Molti danni non hanno un prezzo di mercato. Per questi l’art. 1226 del codice civile, richiamato per i fatti illeciti dall’art. 2056, affida al giudice una valutazione equitativa quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare.
Equità non significa arbitrio. La somma deve essere motivata, e casi simili devono essere trattati in modo simile. Per questo i giudici si servono delle tabelle elaborate dalla giurisprudenza, come quelle di Milano e di Roma, e della Tabella Unica Nazionale per le lesioni gravi.