcimento: quando e come

La richiesta di risarcimento va indirizzata alla compagnia che assicura il veicolo responsabile, con raccomandata o posta elettronica certificata. L’art. 148 del Codice delle assicurazioni private, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ne stabilisce il contenuto: per i casi di morte deve comprendere anche lo stato di famiglia della vittima, i codici fiscali degli aventi diritto e la descrizione delle circostanze. Dal ricevimento della richiesta completa la compagnia ha novanta giorni per formulare un’offerta motivata o indicare i motivi per cui non la formula.

Non c’è un obbligo di inviarla nelle prime settimane. Conviene però non lasciar passare troppo tempo, per due ragioni. La prima è che la richiesta fa decorrere i termini entro cui la compagnia deve rispondere. La seconda è che una richiesta scritta interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento, come prevede l’art. 2943 del codice civile. I termini sono spiegati nella guida sulla prescrizione del risarcimento.

Una richiesta completa individua tutti i familiari che hanno un diritto proprio, non soltanto il coniuge e i figli: anche genitori, fratelli, conviventi e, a certe condizioni, nonni e nipoti. Chi sono e che cosa devono dimostrare è spiegato nella guida su chi ha diritto al risarcimento.

Se il veicolo responsabile non è stato identificato o non era assicurato, la richiesta va rivolta all’impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le regole descritte nella guida sul pirata della strada e il veicolo non assicurato. Se la vittima stava lavorando o andava al lavoro, va considerata anche la denuncia all’INAIL, trattata nella guida sull’incidente mortale in itinere.

Il diritto di vedere il fascicolo della compagnia

Una possibilità poco conosciuta riguarda gli atti che la compagnia raccoglie. L’art. 146 del Codice delle assicurazioni private riconosce ai contraenti e ai danneggiati il diritto di accesso agli atti del procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta concluso il procedimento. In pratica la famiglia può chiedere di vedere su quali documenti e con quali perizie la compagnia ha costruito la sua offerta. È uno strumento utile quando l’offerta arriva senza una motivazione chiara.

Il procedimento penale in queste settimane

Il procedimento penale per omicidio stradale parte d’ufficio: la famiglia non deve presentare querela. Può però partecipare. Nominare un difensore come persona offesa permette di ricevere gli avvisi, di nominare consulenti per gli accertamenti non ripetibili, di depositare memorie e di indicare elementi di prova, come una telecamera o un testimone che gli atti non menzionano. Permette anche di chiedere di essere informati di un’eventuale richiesta di archiviazione, per potervisi opporre. Gli sviluppi successivi sono descritti nelle guide sull’omicidio stradale e sulla costituzione di parte civile.

Le cose che si possono rimandare

Non tutto è urgente, e saperlo toglie un peso. La quantificazione del danno può aspettare che il quadro sia completo. La scelta tra costituzione di parte civile e causa civile si fa più avanti, quando il procedimento penale arriva all’udienza. La valutazione di un eventuale danno psichico dei familiari richiede tempo per definizione: i manuali diagnostici prevedono per il lutto prolungato un periodo di almeno dodici mesi negli adulti, come spiega la guida sul danno psichico dei familiari. Anche le pratiche successorie hanno tempi propri.

Quello che non si può rimandare è breve: partecipare agli accertamenti non ripetibili, mettere al sicuro le prove che scompaiono, non firmare nulla senza averlo capito, tenere traccia dei termini.

Se in famiglia ci sono minori

Quando tra i familiari ci sono figli minorenni, il genitore superstite li rappresenta, ma alcuni atti richiedono l’autorizzazione del giudice tutelare, a cominciare dalla riscossione di somme e dagli accordi con la compagnia (art. 320 del codice civile). Se entrambi i genitori sono morti, il primo passo è la nomina di un tutore. Il tema è trattato nella guida sulla morte di un genitore e i diritti dei figli minorenni.

Accanto agli adempimenti pratici, conta anche chi può sostenere la famiglia nel lutto: ne parla la guida su lutto e sostegno psicologico.

Domande frequenti

Quanto tempo passa prima di poter fare il funerale?

Dipende dalla Procura. Se viene disposta l’autopsia, il nulla osta alla sepoltura arriva dopo il suo svolgimento, di solito entro pochi giorni. Se l’autopsia non viene disposta, il nulla osta può arrivare prima. La famiglia può chiedere informazioni alla Procura tramite il difensore o il comando che ha svolto i rilievi.

Bisogna rispondere alla compagnia quando chiama?

Non c’è un obbligo di rispondere a domande sulla dinamica al telefono. È prudente rimandare ogni dichiarazione a una comunicazione scritta, dopo aver raccolto gli elementi. La compagnia ha comunque diritto a ricevere la documentazione prevista dall’art. 148 del Codice delle assicurazioni quando le si chiede il risarcimento.

Le spese del funerale si possono recuperare?

Sì. Sono un danno patrimoniale dei familiari che le hanno sostenute e vanno documentate con fatture e ricevute. Rientrano nella richiesta di risarcimento insieme alle altre voci, descritte nella guida sul danno patrimoniale dei familiari.

È necessario un avvocato fin dall’inizio?

La legge non lo impone. Nelle prime settimane, però, alcune scelte, come la nomina di un consulente per l’autopsia o la conservazione delle prove, richiedono di muoversi in tempi brevi. Per questo molte famiglie preferiscono avere subito un riferimento che segua sia il procedimento penale sia i rapporti con la compagnia.

Fonti normative

Gli articoli citati in questa guida, nel testo vigente pubblicato su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana.

Se siete nelle prime settimane e non sapete da che cosa cominciare, raccontaci che cosa è successo.

A cura di
Immagine di Roberta Scarpellini
Roberta Scarpellini
Roberta Scarpellini è avvocato del Foro di Milano. Assiste le famiglie delle vittime di incidenti stradali mortali e le persone che hanno subito lesioni gravi, nella trattativa con le compagnie di assicurazione e in giudizio, anche con la costituzione di parte civile nel processo penale. È presidente dell'associazione NEVRA, dedicata al riconoscimento medico-legale del danno neuropatico.

Avv. Roberta Scarpellini · Ordine degli Avvocati di Milano · studioscarpellini.com

Una nota. Questa guida offre informazioni generali, aggiornate alla data indicata, e non sostituisce un parere sul vostro caso: ogni vicenda ha tempi, prove e responsabilità proprie che vanno lette una per una.

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