Era seduta accanto all’amico che guidava, oppure dietro, sull’auto di famiglia. Era il figlio che tornava a casa con i compagni dopo una serata, o il nonno accompagnato a una visita. Quando muore il passeggero, la famiglia si trova spesso in una situazione emotivamente complicata: chi era alla guida può essere un amico, un parente, a volte un altro familiare sopravvissuto. Prima ancora delle domande giuridiche ci sono quelle umane, e il timore che chiedere il risarcimento significhi accusare qualcuno di vicino.
Il diritto separa questi piani più di quanto si pensi. Il risarcimento del passeggero passa di regola attraverso la compagnia di assicurazione, e la legge offre al trasportato una tutela particolare.
Il passeggero è sempre un terzo
Il punto di partenza è che il passeggero è un terzo rispetto al veicolo su cui viaggia. L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile copre anche i danni subiti dalle persone trasportate, qualunque sia il titolo del trasporto: lo stabilisce l’art. 122, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Il passeggero non deve aver pagato un biglietto né avere un rapporto particolare con il conducente: è sufficiente che fosse a bordo.
Questo vale anche quando il conducente è un familiare. L’art. 129 dello stesso Codice esclude dalla copertura alcuni familiari del conducente responsabile, ma soltanto per i danni alle cose. Per i danni alla persona, compresa la morte, il familiare trasportato resta un terzo, e i suoi congiunti possono chiedere il risarcimento alla compagnia del veicolo. La Cassazione, con l’ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1269, ha affermato in questa materia che la qualità di vittima avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato responsabile.
L’azione dell’art. 141: la compagnia del veicolo su cui si viaggiava
L’art. 141 del Codice delle assicurazioni prevede che, salvo il caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato sia risarcito dall’impresa che assicura il veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti, entro il massimale minimo di legge. La compagnia che paga può poi rivalersi su quella del veicolo responsabile, se il responsabile è l’altro conducente.
Per la famiglia del passeggero questo significa non dover attendere che si stabilisca chi ha causato lo scontro. La richiesta va alla compagnia del veicolo su cui viaggiava la vittima, che non può opporre la responsabilità dell’altro conducente come ragione per non pagare. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 30 novembre 2022, n. 35318, hanno qualificato questa azione come aggiuntiva rispetto alle altre previste dall’ordinamento, e hanno chiarito che il caso fortuito che la esclude va tenuto distinto dalla condotta colpevole dell’altro conducente.
Quando l’art. 141 non si applica: l’incidente con un solo veicolo
La giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che l’art. 141 presupponga il coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro, anche senza un urto materiale tra loro. Lo hanno affermato, tra le altre, l’ordinanza 5 luglio 2017, n. 16477, e la sentenza 23 giugno 2021, n. 17963. Se l’auto è uscita di strada da sola, ha urtato un albero o un ostacolo fisso, o il passeggero è caduto da una moto senza altri veicoli coinvolti, l’azione dell’art. 141 non è disponibile.
Questo non lascia la famiglia senza tutela. Resta l’azione diretta ordinaria dell’art. 144 del Codice delle assicurazioni verso la compagnia del veicolo su cui il passeggero viaggiava. In questo caso va dimostrata la responsabilità del conducente, ma con l’aiuto della presunzione dell’art. 2054 del codice civile: è il conducente a dover provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In un’uscita di strada senza altri veicoli coinvolti, questa prova è raramente facile per chi guidava.
Se l’altro veicolo è fuggito o non era assicurato
Se lo scontro è stato causato da un veicolo rimasto sconosciuto o privo di assicurazione, il passeggero e i suoi familiari possono comunque rivolgersi alla compagnia del veicolo su cui viaggiava, con l’azione dell’art. 141. La giurisprudenza ha riconosciuto questa possibilità anche quando il secondo veicolo non è identificato, perché ciò che conta è il coinvolgimento di due veicoli, non l’identificazione di entrambi. Resta anche la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia per le vittime della strada, descritta nella guida sul pirata della strada e il veicolo non assicurato.
Il massimale e i danni superiori
L’art. 141 limita la responsabilità della compagnia del vettore al massimale minimo di legge. Quando i danni complessivi sono superiori, per esempio perché le vittime sono più d’una, la parte eccedente va chiesta al responsabile e alla sua compagnia con le azioni ordinarie. In un incidente con più morti la questione del massimale va verificata subito, come spiega la guida su mezzi pesanti e veicoli aziendali.
La cintura, il casco e il concorso di colpa
La compagnia può sostenere che il passeggero abbia contribuito al proprio danno, per esempio perché non indossava la cintura di sicurezza (art. 172 del Codice della strada) o il casco (art. 171). Il risarcimento può allora essere ridotto secondo l’art. 1227 del codice civile, ma solo se si dimostra che il dispositivo, correttamente usato, avrebbe evitato la morte o ne avrebbe ridotto le conseguenze. È una valutazione medico-legale che si basa sulle lesioni e, quando c’è, sull’autopsia; la guida su autopsia e accertamenti tecnici spiega perché la partecipazione della famiglia a quegli accertamenti è importante.
Un’altra questione che la compagnia può sollevare è la consapevolezza del passeggero di salire a bordo con un conducente in stato di ebbrezza. Anche in questo caso la riduzione non è automatica e va valutata sulle circostanze concrete.
Quando alla guida c’era un familiare
È la situazione più delicata. Un padre guida, il figlio muore; una moglie guida, il marito muore. La famiglia del passeggero può chiedere il risarcimento alla compagnia del veicolo, e il conducente, pur essendo un familiare, è il responsabile assicurato. Chiedere il risarcimento non significa chiedere soldi al familiare: chi paga è la compagnia.
Ci sono però conseguenze da considerare. Il conducente sopravvissuto è anche, quasi sempre, indagato per omicidio stradale. Se è a sua volta un familiare della vittima, la sua posizione come danneggiato è molto limitata: secondo la giurisprudenza, chi ha causato la morte non può chiedere il risarcimento per la perdita del congiunto nei confronti della propria compagnia. E se tra i familiari ci sono figli minorenni, il loro interesse e quello del genitore che guidava possono non coincidere, e può essere necessario un curatore speciale. La guida sulla morte di un genitore con figli minorenni descrive questo passaggio.
Il quadro completo, dal primo giorno al risarcimento, è nella guida generale sui diritti della famiglia dopo un incidente stradale mortale.
Domande frequenti
Il passeggero deve dimostrare di chi era la colpa?
Se nel sinistro sono coinvolti almeno due veicoli, no: con l’art. 141 del Codice delle assicurazioni la compagnia del veicolo su cui viaggiava risarcisce a prescindere dall’accertamento della responsabilità, salvo il caso fortuito. Se il veicolo coinvolto è uno solo, si applica l’azione ordinaria, con la presunzione dell’art. 2054 del codice civile.
Se alla guida c’era un parente, la sua assicurazione paga?
Sì, per i danni alla persona. L’esclusione dei familiari del conducente prevista dall’art. 129 del Codice delle assicurazioni riguarda soltanto i danni alle cose.
Se il passeggero non aveva la cintura, il risarcimento si riduce?
Può ridursi, ma solo se si dimostra che la cintura avrebbe evitato la morte o ridotto le lesioni. È una valutazione medico-legale da fare caso per caso.
Il proprietario dell’auto che viaggiava come passeggero è un terzo?
Sì. La giurisprudenza riconosce il diritto al risarcimento anche al proprietario che viaggiava a bordo del proprio veicolo condotto da un altro, e ai suoi familiari.
Fonti normative
Gli articoli citati in questa guida, nel testo vigente pubblicato su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana.
- Codice civile, art. 1227 – Concorso del fatto colposo del creditore
- Codice civile, art. 2054 – Circolazione di veicoli
- Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), art. 122 – Veicoli a motore
- Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), art. 129 – Soggetti esclusi dall’assicurazione
- Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), art. 141 – Risarcimento del terzo trasportato
- Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), art. 144 – Azione diretta del danneggiato
- Codice della strada (d.lgs. 285/1992), art. 172 – Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini
Se il vostro familiare viaggiava come passeggero e non sapete a chi rivolgervi, raccontaci che cosa è successo.