L’art. 141 del Codice delle assicurazioni prevede che, salvo il caso fortuito, il danno del terzo trasportato sia risarcito dall’impresa che assicura il veicolo su cui si trovava, entro il massimale minimo, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti. Quella compagnia può poi rivalersi su quella del responsabile.
Le Sezioni Unite (n. 35318/2022) l’hanno qualificata come azione aggiuntiva. La giurisprudenza richiede il coinvolgimento di almeno due veicoli, anche senza urto; con un solo veicolo si usa l’azione ordinaria dell’art. 144.