L’assicurazione RC auto copre anche i danni subiti dalle persone trasportate, qualunque sia il titolo del trasporto (art. 122, comma 2, Codice delle assicurazioni). L’esclusione di alcuni familiari del conducente prevista dall’art. 129 riguarda soltanto i danni alle cose.
Per i danni alla persona il passeggero gode di una tutela particolare: con l’art. 141 può rivolgersi alla compagnia del veicolo su cui viaggiava, senza dover attendere l’accertamento di chi ha causato lo scontro, quando nel sinistro sono coinvolti almeno due veicoli.