Non esiste una parola, in italiano, per indicare un genitore che ha perso un figlio. Il diritto non prova a trovarla. Si limita a riconoscere che quella perdita è un danno, che spetta a ciascun genitore in proprio, e a stabilire con quali criteri va misurato. Sono criteri che possono sembrare freddi, quasi offensivi, accanto a un dolore che non si misura. Conoscerli serve però a una cosa concreta: capire se la valutazione proposta dalla compagnia di assicurazione tiene conto della storia di quella famiglia, o soltanto delle date di nascita.
Il diritto dei genitori
Quando un figlio muore per il fatto illecito di un altro, ciascun genitore ha diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. È un diritto proprio, non ereditario: non dipende dal fatto che il figlio avesse un patrimonio o dei figli a sua volta, e non si divide con gli altri familiari. Le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze dell’11 novembre 2008, nn. 26972-26975, lo hanno ricondotto al danno non patrimoniale dell’art. 2059 del codice civile, tutelato dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione.
Per i genitori il legame affettivo si presume. La Cassazione, con l’ordinanza 21 marzo 2022, n. 9010, ha ribadito che per i componenti del nucleo familiare stretto la presunzione vale fino a prova contraria. Non serve, quindi, dimostrare di aver voluto bene al proprio figlio. Serve, piuttosto, raccontare e documentare la relazione, perché è la relazione concreta a determinare la misura del risarcimento.
Lo stesso vale per i genitori separati o divorziati, e per il genitore che non viveva con il figlio. Il diritto esiste per entrambi; cambia la valutazione di alcuni elementi, come la convivenza.
Come si misura: i criteri della tabella a punti
Dalla sentenza della Cassazione 21 aprile 2021, n. 10579, il danno da perdita del rapporto parentale si liquida con tabelle a punti, che assegnano un peso dichiarato a ogni circostanza rilevante. Le tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, nell’edizione 2024, sono le più usate dai tribunali italiani. Per la morte di un figlio si applica la prima tabella, quella dedicata al rapporto tra genitori e figli, tra coniugi, tra persone unite civilmente o conviventi.
I criteri sono cinque. L’età del figlio e l’età del genitore valgono fino a 28 punti ciascuna, con punteggi che decrescono al crescere dell’età. La convivenza vale 16 punti se il figlio viveva con il genitore. La sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vale fino a 16 punti, e il punteggio è massimo quando il figlio era l’unico. La qualità e l’intensità della relazione valgono fino a 30 punti. Il funzionamento generale delle tabelle è spiegato nella guida sul danno da perdita del rapporto parentale.
Applicati alla perdita di un figlio, questi criteri producono effetti che è utile conoscere. La morte di un figlio giovane, convivente, figlio unico, di genitori giovani, produce il punteggio più alto: la relazione perduta avrebbe accompagnato i genitori per tutta la vita, e non resta nel nucleo nessun altro figlio. La morte di un figlio adulto, che viveva altrove con una propria famiglia, produce un punteggio più basso sui criteri dell’età e della convivenza, e qui il criterio della qualità della relazione diventa decisivo.
Ciò che le tabelle non vedono da sole
Il quinto criterio, la qualità e l’intensità della relazione, vale più di ogni altro singolo criterio. Le tabelle milanesi indicano alcuni elementi da cui ricavarla: la frequenza dei contatti, la condivisione di festività e vacanze, le attività svolte insieme, l’assistenza prestata, la particolare penosità della vicenda.
Per un figlio adulto che telefonava ogni giorno alla madre, passava le domeniche dai genitori, li accompagnava alle visite mediche, lavorava con il padre nell’azienda di famiglia, questi elementi possono pesare quanto quelli anagrafici. Ma la compagnia non li conosce, se nessuno glieli racconta. Una valutazione costruita sui soli dati anagrafici, senza conoscere la storia della famiglia, tende ad attribuire a questo criterio un punteggio basso o nullo.
La particolare penosità della vicenda è un altro elemento che conta. Un genitore che ha assistito all’incidente, che è stato chiamato a riconoscere il corpo in condizioni difficili, che ha vegliato il figlio in rianimazione per giorni, ha vissuto la perdita in un modo che il diritto può considerare.
Non solo il danno parentale
La perdita di un figlio può produrre altri danni, che vanno chiesti separatamente.
Il primo è il danno alla salute dei genitori. Il lutto per un figlio è tra quelli che più frequentemente evolvono in un disturbo accertabile: un disturbo da lutto prolungato, un disturbo depressivo, un disturbo da stress post-traumatico. Quando il disturbo è diagnosticato e collegato alla perdita, è un danno biologico distinto dal danno parentale, come ha affermato la Cassazione con la sentenza 11 novembre 2019, n. 28989. La guida sul danno psichico dei familiari spiega come si accerta.
Il secondo è il danno patrimoniale. Per i genitori di un figlio giovane è raro che ci sia una perdita economica attuale. La giurisprudenza ammette però il risarcimento della perdita del sostegno che il figlio avrebbe ragionevolmente dato ai genitori in futuro, per esempio in età avanzata, quando ci sono elementi concreti che lo rendono probabile. Per i genitori anziani che già ricevevano un aiuto regolare dal figlio adulto, il danno è attuale e va documentato. La guida sul danno patrimoniale dei familiari descrive il calcolo.
Il terzo riguarda le spese: il funerale, la sepoltura, i viaggi, le spese sanitarie se il figlio è sopravvissuto per qualche tempo.
Infine, se il figlio è sopravvissuto per un tempo apprezzabile, ha maturato un danno proprio che passa agli eredi: è il danno terminale e catastrofale, descritto nella guida dedicata. Se il figlio non aveva coniuge né figli, eredi sono di regola i genitori. La distinzione tra ciò che spetta come familiari e ciò che spetta come eredi è spiegata nella guida su eredità e risarcimento.
I fratelli e i nonni
La morte di un figlio è anche la morte di un fratello, di un nipote. Fratelli e nonni hanno un diritto proprio, che va fatto valere da ciascuno di loro. Per i fratelli minorenni, rappresentati dai genitori, gli atti che li riguardano richiedono l’autorizzazione del giudice tutelare. La guida su chi ha diritto al risarcimento descrive le posizioni di ciascuno.
Quando il figlio era alla guida
È una situazione che aggiunge dolore a dolore. Il figlio guidava, e la compagnia sostiene che l’incidente sia stato causato in tutto o in parte da lui. Se la responsabilità è stata solo sua, i genitori non possono chiedere il risarcimento alla compagnia del veicolo che lui stesso guidava. Se la responsabilità è condivisa con un altro conducente, il risarcimento verso l’altro si riduce in proporzione. La ricostruzione della dinamica diventa allora decisiva, e merita una verifica tecnica indipendente. Il tema è trattato nella guida su quando a guidare era la persona scomparsa.
Il dolore di queste settimane ha bisogno di tempo e, spesso, di un aiuto: la guida su lutto e sostegno psicologico spiega dove cercarlo.
Il quadro completo, dal primo giorno al risarcimento, è nella guida generale sui diritti della famiglia dopo un incidente stradale mortale.
Domande frequenti
Entrambi i genitori hanno diritto al risarcimento, anche se separati?
Sì. Ciascun genitore ha un diritto proprio. La separazione o il divorzio non lo escludono; possono incidere su alcuni criteri di valutazione, come la convivenza, ma il legame con il figlio si presume per entrambi.
Il risarcimento è diverso se il figlio era maggiorenne?
I criteri sono gli stessi, ma l’età del figlio e dei genitori e la convivenza cambiano il punteggio. Per un figlio adulto non convivente, la qualità della relazione, documentata con elementi concreti, assume un peso maggiore.
Il dolore dei genitori va dimostrato con una perizia?
No, per il danno da perdita del rapporto parentale. La perizia serve quando il lutto ha prodotto una malattia, per accertare il danno alla salute che si aggiunge a quello parentale.
Che cosa succede se l’offerta della compagnia non spiega come è stata calcolata?
L’art. 148 del Codice delle assicurazioni private richiede un’offerta motivata. È possibile chiedere quale tabella sia stata applicata e quali punteggi siano stati attribuiti a ciascun criterio, come spiega la guida sull’offerta della compagnia.
Fonti normative
Gli articoli citati in questa guida, nel testo vigente pubblicato su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana.
- Codice civile, art. 2059 – Danni non patrimoniali
- Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), art. 148 – Procedura di risarcimento
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