Glossario

Valutazione equitativa

La quantificazione che il giudice fa quando il danno non si può provare nel suo preciso ammontare.

Molti danni non hanno un prezzo di mercato. Per questi l’art. 1226 del codice civile, richiamato per i fatti illeciti dall’art. 2056, affida al giudice una valutazione equitativa quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare.

Equità non significa arbitrio. La somma deve essere motivata, e casi simili devono essere trattati in modo simile. Per questo i giudici si servono delle tabelle elaborate dalla giurisprudenza, come quelle di Milano e di Roma, e della Tabella Unica Nazionale per le lesioni gravi.

Una nota. Le voci del glossario offrono informazioni generali e non sostituiscono un parere sul singolo caso.

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