Glossario

Azione del terzo trasportato (art. 141)

Il passeggero è risarcito dalla compagnia del veicolo su cui viaggiava, a prescindere dalla responsabilità dei conducenti.

L’art. 141 del Codice delle assicurazioni prevede che, salvo il caso fortuito, il danno del terzo trasportato sia risarcito dall’impresa che assicura il veicolo su cui si trovava, entro il massimale minimo, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti. Quella compagnia può poi rivalersi su quella del responsabile.

Le Sezioni Unite (n. 35318/2022) l’hanno qualificata come azione aggiuntiva. La giurisprudenza richiede il coinvolgimento di almeno due veicoli, anche senza urto; con un solo veicolo si usa l’azione ordinaria dell’art. 144.

L'assicurazione e la richiesta

Voci collegate

Approfondisci nel magazine

Fonti

  • D.lgs. 209/2005, art. 141
  • Cass. civ., Sez. Un., n. 35318/2022

Una nota. Le voci del glossario offrono informazioni generali e non sostituiscono un parere sul singolo caso.

Se vi riconoscete in questa situazione

Raccontaci che cosa è successo

Leggiamo ogni richiesta e rispondiamo per spiegare che cosa si può fare nel vostro caso, quali tempi vanno rispettati e che cosa conviene non firmare nel frattempo.