L’art. 2059 del codice civile prevede il risarcimento del danno non patrimoniale nei casi stabiliti dalla legge. Le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze dell’11 novembre 2008, nn. 26972-26975, lo hanno ricostruito come categoria unitaria, risarcibile quando il fatto è un reato o lede diritti inviolabili della persona.
Danno morale, esistenziale, da lutto sono descrizioni di aspetti dello stesso pregiudizio, non voci da sommare. Il giudice deve considerarli tutti senza duplicazioni. Dopo un incidente mortale ne fanno parte il danno da perdita del rapporto parentale e l’eventuale danno alla salute dei familiari.